La sentenza Cassazione n. 1917/2026 si inserisce nel contesto della responsabilità civile per danni derivanti da caduta in luoghi di pubblico accesso, in particolare negli esercizi commerciali come le farmacie. La decisione analizza i presupposti per il riconoscimento del diritto al risarcimento in relazione a una caduta sulla soglia di marmo di una farmacia, in presenza di condizioni atmosferiche avverse (pioggia) e di precauzioni adottate dal gestore.
---
**2. Fatti di causa e ratio decidendi**
Nel caso sottoposto alla Corte, il danneggiato aveva subito una caduta sulla soglia di marmo dell’ingresso di una farmacia, mentre pioveva e l’esercizio commerciale non aveva utilizzato i tappeti appositamente predisposti sul pavimento. La domanda di risarcimento avanzata contro il titolare dell’esercizio è stata respinta sulla base della considerazione che:
- La presenza di pioggia rendeva la superficie eventualmente scivolosa e, quindi, aumentava il rischio di caduta;
- La mancanza di tappeti o altre precauzioni da parte del gestore non comportava necessariamente una responsabilità per danno, in quanto la presenza di tappeti non era obbligatoria per legge, e la strada percorsa dall’utente era comunque accessibile;
- La condotta dell’utente, che non avrebbe adottato la dovuta diligenza, contribuisce alla causazione del danno.
La Cassazione ha ribadito che, in ambito di responsabilità da fatto illecito, è necessario accertare che il danno sia stato causato da una condotta colposa o dolosa del soggetto obbligato, e che il rischio sia stato concretamente e significativamente aumentato dalla negligenza del soggetto passivo.
---
**3. Principi di diritto applicati**
La Corte Suprema ha richiamato i principi consolidati secondo cui:
- La responsabilità del proprietario o gestore di un esercizio commerciale ai fini del risarcimento per caduta si fonda sulla violazione di specifici obblighi di sicurezza, tra cui l’adozione di misure idonee a prevenire rischi prevedibili e concrete;
- La presenza di condizioni atmosferiche avverse, quali pioggia, non implica automaticamente la responsabilità del gestore, se questi ha adottato misure ragionevoli per tutelare l’incolumità dei clienti;
- La responsabilità può essere esclusa o attenuata qualora si dimostri che il danno sia stato causato anche dalla condotta negligente del danneggiato, come l’attraversamento della soglia senza cautela.
---
**4. Motivazione della decisione**
La sentenza sottolinea che, nel caso specifico, il gestore ha adottato tutte le misure ragionevoli, quali la presenza di tappeti e la manutenzione ordinaria, e che la caduta si sarebbe verificata anche in assenza di tappeti, a causa delle condizioni atmosferiche e della condotta del soggetto.
Inoltre, la Corte ha evidenziato che l’utente, uscendo di sera sotto la pioggia, aveva partecipato attivamente alla condizione di rischio, non avendo adottato un comportamento diligente.
---
**5. Risultato finale e implicazioni**
Per tutte le ragioni sopra esposte, la Cassazione ha rigettato il ricorso del danneggiato, confermando la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del gestore e, di conseguenza, il diritto al risarcimento.
**Nessun indennizzo è dovuto** quando il danno deriva da una caduta in un luogo pubblico, in presenza di condizioni di rischio conosciute e di misure di sicurezza adottate, e quando la responsabilità del soggetto danneggiato si configura come contributiva.
---
**6. Conclusioni**
La sentenza Cassazione n. 1917/2026 ribadisce che:
- La presenza di condizioni atmosferiche avverse, come la pioggia, non implica automaticamente la responsabilità del gestore di un esercizio commerciale;
- La presenza di tappeti o altre misure di sicurezza, se non obbligatorie per legge, non costituisce un presupposto automatico di responsabilità;
- La condotta negligente del soggetto danneggiato può escludere o ridurre il diritto al risarcimento.
Pertanto, in assenza di negligenza grave del gestore e di prove che dimostrino un difetto strutturale o una mancata adozione di misure di sicurezza obbligatorie, il risarcimento per una caduta sulla soglia di marmo in tali circostanze può essere escluso.
---
**Note finali**
Questa pronuncia fornisce un importante orientamento giurisprudenziale in materia di responsabilità del gestore di esercizi commerciali e di oneri di diligenza in condizioni di rischio atmosferico, rafforzando il principio che la responsabilità non può essere attribuita automaticamente in presenza di un danno in luoghi pubblici, ma deve essere attentamente valutata sulla base delle specifiche circostanze del caso.
Nessun commento:
Posta un commento