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06 maggio 2026

N. 65 SENTENZA 12 marzo - 30 aprile 2026Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Attività di soccorso stradale e rimozione dei veicoli - Necessità della preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada (eccettuate le forze armate e di polizia) - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento, violazione della libertà di iniziativa economica privata nonché dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione. - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 175, comma 12. - Costituzione, artt. 3, 13, 41 e 97. (

 

 

La sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lav., del 11 marzo 2026, n. 5469, rappresenta un importante chiarimento in materia di licenziamento per motivi oggettivi legati all’assenteismo per malattia e al concetto di comporto, oltre a delimitare i confini tra giustificato motivo oggettivo, comportamento del lavoratore e valutazioni di rendimento.

 

 

Tar 2026 - Il presente caso riguarda un giovane allievo della Polizia di Stato che, a seguito di comportamenti ritenuti incompatibili con i doveri e i valori dell’amministrazione pubblica, ha subito provvedimenti disciplinari e, successivamente, ha tentato di impugnare tali decisioni dinanzi al TAR. La vicenda evidenzia temi delicati quali la condotta fuori servizio di un appartenente alle forze dell’ordine, la tutela della reputazione dell’istituzione, nonché i limiti dell’autonomia personale rispetto all’immagine e ai doveri di servizio.

 

Telelavoro, lavoro agile, Coronavirus, stress lavorativo.

 

Codice Penale - La legge penale e i reati in generale.

 

Testo unico del pubblico impiego