Con la sentenza n. 26552 dell’9 ottobre 2026, la Terza Sezione civile della Corte di cassazione ha chiarito che il vettore aereo è esonerato dal pagamento della compensazione pecuniaria prevista dall’art. 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004 quando dimostri che la cancellazione del volo è dipesa da circostanze eccezionali e che, nonostante tutte le misure ragionevolmente esigibili, non residuava alcun potere di intervento o margine operativo utile per evitarla.
### Il caso deciso
La controversia concernente la cancellazione, nell’aprile 2020, di voli intercontinentali da e per l’Italia, conseguente alle misure emergenziali adottate durante la pandemia da Covid-19. Erano intervenuti, infatti, il divieto di voli da e per gli aeroporti italiani e restrizioni all’ingresso in Thailandia, accompagnate da quarantena obbligatoria e successiva limitazione dell’accesso al territorio a categorie specifiche di viaggiatori.
Mentre il Giudice di pace aveva riconosciuto ai passeggeri la compensazione pecuniaria, il Tribunale aveva escluso tale diritto, qualificando le misure restrittive come circostanze eccezionali ai sensi degli artt. 5, paragrafo 3, e 7 del Regolamento n. 261/2004. La Cassazione ha rigettato il ricorso dei passeggeri, confermando integralmente la decisione di secondo grado.
### Il regime delle circostanze eccezionali
L’art. 5, paragrafo 3, del Regolamento n. 261/2004 esclude la compensazione di cui all’art. 7 quando il vettore dimostri che la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. La giurisprudenza europea richiede due requisiti cumulativi: l’evento deve essere estraneo al normale esercizio dell’attività del vettore e deve sfuggire al suo effettivo controllo.
La Cassazione precisa che tali circostanze comprendono anche i rischi per la sicurezza, intesi in senso lato come rischi gravi per la salute umana. Un’epidemia e i conseguenti provvedimenti pubblici di chiusura dei confini, sospensione dei collegamenti aerei e limitazione della mobilità possono quindi configurare eventi esterni, imprevedibili e insuperabili, che rendono impossibile l’esecuzione legale e sicura del trasporto.
### L’onere probatorio del vettore
Il principio più rilevante della pronuncia riguarda l’onere della prova. Non basta al vettore invocare genericamente l’esistenza di una circostanza eccezionale: deve provare il nesso causale tra l’evento e la cancellazione del singolo volo, nonché l’assenza di ogni residuo margine operativo per evitare la soppressione del collegamento.
In altri termini, l’esimente opera solo se la compagnia dimostra di aver adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili per fronteggiare l’emergenza e di non aver potuto, con alcuna scelta organizzativa o operativa alternativa, garantire l’esecuzione del volo. La prova dell’impossibilità deve dunque essere concreta, specifica e riferita alle circostanze del volo contestato.
### Distinzione tra compensazione e rimborso
La decisione non elimina ogni diritto del passeggero. Esclude soltanto la compensazione pecuniaria forfettaria prevista dall’art. 7 del Regolamento n. 261/2004, che ha funzione sanzionatoria e deterrente nei confronti del vettore. Restano invece fermi gli altri diritti riconosciuti dal Regolamento, segnatamente il diritto alla rimborso del biglietto o alla riprotezione verso la destinazione finale, oltre all’assistenza nei casi in cui sia dovuta.
Questa distinzione è essenziale: la cancellazione per circostanze eccezionali può esonerare il vettore dall’indennizzo fisso, ma non legittima il mancato rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata, né esclude automaticamente gli obblighi di assistenza e di presa in carico del passeggero.
### Portata pratica della pronuncia
La sentenza ha un valore generale rilevante, pur essendo sorta in relazione alla pandemia. Essa conferma che le misure normative restrittive, anche di natura sanitaria, possono costituire circostanze eccezionali quando impongano al vettore un comportamento che rende materialmente e giuridicamente impossibile l’esecuzione del volo.
Al tempo stesso, la pronuncia delimita rigorosamente l’eccezione: non ogni difficoltà organizzativa, carenza di personale, problema tecnico o scelta commerciale può essere qualificata come circostanza eccezionale. Il vettore che voglia sottrarsi alla compensazione dovrà fornire al giudice elementi probatori idonei a dimostrare l’estraneità dell’evento alla sua attività ordinaria, la sua estraneità al controllo del vettore e l’impossibilità assoluta di evitare la cancellazione con le misure disponibili.
**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.
Nessun commento:
Posta un commento