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06 febbraio 2026

Tar 2026 - Il caso in esame riguarda un gruppo di ex-poliziotti, i ricorrenti, che chiedono la corretta liquidazione del trattamento di fine servizio (TFS) in relazione all’applicazione dei sei scatti stipendiali di cui all’articolo 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387. Essi lamentano che il calcolo del TFS non abbia considerato tali scatti, né siano stati rideterminati a seguito di loro istanze, nonostante le comunicazioni di diniego da parte dell’INPS.

 


 

Tar 2026 - Il caso in esame riguarda un gruppo di ex-poliziotti, i ricorrenti, che chiedono la corretta liquidazione del trattamento di fine servizio (TFS) in relazione all’applicazione dei sei scatti stipendiali di cui all’articolo 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387. Essi lamentano che il calcolo del TFS non abbia considerato tali scatti, né siano stati rideterminati a seguito di loro istanze, nonostante le comunicazioni di diniego da parte dell’INPS.
 
L’art. 6-bis del D.L. 387/1987 introduce, in via generale, il beneficio degli scatti stipendiali del 2,5% sull’ultimo stipendio, che vengono riconosciuti al personale della Polizia di Stato che cessa dal servizio per determinate cause (età, inabilità, decesso) e che abbia maturato i requisiti di anzianità (55 anni d’età e 35 anni di servizio utile). La norma è stata estesa anche al personale militare, con alcune specifiche, e si applica a chi chiede di essere collocato in quiescenza entro termini precisi.
 
Il cuore della controversia riguarda l’interpretazione e l’applicazione di questa norma in relazione ai calcoli del TFS, che rappresenta un trattamento di fine servizio calcolato sulla base della retribuzione percepita e di specifici scatti stipendiali.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell’Umbria si pronuncia con un’ordinanza che riconosce:
 
1. La validità del diritto dei ricorrenti ad avere applicato nel calcolo del TFS gli scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del D.L. 387/1987, in quanto maturati e maturandi al momento della cessazione dal servizio.
 
2. La condanna dell’INPS alla rideterminazione del TFS e al pagamento delle somme dovute, con interessi legali in caso di inadempimento.
 
3. La statuizione si basa sulla corretta interpretazione del quadro normativo, e in particolare sulla natura del beneficio degli scatti stipendiali, che non è limitato a specifici gradi o categorie, ma si applica ai soggetti che hanno maturato i requisiti richiesti e hanno richiesto il beneficio entro i termini stabiliti.
 
La giurisprudenza amministrativa e di legittimità (Consiglio di Stato, TAR) ha più volte affermato che:
 
- La norma dell’art. 6-bis del D.L. 387/1987 ha natura di norma di diritto pubblico con finalità di tutela del personale, e i benefici ivi previsti devono essere interpretati estensivamente, nel rispetto del principio di legalità e di tutela del diritto del lavoratore.
 
- La mancata applicazione di tali scatti nel calcolo del TFS costituisce un’errata liquidazione, che può essere corretta dall’autorità giudiziaria amministrativa, con condanna all’Inps o all’Ente competente alla riliquidazione e al pagamento delle somme dovute.
 
- La decorrenza di tali benefici decorre dal momento in cui si maturano i requisiti, e la richiesta tempestiva è condizione di ammissione al beneficio.
 
- La comunicazione di diniego dell’INPS senza motivazione adeguata o senza una corretta interpretazione normativa costituisce un’ulteriore causa di illegittimità.
 
La norma si applica ai soggetti che:
 
- Sono in possesso dei requisiti di età e anzianità (55 anni e 35 anni di servizio);
 
- Hanno fatto richiesta di collocamento in quiescenza entro i termini previsti (30 giugno o 31 dicembre 1990);
 
- Sono in servizio o in pensione al momento della maturazione del diritto.
 
Il calcolo del TFS deve quindi tener conto degli scatti stipendiali, che rappresentano un incremento retributivo riconosciuto per effetto della norma, e che devono essere inclusi nella base di calcolo del trattamento di fine servizio.
 
Il Tribunale, nel caso di specie, ha:
 
- Dichiarato la fondatezza delle domande dei ricorrenti, riconoscendo il diritto ad avere il calcolo del TFS che consideri gli scatti stipendiali;
 
- Condannato l’INPS a ricalcolare il TFS e a pagare le somme dovute, con interessi in caso di inadempimento.
 
- Dichiarato cessata la questione per un singolo ricorrente (OMISSIS OMISSIS), in relazione alla sorte capitale, ma con riconoscimento dei crediti accessori.
 
Il giudice ha affermato che:
 
- L’interpretazione della norma deve essere estensiva e favorevole al lavoratore, considerando che il beneficio degli scatti stipendiali si applica anche a coloro che hanno maturato i requisiti entro i termini stabiliti e hanno richiesto correttamente l’accesso.
 
- La mancanza di applicazione di tali scatti comporta illegittimità del calcolo e condanna alle relative somme, con decorrenza degli interessi.
 
- La posizione dell’INPS, di negare il beneficio o di non considerare gli scatti, è illegittima e deve essere corretta.
 
VALUTAZIONI E CONSIGLI PER IL FUTURO
Per i soggetti interessati, è importante:
 
- Verificare di aver maturato i requisiti entro i termini;
 
- Presentare tempestivamente le istanze di collocamento in quiescenza;
 
- Controllare attentamente il calcolo del TFS, richiedendo eventuali riliquidazioni qualora si ritenga che gli scatti stipendiali non siano stati considerati correttamente.
 
- In caso di diniego, ricorrere tempestivamente all’autorità giudiziaria amministrativa per tutelare il diritto.

Il pronuncio del TAR conferma che la corretta applicazione delle norme sugli scatti stipendiali è essenziale per una liquidazione equa e legittima del TFS, e che l’inosservanza può essere sanata attraverso azioni giudiziarie, con condanna dell’ente previdenziale al pagamento delle somme dovute.
 
In definitiva, il caso rappresenta un importante precedente interpretativo in materia di trattamento di fine servizio e di benefici correlati, rafforzando il principio che le norme di legge devono essere interpretate nel senso più favorevole al lavoratore, anche in presenza di interpretazioni restrittive o di comunicazioni di diniego non motivate correttamente.


 

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