Cassazione 205/2026 - **il preposto come garante operativo della sicurezza: vigilanza, intervento e responsabilità nell'ordinamento italiano** 4 sentenze utili sulla figura del preposto garante tra vigilanza, intervento e responsabilità
Il D. Lgs. 81/2008 ha introdotto e definito la figura del preposto come un elemento cruciale nell'architettura della sicurezza sul lavoro, fungendo da ponte tra l'organizzazione aziendale delle misure preventive e l'effettiva attuazione delle stesse nelle attività quotidiane. Sebbene tradizionalmente percepita con una certa apprensione dai soggetti che ricoprono tale ruolo, la sua funzione non si esaurisce nella mera programmazione o nella gestione strategica della sicurezza, prerogative che spettano primariamente al Datore di Lavoro e al Dirigente.
**Evoluzione Normativa e Rafforzamento del Ruolo del Preposto**
La normativa più recente, in particolare la Legge 17/12/2021, n. 215 (di conversione del DL 146/2021), ha segnato un punto di svolta fondamentale nell'inquadramento giuridico del preposto, spostando definitivamente la sua posizione da un ruolo meramente intermedio a una **posizione di garanzia operativa**.
* **Individuazione Obbligatoria (Art. 18 TUSSL):** Il datore di lavoro e il dirigente sono ora obbligati a individuare specifici preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza. Questo impone un'identificazione chiara e puntuale di chi ricopre tale funzione.
* **Rafforzamento degli Obblighi (Art. 19 TUSSL):** L'articolo 19 è stato riformulato in modo più incisivo, valorizzando gli obblighi del preposto:
* **Vigilanza:** Assicurare che le disposizioni aziendali, le procedure, le misure tecniche e i dispositivi di protezione siano correttamente applicati da tutto il personale sotto la sua supervisione.
* **Intervento:** Agire in caso di comportamenti non conformi alle norme di sicurezza.
* **Potere-Dovere di Interruzione:** Sospendere l'attività lavorativa del singolo lavoratore o l'intera attività in caso di inosservanza persistente delle disposizioni o in presenza di condizioni di pericolo imminente e grave.
**La Centralità Operativa del Preposto**
La sicurezza sul lavoro non si esaurisce nella redazione di documenti (come il DVR) o nella predisposizione di procedure teoriche. Essa richiede una **vigilanza concreta, costante e proporzionata al rischio** che si manifesta direttamente nel luogo di lavoro: la linea produttiva, il reparto, il cantiere, il magazzino, l'officina, durante le attività di manutenzione, negli appalti, ecc. È in questo contesto operativo che il preposto agisce come figura di riferimento, garantendo che le regole prevenzionistiche vengano effettivamente applicate durante lo svolgimento del lavoro.
**Obblighi Fondamentali del Preposto**
In sintesi, gli obblighi del preposto, riconducibili a un nucleo unitario, sono:
1. **Vigilare sull'osservanza delle regole di sicurezza:** Controllo attivo del rispetto delle disposizioni aziendali, dell'uso corretto di attrezzature e DPI, dell'accesso ad aree pericolose, dell'adesione alle prassi operative conformi e dell'evitare comportamenti a rischio.
2. **Intervenire in caso di mancata osservanza:** Di fronte a una deviazione o a un comportamento non conforme, il preposto non può limitarsi a prenderne atto. Deve attivamente intervenire, impartire istruzioni di sicurezza e, se necessario, **sospendere l'attività e informare i superiori** qualora l'inosservanza persista o sussistano condizioni di pericolo.
**Responsabilità del Preposto: Parametrazione e Limiti**
È fondamentale sottolineare che la responsabilità del preposto non è equiparabile a quella del datore di lavoro o del dirigente. La sua **responsabilità è parametrata ai poteri effettivamente esercitati e alla sfera di rischio affidata alla sua vigilanza**.
* **Non deve adottare decisioni strutturali:** Il preposto non è chiamato a prendere decisioni relative all'acquisto di macchinari, alla modifica di impianti o alla riorganizzazione aziendale.
* **Obbligo di attivazione:** Il suo compito cruciale è quello di **non rimanere inerte** di fronte a un rischio percepibile, di non tollerare comportamenti pericolosi e di segnalare tempestivamente le carenze che non ha la possibilità di eliminare direttamente.
* **Mancanza di poteri di spesa:** La mancanza di poteri di spesa non costituisce un'esimente dall'obbligo di controllo, intervento e segnalazione.
**Giurisprudenza: Conferma e Ampliamento della Posizione di Garanzia**
La giurisprudenza più recente della Suprema Corte di Cassazione ha costantemente confermato e rafforzato questa interpretazione del ruolo del preposto:
* **Omessa Attivazione e Dovere di Segnalazione (Sentenza n. 1, IV Sez. Penale):** La Corte ha accertato la responsabilità di un preposto che, pur consapevole di una situazione di pericolo, non si era attivato per segnalare le carenze ai vertici aziendali. È stato valorizzato l'obbligo di "reagire" rispetto a un pericolo rientrante nella propria sfera di vigilanza, configurando un **autonomo obbligo di iniziativa prevenzionistica** oltre all'esecuzione delle direttive ricevute.
* **Soppressione delle Protezioni (Sentenza n. 2, IV Sez. Penale):** La Corte ha ribadito che esigenze di produttività o comodità operativa non giustificano la rimozione o l'alterazione delle protezioni antinfortunistiche. Il preposto che consente o tollera l'uso di macchine in condizioni di sicurezza alterate viola direttamente il proprio obbligo di vigilanza. La "scorciatoia organizzativa" diventa condotta penalmente rilevante.
* **Il Preposto di Fatto (Sentenza n. 3, IV Sez. Penale):** In tema di folgorazione in cantiere, la Cassazione ha riaffermato il **principio di effettività**. Rileva non solo la nomina formale, ma l'esercizio concreto di poteri di sovrintendenza, coordinamento e controllo. Figure come capi squadra, capi turno, referenti di cantiere, pur in assenza di un atto formale di nomina, se esercitano tali poteri, assumono gli obblighi del preposto.
* **Rischio Interferenziale nei Cantieri (Sentenza n. 4, IV Sez. Penale):** La responsabilità del preposto è stata estesa anche ai cantieri e agli appalti, confermando la sua responsabilità per la mancata segnalazione di pericoli (es. ponteggi) anche quando il rischio potrebbe coinvolgere lavoratori di altre imprese. La vigilanza del preposto deve essere interpretata in modo da coprire anche i **rischi interferenziali**, segnalando pericoli evidenti e concreti.
**Esclusione della Responsabilità del Preposto**
La responsabilità del preposto non è automatica. Richiede l'accertamento di:
* **Condotta colposa:** Una violazione degli obblighi di vigilanza, intervento o segnalazione.
* **Nesso causale:** La correlazione tra la condotta del preposto e l'evento dannoso.
* **Riferibilità all'area di rischio:** L'evento deve essere riconducibile alla sfera di rischio che il preposto era chiamato a governare.
La condotta imprudente del lavoratore può escludere la responsabilità del preposto solo se tale condotta è **abnorme, imprevedibile, eccentrica** rispetto alle mansioni e costituisce **causa esclusiva** dell'evento. Al contrario, una violazione prevedibile, una prassi scorretta tollerata o un'imprudenza che la vigilanza avrebbe dovuto prevenire non escludono la responsabilità del preposto.
**Conclusione**
La figura del preposto, alla luce dell'evoluzione normativa e della consolidata giurisprudenza, non rappresenta un mero appesantimento burocratico della catena di responsabilità. Al contrario, è uno **snodo fondamentale della prevenzione effettiva**. Il suo ruolo operativo è cruciale per impedire che la sicurezza rimanga un mero adempimento formale e documentale, trasformandola in un **presidio reale** nell'ambiente di lavoro quotidiano. Il preposto è il garante sul campo che la sicurezza viene non solo programmata, ma soprattutto vissuta e attuata dai lavoratori.
Sentenza n. 1
Sentenza n. 2
Sentenza n. 3
Sentenza n. 4

Nessun commento:
Posta un commento