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21 ottobre 2026

Dl Sicurezza, ok dal Cdm. ECCO IL TESTO

 


 

 

 

 

Dl Sicurezza, ok dal Cdm. ECCO IL TESTO

Ok dal Consiglio dei ministri allo Schema di decreto-legge recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile”.

Molte le novità: prima su tutte la ‘responsabilita’ di chi commette reato che viene prima della presunta incapacità di intendere e di volere dovuta all’età.

Qui di seguito AGEEI pubblica il testo in formato PDF e a seguire in formato testuale:

BOZZA SCHEMA DL SICUREZZA

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA E CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ MINORILE”

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l’articolo 15;

CONSIDERATA la necessità e urgenza di introdurre disposizioni per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana e a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché in materia di pubbliche manifestazioni e per il contrasto alla criminalità minorile;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 ottobre 2026;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell’interno, della giustizia e della difesa;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ART. 1

(Modifiche al codice penale)

1. All’articolo 98, primo comma, del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo «nei casi di cui al primo periodo la capacità di intendere e di volere del minore si presume fino a prova contraria.».

2. All’articolo 419 del codice penale, dopo il comma secondo è aggiunto il seguente:

«La pena è aumentata da un terzo alle metà se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico su beni esistenti in luogo di vendita o di deposito.».

3. All’articolo 420 del codice penale è aggiunto il comma seguente:

«La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.».

4. Dopo l’articolo 420 è inserito il seguente:

«Art. 420-bis

(Violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, partecipando ad un gruppo composto da almeno cinque persone che opera in modo organizzato anche occasionalmente, utilizza illegittimamente bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, ovvero lancia i medesimi oggetti oppure razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, in modo da determinare un concreto pericolo per l’incolumità delle persone, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se:

a) il fatto è commesso da soggetti che agiscono travisati o comunque con modalità idonee a rendere difficoltosa l’identificazione;

b) il lancio o l’utilizzo di oggetti atti ad offendere è diretto contro infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici, o di beni mobili o immobili adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche, destinati a pubblico servizio o a pubblica utilità o esposti alla pubblica fede.

Chiunque, anche mediante strumenti informatici o telematici, organizza o promuove la formazione del gruppo di cui al primo comma oppure incita o istiga alla commissione delle condotte di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Se le condotte di cui al primo comma cagionano lesioni personali le pene di cui agli articoli 582, 583, 583-quater e 583-quinquiessono aumentate da un terzo alla metà.».

5. All’articolo 582, secondo comma, del codice penale, dopo le parole «583-quater,» sono aggiunte le seguenti: «primo comma,».

6. Dopo l’articolo 635 del codice penale è inserito il seguente:

Art. 635.1

(Danneggiamento commesso da un gruppo organizzato)

«Quando le condotte di cui all’articolo 635, primo, secondo e terzo comma, sono poste in essere da un gruppo organizzato dialmeno cinque persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.».

ART. 2

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All’articolo 382-bis del codice di procedura penale al comma 1.1, dopo le parole «altresì, nei casi di cui agli articoli» sono aggiunte le seguenti: «419, 420, 420-bis, 635.1»

ART. 3

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole: «l’imputabilità e» sono soppresse;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis Il pubblico ministero e il giudice possono altresì acquisire elementi ai fini del giudizio sull’imputabilità ai sensi dell’articolo 98, primo comma, secondo periodo, del codice penale.»;

3) al comma 2, le parole: «Agli stessi fini» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini di cui ai commi 1 e 1-bis»;

b) all’articolo 16, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bisSi applicano le disposizioni di cui all’articolo 382-bis del codice di procedura penale»;

c) all’articolo 19, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, salvo che l’imputato abbia compiuto sedici anni»;

d) all’articolo 23, al comma 1, dopo la parola «337» sono aggiunte le seguenti: «420-bis e 635.1».

Art. 4

(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

1. All’articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis Nel caso di eventi incidenti sull’ordine pubblico che possono comportare o hanno comportato un numero rilevante di arresti in flagranza, al fine di consentire che le procedure di convalida vengano definite nei tempi previsti dalla legge, l’applicazione di cui al comma 1 è disposta nel termine di ventiquattro ore dalla richiesta del dirigente dell’ufficio giudiziario competente e senza attendere il parere del consiglio giudiziario. La richiesta di applicazione e il provvedimento sono trasmessi al consiglio giudiziario per le valutazioni di competenza.»

ART. 5

(Sanzione amministrativa e ingiunzione di pagamento per dannida condotte illecite)

1. Quando il minore, anche non imputabile, partecipa alla commissione di fatti costituenti uno o più reati di cui all’articolo10, comma 6-quater, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48,  oppure di cui agli articoli 419, 420, 420-bis, 635.1 del codice penale, all’esercente la potestà genitoriale si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 1.000 euro, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

2. Quando il minore reitera la condotta prevista dal comma 1, all’esercente la potestà genitoriale si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 a 2.000 euro, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

3. Il prefetto, quando irroga la sanzione amministrativa di cui al comma 2, può contestualmente segnalare al tribunale per i minori del luogo di residenza dell’esercente la potestà genitoriale, l’opportunità di attivare progetti personalizzati di sostegno alla funzione educativa.

4. Si osservano, per quanto non previsto dai commi 1, 2 e 3, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Il prefetto, quando emette l’ordinanza di ingiunzione di cui ai commi 1 o 2, può ordinare, all’esercente la potestà genitoriale del minore, il pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni cagionati, in conseguenza dei fatti di cui al comma 1, a beni appartenenti allo Stato, alle Regioni o a enti locali in favore dei medesimi enti. La liquidazione del danno è effettuata dal prefetto sulla base degli atti.

6. Avverso l’ingiunzione prevista dal comma 5 può essere proposta, entro quaranta giorni dalla notifica, opposizione davanti al tribunale del luogo di residenza dell’esercente la potestà genitoriale nei confronti dell’ente pubblico in cui favore è stato disposto il pagamento.  All’opposizione si applica l’articolo 32, commi 1 e 3, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150.

7. Il soggetto privato che ha subito danni in conseguenza delle condotte di cui al comma 1, può presentare ricorso per decreto ingiuntivo, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, sulla base dell’ordinanza di ingiunzione di cui aicomma 1 e 2 e degli atti sui quali la stessa si fonda, nonché tramite allegazione di consulenza tecnica di parte in relazione alla stima dei danni medesimi. L’ordinanza, gli atti e i documenti indicati al primo periodo sono considerati prove scritte ai sensi dell’articolo 634 del codice di procedura civile. Il decreto ingiuntivo è provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’articolo 642 del medesimo codice.  

ART. 6

(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3:

1) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, quando cinque o più persone, anche in forma di gruppo, in luogo pubblico o aperto al pubblico, tengono comportamenti intimidatori, di grave molestia o violenti contro persone o cose, il questore, per motivi di sicurezza, può disporre l’avviso orale con il divieto di radunarsi con una o più delle medesime persone, in luoghi pubblici o aperti al pubblico specificamente individuati in ragione delle esigenze di prevenzione, anche limitato a determinate fasce orarie, nei confronti di colui che sia stato già destinatario, nei cinque anni precedenti, dei provvedimenti di cui al presente articolo o di cui all’articolo 2 del presente codice ovvero di cui agli articoli 10, 13 e 13-bis del predetto decreto-legge n. 14 del 2017 o che, nel medesimo lasso di tempo, sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per alcuno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio di cui al libro secondo, titoli XII e XIII, del codice penale, commessi in luogo pubblico o aperto al pubblico. Il divieto di radunarsi di cui al primo periodo può essere disposto per una durata non superiore a un anno, con l’individuazione di modalità applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento. L’avviso orale con il divieto di radunarsi di cui al presente comma può essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età, secondo la procedura di cui al comma 3-bis»;

2) al comma 6:

2.1) al primo periodo, le parole «il divieto di cui ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «il divieto di cui ai commi 4, 5 e 5-bis»;

2.2) al secondo periodo, le parole «il divieto di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «il divieto di cui ai commi 4 e 5-bis»;

b) all’articolo 76, comma 2, le parole «di cui all’articolo 3, commi 4, 5 e 6-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 3, commi 4, 5, 5-bis e 6-bis».

ART. 7

(Modifica all’articolo 11-bis del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59)

1. All’articolo 11-bis del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

«3-ter. L’accompagnamento e il trattenimento presso gli uffici di polizia di cui al comma 1 possono essere effettuati altresì nel corso di specifiche operazioni di polizia destinate alla prevenzione di reati che turbino l’ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone, nei confronti di soggetti rispetto ai quali, sulla base di specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di taluno degli strumenti, degli oggetti e dei materiali indicati al comma 1 o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per i reati di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110 e articolo 420-bis del codice penale, commessi nel corso dei cinque anni precedenti, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per la sicurezza. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 3-bis».

ART. 8

(Disposizioni urgenti per il potenziamento delle misure di sicurezza connesse ai gravi incidenti occorsi nella città di Milano)

1. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di rafforzare il controllo del territorio nella città di Milano, il contingente di personale delle Forze armate di cui all’articolo 1, comma 625, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 500 unità. Dalla data di impiego del predetto personale, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

2. Al fine di assicurare il tempestivo impiego del contingente militare di cui al comma 1 nonché il soddisfacimento delle connesse esigenze logistiche, infrastrutturali e di supporto operativo, il Ministero della difesa è autorizzato, per gli interventi necessari, a procedere all’acquisizione di servizi e forniture mediante le procedure di somma urgenza di cui agli articoli 140 e 140-bis del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Ai fini dell’applicazione dei predetti articoli, le esigenze di cui al presente comma sono equiparate alle circostanze di somma urgenza di cui ai commi 1 e 1-bis del medesimo articolo 140.

3. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 4.753.131,00 a cui si provvede mediante

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