Sentenza Cassazione n. 917/2026 riguardante il trasporto aereo e la questione dell’emergenza COVID-19 come causa eccezionale**
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**Premessa**
La sentenza della Corte di Cassazione n. 917/2026 si inserisce nel contesto delle controversie relative ai diritti dei passeggeri nel trasporto aereo, in particolare in relazione alle circostanze di forza maggiore o di emergenza sanitaria come l’emergenza COVID-19. La questione centrale riguarda se, in presenza di un evento di carattere eccezionale come la pandemia, possa ritenersi escluso il diritto del passeggero di scegliere tra rimborso e imbarco alternativo, o se invece tale diritto debba ritenersi comunque garantito.
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**Contesto normativo di riferimento**
Il quadro normativo di riferimento comprende:
- **Regolamento (CE) n. 261/2004**: che stabilisce le norme comuni in materia di indennizzo, assistenza e rimborso dei passeggeri in caso di cancellazioni e ritardi.
- **Regolamento (UE) n. 261/2004, art. 8 e 9**: che disciplinano il diritto al rimborso o all’imbarco alternativo, e le condizioni di applicabilità.
- **Principi generali di diritto comunitario e nazionale**: che riconoscono il diritto del passeggero di scegliere tra rimborso e imbarco alternativo, fatta salva la presenza di cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali.
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**La questione affrontata dalla Corte**
La Corte di Cassazione si pronuncia sulla natura dell’emergenza COVID-19 come causa eccezionale e sulla sua incidenza sui diritti dei passeggeri:
- Se l’emergenza costituisca un evento di forza maggiore, che giustifica l’esclusione del diritto del passeggero a chiedere il rimborso o l’imbarco alternativo, o
- Se, invece, la pandemia, pur rappresentando un evento di carattere eccezionale, non possa escludere in modo assoluto il diritto del passeggero di operare una scelta tra le due opzioni previste dal regolamento.
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**Analisi della decisione della Cassazione**
La Corte, dopo aver analizzato i principi applicabili, afferma che:
1. **L’emergenza COVID-19** costituisce un evento di carattere eccezionale e imprevedibile, riconosciuto come causa di forza maggiore ai sensi dell’art. 5 del Regolamento 261/2004.
2. **Tuttavia**, la mera presenza di un evento di forza maggiore non può automaticamente escludere il diritto del passeggero di optare tra rimborso e imbarco alternativo, a condizione che tali diritti siano ancora compatibili con le condizioni di sicurezza e con le norme di tutela del passeggero.
3. **Se** l’evento di forza maggiore ha reso impossibile o eccessivamente oneroso l’imbarco alternativo, o ha comportato rischi sanitari o operativi che giustificano la cancellazione del volo, la compagnia può rifiutare l’imbarco alternativo, ma **non può** negare il diritto al rimborso.
4. **Nel caso specifico**, la Corte ha sottolineato che l’emergenza sanitaria ha imposto restrizioni e limitazioni che hanno inciso sulla possibilità di operare voli, ma ciò non ha automaticamente escluso il diritto del passeggero di scegliere tra rimborso e imbarco alternativo, purché siano rispettate le condizioni di sicurezza e di tutela del diritto del consumatore.
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**Implicazioni pratiche e interpretative**
- La sentenza ribadisce che **l’emergenza COVID-19, pur costituisca una causa di forza maggiore**, non può essere invocata come motivo per negare in toto i diritti del passeggero, in particolare il diritto di scelta tra rimborso e imbarco alternativo.
- La compagnia aerea, in presenza di restrizioni sanitarie, può limitare l’impossibilità di offrire l’imbarco alternativo, ma **non può** privare il passeggero del diritto di chiedere il rimborso.
- **In concreto**, la decisione sottolinea la necessità di valutare caso per caso le circostanze, considerando le restrizioni normative, i rischi sanitari e le condizioni operative.
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**Conclusioni**
La sentenza Cassazione n. 917/2026 afferma che l’emergenza COVID-19, pur qualificabile come evento di forza maggiore, non esclude automaticamente il diritto del passeggero di operare una scelta tra rimborso e imbarco alternativo, purché le condizioni di sicurezza siano rispettate e le circostanze siano compatibili con tali diritti. Tale pronuncia rafforza il principio di tutela del consumatore nel contesto del trasporto aereo, anche in situazioni di emergenza sanitaria, e chiarisce che le compagnie aeree devono garantire i diritti fondamentali dei passeggeri, compatibilmente con le restrizioni imposte dall’emergenza.
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