Translate

26 gennaio 2026

La sentenza della Cassazione n. 1043 del 2026 riguarda due punti fondamentali nel contesto della legittimazione e validità degli atti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

 

 

La sentenza della Cassazione n. 1043 del 2026 riguarda due punti fondamentali nel contesto della legittimazione e validità degli atti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

1. **Legittimità della costituzione in giudizio tramite avvocati del libero foro**

La pronuncia afferma che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può legittimamente costituirsi in giudizio tramite avvocati iscritti al patrocinio forense libero, senza che ciò costituisca un vizio di legittimazione. Tale conclusione si basa sulla considerazione che l’ente, in virtù della propria veste di soggetto pubblico dotato di personalità giuridica, può avvalersi di avvocati di propria fiducia iscritti al foro, purché in possesso dei requisiti di legge.

Inoltre, la sentenza evidenzia che non sussiste alcuna nullità se l’Agenzia si avvale di avvocati del libero foro, poiché tale modalità di costituzione è compatibile con le norme di diritto processuale e amministrativo applicabili agli enti pubblici. La scelta dell’avvocato libero foro rappresenta, dunque, un’ulteriore modalità di rappresentanza consentita, purché si dimostri che l’atto di costituzione sia stato effettuato nel rispetto delle procedure ordinarie.

2. **Validità dell’intimazione di pagamento riferibile all’ente anche in presenza di difetto di attribuzione del funzionario**

Per quanto concerne l’atto di intimazione di pagamento, la sentenza chiarisce che esso non può essere dichiarato nullo per difetto di attribuzione del funzionario che l’ha emesso, purché l’atto sia riferibile all’ente stesso. La motivazione risiede nel principio secondo cui le attività di riscossione e le relative intimazioni sono attribuite all’ente pubblico in virtù della sua veste di soggetto giuridico, indipendentemente dalla specifica qualificazione del funzionario che ha emesso l’atto.

In altre parole, anche se si riscontrasse un vizio formale nell’attribuzione del potere, l’efficacia dell’atto di intimazione rimane valida se si può dimostrare che l’atto è riconducibile all’ente e svolto nell’ambito delle sue funzioni. Ciò tutela la finalità pubblicistica dell’azione di riscossione, evitando che eventuali irregolarità formali o procedurali possano invalidare atti che sono comunque espressione dell’attività amministrativa dell’ente.

**In sintesi:**

- La costituzione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione in giudizio tramite avvocati del libero foro è legittima e non determina nullità dell’atto;
- L’intimazione di pagamento è valida se riferibile all’ente, anche in assenza di una corretta attribuzione del funzionario che l’ha emessa.

Questa pronuncia rafforza la posizione dell’Ente pubblico, evidenziando la compatibilità tra le norme processuali e amministrative e la prassi di rappresentanza legale, nonché la validità degli atti di riscossione anche in presenza di eventuali carenze formali. 

Nessun commento:

Posta un commento