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06 febbraio 2026
Cassazione 2026 - Sequestro dello smartphone da parte della Polizia Giudiziaria in casi di urgenza: autonomia senza autorizzazione preventiva - La pronuncia della Cassazione, Sezione Terza Penale n. xxxx del 2026, affronta un tema di grande attualità e rilevanza: la legittimità del sequestro di dispositivi elettronici, in particolare smartphone, da parte della polizia giudiziaria in assenza di preventiva autorizzazione giudiziaria, in casi di particolare urgenza.
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 4 ottobre 2024 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati – Direttiva (UE) 2016/680 – Articolo 3, punto 2 – Nozione di “trattamento” – Articolo 4 – Principi relativi al trattamento dei dati personali – Articolo 4, paragrafo 1, lettera c) – Principio della “minimizzazione dei dati” – Articoli 7, 8 e 47 nonché articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Requisito secondo il quale le limitazioni all’esercizio di un diritto fondamentale devono essere “previste dalla legge” – Proporzionalità – Valutazione della proporzionalità alla luce di tutti gli elementi pertinenti – Controllo preventivo da parte di un giudice o di un’autorità amministrativa indipendente – Articolo 13 – Informazioni da rendere disponibili o da fornire all’interessato – Limiti – Articolo 54 – Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento – Indagine di polizia in materia di traffico di stupefacenti – Tentativo di sblocco di un telefono cellulare da parte delle autorità di polizia per accedere, ai fini dell’indagine, ai dati contenuti in tale telefono»
Tar 2026 - Il caso in esame riguarda un gruppo di ex-poliziotti, i ricorrenti, che chiedono la corretta liquidazione del trattamento di fine servizio (TFS) in relazione all’applicazione dei sei scatti stipendiali di cui all’articolo 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387. Essi lamentano che il calcolo del TFS non abbia considerato tali scatti, né siano stati rideterminati a seguito di loro istanze, nonostante le comunicazioni di diniego da parte dell’INPS.
Il documento analizza la questione della qualificazione giuridica di un incidente ferroviario, specificando che il Tribunale ha escluso di poterlo considerare un infortunio sul lavoro, poiché la prevenzione dei rischi lavorativi richiede un’effettiva identificazione del rischio come tale. In altre parole, non basta che l’incidente si sia verificato durante l’orario di lavoro o in relazione ad un’attività lavorativa per poterlo qualificare come infortunio sul lavoro; occorre che il rischio sia riconducibile alla sfera della salute e sicurezza sul lavoro.
La sentenza Cassazione n. 1917/2026 si inserisce nel contesto della responsabilità civile per danni derivanti da caduta in luoghi di pubblico accesso, in particolare negli esercizi commerciali come le farmacie. La decisione analizza i presupposti per il riconoscimento del diritto al risarcimento in relazione a una caduta sulla soglia di marmo di una farmacia, in presenza di condizioni atmosferiche avverse (pioggia) e di precauzioni adottate dal gestore.
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