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26 gennaio 2026

Tar 2026 - La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il x pronunciata in via definitiva sul ricorso proposto, ha accolto le istanze del ricorrente e ha disposto quanto segue:

 

 

Tar 2026 - La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il x pronunciata in via definitiva sul ricorso proposto, ha accolto le istanze del ricorrente e ha disposto quanto segue:
 
1. Annulla il decreto -OMISSIS- del 12/05/2022 (Posizione n. -OMISSIS-), con cui era stata rigettata la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo relativa all’infermità: “Esiti di xx totale per xx in sufficiente controllo xx ed in follow-up clinico strumentale di routine”.
 
2. Ricorda l’obbligo per il Ministero della Difesa di pronunciarsi nuovamente sulla domanda di riconoscimento della causa di servizio, previa acquisizione di un nuovo parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS). In questa nuova valutazione, il Ministero dovrà emendare le carenze segnalate in motivazione, evidenziando eventuali fattori causali patogenici alternativi riferibili al militare, che abbiano potuto agire nel caso di specie, escludendo qualsiasi contributo, anche concausale, dell’impiego non protetto in teatri operativi caratterizzati dall’uso bellico di uranio impoverito.
 
3. Condanna i Ministeri resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, quantificate in euro 3.305,00 (tremilatrecentocinque/00), oltre agli accessori di legge.
 
In sintesi, la sentenza riconosce che il decreto impugnato è stato erroneamente adottato e dispone un riesame della domanda da parte del Ministero della Difesa, affinché valuti correttamente la natura causale dell’infermità, anche alla luce di eventuali fattori patogenici alternativi.
 




 

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