DL SICUREZZA, LA BOZZA: DAL NUOVO REATO DI PARTECIPAZIONE VIOLENTA ALLE SANZIONI AI GENITORI //FOCUS (Public Policy) - Roma, 21 ott - Si compone di 8 articoli la bozza del dl recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile” (chiamato anche dl Cortei) licenziata martedì sera dal Cdm e presa in visione da Public Policy. Il decreto, si ricorda, arriva a pochi giorni dalle manifestazioni che hanno interessato numerose città italiane, in particolare modo Milano, e che hanno visto coinvolti in gran parte una platea di minorenni. Il dl, come preannunciato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video social e dai ministri della Giustizia Carlo Nordio e dell’Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa, introduce il nuovo reato di “partecipazione violenta a manifestazioni pubbliche” e prevede nuove aggravanti e nuove normative che erano in parte già contenute in altri provvedimenti già all’esame del Parlamento, che diventano - attraverso la decretazione d’urgenza - immediatamente efficaci. Il riferimento è, ad esempio, all’estensione del fermo preventivo ai minorenni, già prevista dal ddl Sicurezza incardinato in commissione Affari costituzionali al Senato, dove il termine emendamenti è fissato a domani. O, ancora, alla presunzione di imputabilità del minore, già contenuta in un ddl ad hoc incardinato in commissione Giustizia alla Camera, su cui sono in corso le audizioni. (Segue) MAR 211238 ott 2026
DL SICUREZZA, LA BOZZA: DAL NUOVO REATO DI PARTECIPAZIONE VIOLENTA ALLE SANZIONI AI GENITORI //FOCUS-2- (Public Policy) - Roma, 21 ott - LA PRESUNZIONE DI IMPUTABILITÀ DEL MINORE E LA CUSTODIA CAUTELARE (ANCHE IN CARCERE) La prima misura contenuta nel testo è una modifica all’articolo 98 del codice penale, che disciplina l’imputabilità del minore di anni 18 (la data limite per l’imputabilità, si ricorda, è fissata a 14 anni, anche se sempre in Giustizia Camera è incardinata una pdl di Forza Italia, a firma di Marta Fascina, per abbassarla a 13). “La capacità di intendere e di volere del minore si presume fino a prova contraria”, si legge nel testo. Il giudice, dunque, non sarà più chiamato ad accettare positivamente, caso per caso, la sussistenza della capacità di intendere e di volere, ma la stessa deve “ritenersi sussistente fino a prova contraria”, si legge nella scheda tecnica. (Segue) MAR 211238 ott 2026
DL SICUREZZA, LA BOZZA: DAL NUOVO REATO DI PARTECIPAZIONE VIOLENTA ALLE SANZIONI AI GENITORI //FOCUS-3- (Public Policy) - Roma, 21 ott - In materia di imputabilità del minore interviene anche l’articolo 3 del dl, che modifica il Dpr del 1988 che disiciplina il processo a imputati minorenni. In particolare, il dl prevede che si possa applicare la custodia cautelare anche ai casi di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche (il nuovo reato introdotto) e di danneggiamento commesso da gruppo organizzato (la nuova aggravante). Nella bozza visionata da Public Policy, si farebbe poi riferimento al passaggio del Dpr sulla custodia cautelare in carcere. Se oggi la norma prevede infatti che ai minori non si applichi la custodia cautelare in carcere, il dl prevede che questa previsione rimanga, ma “salvo che l’imputato abbia compiuto 16 anni”. LE AGGRAVANTI PER DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO E ATTENTATO A IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITÀ Sempre all’articolo 1 vengono introdotte aggravanti per devastazione e saccheggio. “Se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico” si legge “la pena è aumentata da un terzo alla metà”. Pena aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni anche per il reato di attentato a impianti di pubblica utilità. (Segue) MAR 211238 ott 2026
DL SICUREZZA, LA BOZZA: DAL NUOVO REATO DI PARTECIPAZIONE VIOLENTA ALLE SANZIONI AI GENITORI //FOCUS-4- (Public Policy) - Roma, 21 ott - IL NUOVO REATO DI PARTECIPAZIONE VIOLENTA A MANIFESTAZIONI: PENA FINO A 5 ANNI E MULTA FINO A 20MILA EURO È sempre all’articolo 1 che viene introdotto un nuovo articolo al codice penale - 420 bis - che introduce il nuovo reato di “violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche”. “Salvo che il fatto costituisca più grave reato - si legge - chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, partecipando ad un gruppo composto da almeno cinque persone che opera in modo organizzato anche occasionalmente, utilizza illegittimamente bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, ovvero lancia i medesimi oggetti oppure razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, in modo da determinare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000”. Anche rispetto a questo reato sono previste aggravanti. “La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da soggetti che agiscono travisati o comunque con modalità idonee a rendere difficoltosa l’identificazione” e “se il lancio o l’utilizzo di oggetti atti ad offendere è diretto contro infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici, o di beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, destinati a pubblico servizio o a pubblica utilità o esposti alla pubblica fede”. Dunque, ad esempio, stazioni, luoghi di fornitura dell’energia, sedi di enti pubblici e scuole o chiese. (Segue) MAR 211238 ott 2026
DL SICUREZZA, LA BOZZA: DAL NUOVO REATO DI PARTECIPAZIONE VIOLENTA ALLE SANZIONI AI GENITORI //FOCUS-5- (Public Policy) - Roma, 21 ott - RECLUSIONE DA 4 A 12 ANNI PER CHI ORGANIZZA MANIFESTAZIONI VIOLENTE ONLINE Sempre nell’ambito del nuovo reato, è previsto che “chiunque, anche mediante strumenti informatici o telematici, organizza o promuove la formazione del gruppo oppure incita o istiga alla commissione delle condotte” illecite “è punito con la reclusione da quattro a dodici anni”. Se le condotte violente cagionano lesioni personali e lesioni personali a ufficiali e agenti le pene sono aumentate da un terzo alla metà. PROCEDIBILITÀ D’UFFICIO IN CASO DI LESIONI PERSONALI A UFFICIALI E AGENTI Proprio in quest’ultimo caso - di lesioni personali a ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza - la bozza del dl visionata estende “la procedibilità d’ufficio al reato di lesioni personali lievi o lievissime”. Ancora, sempre all’articolo 1 trova spazio la modifica al codice di procedura penale per l’introduzione di un’aggravante per le ipotesi di danneggiamento commesso da un gruppo organizzato. L’aggravante interviene dunque quando le condotte di “distruzione, dispersione, deterioramento di cose mobili o immobili altrui” sono commesse da almeno 5 persone. (Segue) MAR 211238 ott 2026
DL SICUREZZA, LA BOZZA: DAL NUOVO REATO DI PARTECIPAZIONE VIOLENTA ALLE SANZIONI AI GENITORI //FOCUS-6- (Public Policy) - Roma, 21 ott - LA NUOVA AGGRAVANTE PER DANNEGGIAMENTO COMMESSO DA GRUPPO ORGANIZZATO Ancora, sempre all’articolo 1 trova spazio la modifica al codice di procedura penale per l’introduzione di un’aggravante per le ipotesi di danneggiamento commesso da un gruppo organizzato. L’aggravante interviene dunque quando le condotte di “distruzione, dispersione, deterioramento di cose mobili o immobili altrui” sono commesse da almeno 5 persone. LA POSSIBILITÀ DI ARRESTO IN FLAGRANZA DIFFERITA L’articolo 2 del testo interviene invece sul codice di procedura penale. Lo scopo è introdurre la possibilità di “arreso facoltativo in flagranza differita” anche per le nuove condotte di danneggiamento commesso da gruppo organizzato (la nuova aggravante prevista dal dl), devastazione e saccheggio, attentato a impianti di pubblica utilità e partecipazione violenta a manifestazioni (il nuovo reato introdotto dal dl). Questa possibilità di arresto differito era già stata prevista per alcune condotte all’interno del ddl Sicurezza. (Segue) MAR 211238 ott 2026
DL SICUREZZA, LA BOZZA: DAL NUOVO REATO DI PARTECIPAZIONE VIOLENTA ALLE SANZIONI AI GENITORI //FOCUS-7- (Public Policy) - Roma, 21 ott - LA POSSIBILITÀ DI APPLICARE MAGISTRATI L’articolo 4 del testo è invece interamente dedicato all’organizzazione degli uffici giudiziari e, in particolare, si pone il problema di rispondere in tempo utile all’eventualità di molti arresti in poche ore, procedendo alle convalide - ove previsto - entro i tempi a disposizione. “Nel caso di eventi incidenti sull’ordine pubblico che possono comportare o hanno comportato un numero rilevante di arresti in flagranza - si legge - al fine di consentire che le procedure di convalida vengano definite nei tempi previsti dalla legge, l’applicazione” di magistrati “è disposta nel termine di 24 ore dalla richiesta del dirigente dell’ufficio giudiziario competente e senza attendere il parere del consiglio giudiziario. La richiesta di applicazione e il provvedimento sono trasmessi al consiglio giudiziario per le valutazioni di competenza”, si legge. Si tratta, in sostanza, di una procedura accelerata e con effetto immediato per adeguare l’organico dei magistrati per far fronte a circostanze particolari. “Il presidente del Tribunale può chiedere al presidente della Corte d’appello" l'applicazione di giudici, "bypassando la procedura ordinaria”, ha spiegato il conferenza stampa il guardasigilli Carlo Nordio. (Segue) MAR 211238 ott 2026
DL SICUREZZA, LA BOZZA: DAL NUOVO REATO DI PARTECIPAZIONE VIOLENTA ALLE SANZIONI AI GENITORI //FOCUS-8- (Public Policy) - Roma, 21 ott - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANCHE AI GENITORI E IL RISARCIMENTO DANNI L’articolo 5 è interamente dedicato alle sanzioni amministrative, che si applicheranno anche ai genitori. Il dl prevede infatti che quando il minore, “anche non imputabile” (cioè minore di 14 anni), partecipi “alla commissione di reati” commessi con violenza alle persone o alle cose, alla presenza di più persone o in occasioni pubbliche o nelle ipotesi aggravate di danneggiamento, il prefetto “applica all’esercente la potestà genitoriale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 1.000 euro, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”. Quando la condotta del minore è reiterata, la sanzione sale da 1.000 a 2.000 euro. “Il prefetto può ordinare all'esercente la potestà genitoriale del minore, il pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni cagionati a beni appartenenti allo Stato, alle Regioni o a enti locali in favore dei medesimi enti. La liquidazione del danno è effettuata dal prefetto sulla base degli atti”. Contro tale ingiunzione, i genitori potranno proporre opposizione in tribunale entro 40 giorni. Al tempo stesso, il privato che abbia subito danni può presentare ricorso per decreto ingiuntivo. (Segue) MAR 211238 ott 2026
DL SICUREZZA, LA BOZZA: DAL NUOVO REATO DI PARTECIPAZIONE VIOLENTA ALLE SANZIONI AI GENITORI //FOCUS-9- (Public Policy) - Roma, 21 ott - NUOVO AVVISO ORALE DEL QUESTORE PER DIVIETO DI RADUNO Anche il contenuto dell’articolo 6 del testo era in parte già contenuto nel ddl Sicurezza incardinato in Senato. L’articolo reca infatti una nuova ipotesi di avviso orale da parte del questore finalizzato al divieto di raduno. “Quando cinque o più persone, anche in forma di gruppo, in luogo pubblico o aperto al pubblico, tengono comportamenti intimidatori, di grave molestia o violenti contro persone o cose - si legge nella bozza del dl - il questore, per motivi di sicurezza, può disporre l’avviso orale con il divieto di radunarsi con una o più delle medesime persone, in luoghi pubblici o aperti al pubblico specificamente individuati in ragione delle esigenze di prevenzione, anche limitato a determinate fasce orarie”. Il nuovo avviso orale del questore potrà raggiungere anche i minori di anni 18 e sarà applicabile a persone già destinatarie di altre misure, quali il Daspo urbano o il Dacur (Divieto di accesso ai centri urbani). La misura avrà una durata massima di un anno. (Segue) MAR 211238 ott 2026
DL SICUREZZA, LA BOZZA: DAL NUOVO REATO DI PARTECIPAZIONE VIOLENTA ALLE SANZIONI AI GENITORI //FOCUS-10- (Public Policy) - Roma, 21 ott - L’ESTENSIONE DEL FERMO PREVENTIVO A MINORI E A LUOGHI AFFOLLATI L’articolo 7 interviene invece sulla norma del fermo preventivo, introdotta con il dl Sicurezza approvato nella primavera scorsa (un testo maturato dopo il corteo di Askatasuna a Torino, dopo il quale erano circolate le immagini di un poliziotto preso a martellate). Nel nuovo testo del fermo preventivo si legge: “L’accompagnamento e il trattenimento presso gli uffici di polizia possono essere effettuati altresì nel corso di specifiche operazioni di polizia destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone”. Il punto, ha spiegato il ministro Nordio in conferenza stampa, è renderne possibile l’applicabilità anche laddove non si sia in presenza di una manifestazione organizzata, ma anche semplicemente di un luogo di grande afflusso di persone (ad esempio i cosiddetti “luoghi della movida”, si legge nella scheda). Come spiegato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il dl esplicita l’applicabilità della disciplina del fermo preventivo ai soggetti minori di 18 anni. Previsione già contenuta nel ddl Sicurezza all’esame del Senato. (Segue) MAR 211238 ott 2026
DL SICUREZZA, LA BOZZA: DAL NUOVO REATO DI PARTECIPAZIONE VIOLENTA ALLE SANZIONI AI GENITORI //FOCUS-11- (Public Policy) - Roma, 21 ott - 500 NUOVI MILITARI A MILANO: “FUNZIONI INNOVATIVE” DEMANDATE A PIANO D’AZIONE Infine, il dl prevede un incremento di 500 unità del contingente di personale delle forze armate già impegnato nel controllo del territorio, dotate della qualifica di “agente di pubblica sicurezza” da impiegare “fino al 31 dicembre 2026” “al fine di rafforzare il controllo del territorio nella città di Milano”. Si tratta, si leggeva ieri in una nota del ministero della Difesa, di funzioni che i militari potranno svolgere “nell’ambito dei compiti previsti da Strade Sicure”. È proprio su questo aspetto, infatti, che ieri, secondo quanto ricostruito, sarebbe occorsa l’eccezione rilevata nelle interlocuzioni con il Quirinale. In mattinata, infatti, il vicepremier Antonio Tajani aveva parlato di militari con “poteri di polizia giudiziaria”, previsione poi del tutto saltata dal dl. Piantedosi ha spiegato che è il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica di Milano (presieduto oggi dallo stesso ministro) a dover - attraverso il Piano d’azione - valutare “le modalità di impiego” delle risorse messe a disposizione, e dunque “anche la possibilità di dotarle di funzioni innovative”. (Public Policy) @PPolicy_News MAR 211238 ott 2026
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