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26 gennaio 2026

Tar 2026 - Nel presente procedimento, il ricorrente (identificato come X) ha promosso un’azione risarcitoria nei confronti del Ministero della Difesa, a seguito di esposizione continuativa ad agenti cancerogeni, nello specifico uranio impoverito e altri agenti nocivi, durante il servizio militare. La denuncia si fonda sull’asserito mancato rispetto delle norme di sicurezza e protezione individuale, con conseguente sviluppo di patologie che hanno determinato danni di natura patrimoniale e non patrimoniale.

 

 

 

Tar 2026 - Nel presente procedimento, il ricorrente (identificato come X) ha promosso un’azione risarcitoria nei confronti del Ministero della Difesa, a seguito di esposizione continuativa ad agenti cancerogeni, nello specifico uranio impoverito e altri agenti nocivi, durante il servizio militare. La denuncia si fonda sull’asserito mancato rispetto delle norme di sicurezza e protezione individuale, con conseguente sviluppo di patologie che hanno determinato danni di natura patrimoniale e non patrimoniale.

2. **Fonti Normative Rilevanti**

- **Articolo 2087 c.c.** – Obbligo di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, che impone al datore di lavoro (in questo caso, l’Amministrazione militare) di adottare tutte le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica e la salute dei propri dipendenti.
- **Articolo 1218 c.c.** – Responsabilità contrattuale e extracontrattuale, che prevede l’obbligo di risarcire i danni derivanti da fatto illecito.
- **Articolo 32 della Costituzione** – Diritto alla salute, sancito come fondamentale, che impone allo Stato di tutelare la salute dei cittadini, inclusi i militari in servizio.

3. **Analisi della Presunta Violazione e Fondamento della Domanda Risarcitoria**

Il ricorrente sostiene che durante il periodo di servizio il militare sia stato esposto in via continuativa ad agenti cancerogeni senza adeguati strumenti di prevenzione o protezione. Tale condotta, secondo l’interpretazione del Collegio, configura una violazione delle norme di tutela della salute e di responsabilità dell’Amministrazione, che avrebbe agito in modo negligente e/o colposo.

La domanda risarcitoria comprende:

- **Danno patrimoniale:** eventuali perdite economiche dirette derivanti dalla malattia e dalla incapacità lavorativa.
- **Danno non patrimoniale:** tra cui danno biologico, morale, esistenziale e danno terminale, riconducibili alla sofferenza fisica e psicologica conseguente alla patologia, nonché alle ripercussioni sulla qualità della vita del soggetto.

4. **Accoglimento Parziale del Ricorso e Motivazioni**

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ha ritenuto fondata la domanda in parte, riconoscendo il diritto del ricorrente a ottenere il risarcimento per i danni biologici e morali subiti nel periodo tra la manifestazione della patologia e il momento attuale.

In particolare, il Collegio ha:

- **Accertato il diritto del ricorrente** a ricevere un risarcimento da parte del Ministero della Difesa per il danno non patrimoniale subito, in relazione alla patologia sviluppata.
- **Condannato il Ministero** al pagamento della somma di euro € 121.969,50, importo calcolato come risarcimento complessivo, previa detrazione di somme già riconosciute dall’Amministrazione a titolo di indennizzo per causa di servizio, e di tutte le altre somme di carattere indennitario (ad esempio assegni vitalizi), ad eccezione di quelli riconosciuti come specificamente vitalizi.

5. **Determinazione dell’Importo e Modalità di Pagamento**

Il Tribunale ha stabilito che:

- La somma di € 121.969,50 comprende il risarcimento per danni biologici e morali.
- Tale importo sarà soggetto a interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.
- Sono state condannate anche le spese processuali, quantificate in euro 5.000,00, oltre accessori di legge.

6. **Implicazioni Giuridiche e Considerazioni**

- La sentenza si inserisce nel quadro della responsabilità dell’Amministrazione pubblica, in particolare del Ministero della Difesa, in relazione alla tutela della salute dei propri militari.
- La condanna al risarcimento si fonda sulla prova dell’esposizione continuativa ad agenti cancerogeni senza protezioni adeguate, configurando una responsabilità extracontrattuale ai sensi degli articoli 2087 e 1218 c.c.
- La pronuncia riconosce l’importanza del diritto alla salute sancito dall’articolo 32 Cost., rafforzando il principio che l’Amministrazione debba adottare tutte le misure preventive necessarie.

7. **Considerazioni Finali**

Questa sentenza rappresenta un importante precedente in materia di responsabilità della Pubblica Amministrazione, in particolare nel contesto militare, per danni derivanti da esposizione ad agenti nocivi. Evidenzia inoltre l’efficacia della tutela giurisdizionale nel garantire risarcimenti ai soggetti danneggiati e il rispetto dei principi fondamentali di sicurezza e salute sul lavoro.


 

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