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21 ottobre 2026

Con la sentenza n. 26566 del 10 ottobre 2026, la Sezione lavoro della Corte di cassazione ha stabilito che, dopo la riforma dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 operata dall’art. 12 del d.l. n. 131/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 166/2024, la stabilizzazione del lavoratore pubblico non esclude più il diritto al risarcimento del danno derivante dall’abusiva successione di contratti o rapporti a tempo determinato. L’immissione in ruolo si affianca alla tutela risarcitoria, senza sostituirla.

 

 

 



Con la sentenza n. 26566 del 10 ottobre 2026, la Sezione lavoro della Corte di cassazione ha stabilito che, dopo la riforma dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 operata dall’art. 12 del d.l. n. 131/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 166/2024, la stabilizzazione del lavoratore pubblico non esclude più il diritto al risarcimento del danno derivante dall’abusiva successione di contratti o rapporti a tempo determinato. L’immissione in ruolo si affianca alla tutela risarcitoria, senza sostituirla.

### Il caso esaminato

La controversia riguardava una lavoratrice impiegata dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto dapprima nei lavori socialmente utili e successivamente mediante un contratto part-time a tempo determinato, prorogato più volte fino al 31 dicembre 2011. La lavoratrice aveva dedotto l’illegittimità dell’apposizione del termine e delle reiterate proroghe, chiedendo il risarcimento del danno per l'abuso nella successione dei contratti.

La Corte d’appello di Messina, in sede di rinvio, aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda risarcitoria perché la lavoratrice era stata nel frattempo stabilizzata presso lo stesso Comune. Per il giudice d’appello, la stabilizzazione avrebbe avuto effetto sanante dell'abuso. La Cassazione ha cassato tale decisione, rilevando che il giudice del rinvio non aveva tenuto conto della sopravvenuta riforma normativa.

### La riforma dell’art. 36 d.lgs. 165/2001

La nuova formulazione dell’art. 36, comma 5, prevede che, nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti a tempo determinato, il giudice stabilisca un’indennità tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. La liquidazione deve tenere conto della gravità della violazione, del numero dei contratti in successione e della durata complessiva del rapporto.

La norma mantiene inoltre la facoltà del lavoratore di provare un maggior danno, ad esempio in termini di perdita di chance. Essa disciplina direttamente e in modo puntuale una materia che, prima della riforma, era stata in larga parte costruita dalla giurisprudenza attraverso la figura del cd. “danno comunitario”.

### Applicabilità ai giudizi pendenti

La Cassazione afferma che la nuova disciplina si applica, quale *ius superveniens*, anche alle controversie pendenti, compreso il giudizio di rinvio. Ciò vale ancorché la riforma incid sul principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione, ferma restando l’intangibilità del giudicato interno già formatosi.

Il ragionamento si fonda sull’assenza di una disciplina transitoria contraria e sulla circostanza che il legislatore ha espressamente normato i criteri di liquidazione del danno da abuso nella successione di contratti a termine. Pertanto, il giudice chiamato a decidere una causa ancora pendente deve applicare il nuovo regime legale, salvo che la questione sia già divenuta definitiva.

### Stabilizzazione e risarcimento: coesistenza

Il nucleo decisivo della pronuncia è che la riforma non subordina l’indennizzo alla mancata stabilizzazione. Il tenore letterale della norma è prescrittivo — “il giudice stabilisce un’indennità” — e non contiene alcuna riserva che consenta di escludere la liquidazione nei casi di intervenuta immissione in ruolo.

Ne consegue che la stabilizzazione non ha più, di regola, efficacia sanante idonea a neutralizzare integralmente il diritto al risarcimento. Essa può essere valorizzata dal giudice nella quantificazione dell’indennità, entro i limiti minimi e massimi previsti dalla legge, ma solo se risulta direttamente ricollegata all’abuso.

### Il rilievo del nesso causale

La sentenza non azzera del tutto il precedente orientamento sulla valenza della stabilizzazione, ma ne ridisegna la funzione. L’assunzione a tempo indeterminato rileva ai fini della liquidazione quando costituisca una misura direttamente collegata all'abuso, ad esempio perché prevista da una specifica normativa di stabilizzazione del personale precario o da un percorso riservato a tale personale.

Non è invece sufficiente che l’esperienza maturata nei contratti a termine abbia agevolato l’accesso al ruolo, né che la stabilizzazione sia intervenuta attraverso un concorso ordinario o una procedura priva di collegamento causale con l’abuso. In tali ipotesi, la stabilizzazione non può essere assunta come elemento che esclude o riduce automaticamente l’indennizzo.

### Ambito di applicazione

La nuova tutela riguarda l'abuso nell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti a tempo determinato, inclusa la proroga di un contratto. Non rientra invece nell’ambito della norma la violazione relativa a un primo e unico contratto a termine illegittimo, che resta soggetta ai generali principi della responsabilità civile e alla prova del danno subito.

Il presupposto sostanziale rimane comunque l'abuso: la mera reiterazione dei contratti non genera automaticamente il diritto all’indennità. Occorre accertare l’illegittimità della successione alla luce della disciplina applicabile al periodo considerato, nonché la sussistenza dei requisiti previsti dalla giurisprudenza e dalla normativa di settore.

### Conseguenze pratiche

Per le amministrazioni pubbliche, la sentenza impone una revisione della strategia difensiva nelle cause pendenti: l’immissione in ruolo del lavoratore non può più essere opposta come motivo autonomo e sufficiente per dichiarare cessata la materia del contendere sulla domanda risarcitoria. L’amministrazione potrà invece documentare l’eventuale collegamento diretto tra stabilizzazione e abuso, al fine di influire sulla misura dell’indennità.

Per i lavoratori pubblici, la pronuncia rafforza la possibilità di ottenere un ristoro economico per gli anni di precariato illegittimo anche dopo la stabilizzazione. La durata della precarietà, il numero dei contratti, la gravità della condotta dell’amministrazione e l’eventuale nesso tra abuso e assunzione stabile diventano elementi centrali nella determinazione dell'importo, che può variare da quattro a ventiquattro mensilità, salva la prova del maggior danno.

**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto. 

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