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20 settembre 2026

Il principio fondamentale sancito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, in particolare nella sentenza n. 24122/2026, riguarda la tutela dei diritti dei lavoratori disabili in ambito di mobilità professionale. La normativa di riferimento, rappresentata dall’articolo 21 della legge n. 104/1992 e dall’articolo 601 del D.lgs. n. 297/1994, riconosce ai disabili una prelazione nei trasferimenti a domanda, con l’obiettivo di favorire l’integrazione e l’inclusione lavorativa di soggetti con disabilità.

 

 

 

Il principio fondamentale sancito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, in particolare nella sentenza n. 24122/2026, riguarda la tutela dei diritti dei lavoratori disabili in ambito di mobilità professionale. La normativa di riferimento, rappresentata dall’articolo 21 della legge n. 104/1992 e dall’articolo 601 del D.lgs. n. 297/1994, riconosce ai disabili una prelazione nei trasferimenti a domanda, con l’obiettivo di favorire l’integrazione e l’inclusione lavorativa di soggetti con disabilità.

Tuttavia, la stessa normativa non configura un diritto assoluto e incondizionato, bensì prevede che tale prelazione possa essere modulata attraverso la contrattazione collettiva. In altre parole, il legislatore ha inteso garantire un equilibrio tra il diritto del disabile di essere preferenzialmente trasferito e gli altri interessi legittimi dell’amministrazione o del datore di lavoro, tra cui la disponibilità di posti, la compatibilità delle esigenze organizzative e le eventuali limitazioni di risorse.

La sentenza in commento ha chiarito che la previsione di priorità per il disabile non comporta automaticamente una condanna alla discriminazione qualora il posto scelto dal lavoratore non sia disponibile, come nel caso in cui i posti siano già occupati. La Corte ha infatti rigettato il ricorso di una lavoratrice disabile alla quale era stato negato il trasferimento presso la sede prescelta, ritenendo che il diniego fosse motivato dalla mancanza di posti disponibili e non da un trattamento discriminatorio volto a pregiudicare la sua condizione di disabilità.

Inoltre, la causa è stata oggetto di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha avuto il compito di interpretare eventualmente la compatibilità delle norme italiane con i principi comunitari di non discriminazione e di parità di trattamento, rafforzando così il quadro di tutela dei diritti dei disabili nel contesto lavorativo.

In conclusione, la sentenza ribadisce che il diritto alla precedenza nei trasferimenti a domanda, pur essendo riconosciuto dalla legge, può essere esercitato nel rispetto delle condizioni di disponibilità dei posti e delle esigenze organizzative, senza che ciò costituisca discriminazione, purché si tenga conto delle modalità di modulazione previste dalla contrattazione collettiva.

**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto. 

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