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20 settembre 2026

Il principio fondamentale sancito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, in particolare nella sentenza n. 24122/2026, riguarda la tutela dei diritti dei lavoratori disabili in ambito di mobilità professionale. La normativa di riferimento, rappresentata dall’articolo 21 della legge n. 104/1992 e dall’articolo 601 del D.lgs. n. 297/1994, riconosce ai disabili una prelazione nei trasferimenti a domanda, con l’obiettivo di favorire l’integrazione e l’inclusione lavorativa di soggetti con disabilità.

 

L’articolo 42, comma 3, del Decreto-Legge n. 269/2003 (c.d. “Manovra correttiva”) stabilisce un termine perentorio di sessanta giorni dalla conoscenza del fatto lesivo o dalla sua notificazione, decorso il quale l’azione si considera decorsa, comportando la decadenza dal diritto di agire in giudizio. Questo principio mira a garantire la certezza e la stabilità delle posizioni giuridiche, incentivando le parti a promuovere le azioni entro tempi ragionevoli, e tutelando l’amministrazione pubblica dall’instaurarsi di processi ormai in epoca troppo remota rispetto agli eventi dedotti.

 

La sentenza della Corte di Cassazione n. 24113/2026 rappresenta un importante punto di chiarificazione in materia di diritto del lavoro, in particolare per quanto concerne le modalità di applicazione della precedenza in favore dei caregiver, e più specificamente dei figli caregiver, nell’ambito delle procedure di mobilità volontaria o coatta disposte dal datore di lavoro.

 

Il tema dei soggetti portatori di handicap rappresenta un ambito di grande rilevanza nel panorama giuridico italiano, in quanto concerne diritti e tutele fondamentali garantiti dalla legge. La pronuncia della Corte di Cassazione n. 24424 del 2026 si inserisce in questa cornice, affrontando la relazione tra la condizione di handicap grave e il riconoscimento dell’accompagnamento, chiarendo che tali elementi non sono automaticamente collegati, ma richiedono una valutazione specifica e caso per caso.

 

La pronuncia della Cassazione n. 24114/2026 affronta un tema di particolare rilevanza nel diritto del lavoro e, più specificamente, nelle modalità di rimborso delle spese di trasporto sostenute dal lavoratore per motivi di servizio. La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza che ha più volte affermato che, in assenza di una specifica pattuizione contrattuale o di un ordine espresso, l’azienda può comunque essere ritenuta responsabile del pagamento delle spese di trasporto se il comportamento delle parti e le circostanze consentono di dedurre un tacito consenso dell’azienda stessa.