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21 ottobre 2026

DL cortei. 'Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica' (scheda)

 

 

 

 DIR3286 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT DL cortei. 'Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica' (scheda) (DIRE) Roma, 20 ott. - Il consiglio dei ministri ha approvato in serata il decreto legge recante 'Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalita' minorile'. Queste in sintesi le misure approvate. MODIFICA AL CODICE PENALE IN MATERIA DI IMPUTABILITÀ DEL MINORE Introduzione di una presunzione relativa di imputabilità in materia di accertamento della capacità di intendere e di volere dei minori di età compresa fra quattordici e diciotto anni. Nel sistema vigente il giudice è chiamato ad accertare positivamente, caso per caso, la sussistenza della capacità di intendere e di volere del minore, con conseguente esclusione dell'imputabilità ove tale capacità non risulti dimostrata. Il presente intervento normativo propone invece una diversa soluzione, per effetto della quale la capacità del minore deve ritenersi sussistente fino a prova contraria. (articolo 1, comma 1). Tale disposizione era già contenuta nel disegno di legge AC 3080 in materia di modifiche in materia di imputabilità del minore. INTRODUZIONE DI AGGRAVANTI PER I REATI DI DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO E DI ATTENTATO A IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITÀ Sono introdotte aggravanti a effetto speciale: 1. per il reato di devastazione e saccheggio se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico su beni esistenti in luogo di vendita o in deposito (art 419 cp); (articolo 1, comma 2) 2. per il reato di attentato a impianti di pubblica utilità qualora il fatto sia commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico (art 420 cp); (articolo 1, comma 3). INTRODUZIONE DEL NUOVO REATO DI PARTECIPAZIONE VIOLENTA A MANIFESTAZIONI PUBBLICHE È introdotto un nuovo reato che punisce chi, partecipando a un gruppo di persone superiore a 5 che opera in modo organizzato, anche occasionalmente, utilizza strumenti atti a offendere (mazze, bastoni, ecc) ed esplosivi. La pena è la reclusione da 2 a 5 anni e la multa da euro 10000 a 20000. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da soggetti travisati o se l'utilizzo di oggetti atti a offendere è diretto contro infrastrutture destinate all'erogazione di energia o altri servizi pubblici. Inoltre, chiunque organizza o promuove mediante piattaforme social, la formazione del gruppo è punito con la reclusione da 4 a 12 anni. Se le condotte violente durante le manifestazioni pubbliche cagionano lesioni personali, le pene previste dagli articoli 582 c.p. (lesione personale), 583 c.p. (circostanze aggravanti), 583-quater c.p. (lesioni personali a ufficiali agenti di pg o ps) e 583-quinquies c.p.(deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni al viso) sono aumentate da un terzo alla metà (nuovo art. 420-bis c.p). (articolo 1, comma 4). (SEGUE) (Vid/ Dire) 22:29 20-10-26
DIR3287 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT DL CORTEI. 'DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA' (SCHEDA) -2- (DIRE) Roma, 20 ott. - PROCEDIBILITÀ D'UFFICIO IN CASO DI LESIONI PERSONALI AD UFFICIALI O AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA O DI PUBBLICA SICUREZZA. La disposizione, operando all'articolo 582, c.2 c.p. (lesioni personali), un richiamo all'articolo 583 quater, c.1 c.p., relativo alle lesioni cagionate agli ufficiali di p.g. e ps. nell'atto o a casua dell'adempimento delle funzioni, estende la procedibilità d'ufficio al reato di lesioni personali lievi o lievissime, cagionate ad un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza. (articolo 1, comma 5) - Tale disposizione era già contenuta nel disegno di legge AS 1990 in materia di sicurezza pubblica e Forze di polizia. INTRODUZIONE DI IPOTESI AGGRAVATA DI DANNEGGIAMENTO COMMESSO DA GRUPPO ORGANIZZATO Introduzione di un'aggravante a effetto speciale per le ipotesi di danneggiamento commesso da un gruppo organizzato (nuovo art. 635.1 c.p.), quando le condotte di distruzione, dispersione, deterioramento di cose mobili o immobili altrui con o senza violenza fisica/minacce nei confronti della persona (art 635 primo comma), distruzione, dispersione, deterioramento di edifici pubblici (art 635 secondo comma), distruzione, dispersione, deterioramento di cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico (art 635, terzo comma) sono commesse da almeno 5 persone (articolo 1, comma 6). Tale disposizione era già parzialmente contenuta nel disegno di legge AS 1990 in materia di sicurezza pubblica e Forze di polizia. ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA E IN FLAGRANZA DIFFERITA PER LE IPOTESI DI DANNEGGIAMENTO Possibilità per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di procedere all'arresto facoltativo in flagranza differita per le nuove condotte delittuose di danneggiamento commesso da gruppo organizzato (nuovo 635.1 c.p.) nonché nelle ipotesi di devastazione e saccheggio (art 419 c.p.), attentato a impianti di pubblica utilità (art 420 c.p.) e partecipazione violenta a manifestazione pubbliche (nuovo art 420-bis c.p). (articolo 2). Tale disposizione era già parzialmente contenuta nel disegno di legge AS 1990 in materia di sicurezza pubblica e Forze di polizia. (SEGUE) (Vid/ Dire) 22:29 20-10-26
DIR3288 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT DL CORTEI. 'DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA' (SCHEDA) -3- (DIRE) Roma, 20 ott. - DISPOSIZIONI PROCESSUALI VOLTE AD ACCERTARE IMPUTABILITÀ DEL MINORE La capacità di intendere e di volere non dovrebbe più essere oggetto di accertamento ma sarebbe presunta salva la possibilità di dimostrare che il minore ne era privo al momento del fatto. Si interviene altresì sulle disposizioni in materia di processo penale minorile, al fine di estendere la possibilità di applicare la misura della custodia cautelare ai casi di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche (nuovo art. 420-bis c.p.) e al caso di danneggiamento commesso da un gruppo organizzato (nuovo art. 635.1 c.p.). (articolo 3) Tale disposizione era già parzialmente contenuta nel disegno di legge AC 3080 in materia di modifiche in materia di imputabilità del minore. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI Possibilità di adeguare l'organico dei magistrati nel caso di eventi incidenti sull'ordine pubblico che possono comportare un numero rilevante di arresti in flagranza al fine di consentire la definizione delle procedure di convalida nei tempi previsti dalla legge (articolo 4). SANZIONI AMMINISTRATIVE E INGIUNZIONI DI PAGAMENTO PER DANNI DA CONDOTTE ILLECITE Nel caso in cui il minore, anche non imputabile, partecipa alla commissione di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone, anche in occasioni pubbliche, oppure nelle ipotesi aggravate di danneggiamento, il prefetto applica all'esercente della potestà genitoriale una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1000 euro, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto. Quando la condotta del minore è reiterata la sanzione comporta il pagamento di una somma da 1000 a 2000 euro. Il prefetto, con l'ordinanza ingiunzione con cui irroga la sanzione, può ordinare all'esercente la responsabilità genitoriale il pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno relativo ai beni appartenenti allo Stato, alle Regioni e agli enti locali in favore dei medesimi. Il privato che ha subito danni può presentare ricorso per decreto ingiuntivo sulla base dell'ordinanza di ingiunzione del prefetto e degli atti su cui la stessa si fonda. (articolo 5). (SEGUE) (Vid/ Dire) 22:29 20-10-26
DIR3289 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT DL CORTEI. 'DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA' (SCHEDA) -4- (DIRE) Roma, 20 ott. - INTRODUZIONE DI UNA NUOVA E SPECIFICA IPOTESI DI AVVISO ORALE CON DIVIETO DI RADUNARSI IN DETERMINATI LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO Quando cinque o più persone, anche in forma di gruppo, in luogo pubblico o aperto al pubblico tengono comportamenti intimidatori, di grave molestia o violenti contro persone o cose, il Questore può disporre, per motivi di sicurezza, l'avviso orale con un divieto di radunarsi con una o più persone, anche minori di anni 18 che abbiano compiuto il quattordicesimo anno d'età. Il divieto di radunarsi potrà riguardare luoghi pubblici o parti al pubblico specificamente individuati in ragione delle esigenze di prevenzione, anche limitato a determinate fasce orarie, nei confronti di soggetti già destinatari di talune misure di prevenzione (avviso orale o foglio di via obbligatorio, nonché le varie fattispecie di "dacur" o "daspo urbano"), ovvero di pregresse condanne per delitti contro la persona o il patrimonio commessi in luogo pubblico o aperto al pubblico. (articolo 6) - Tale disposizione era già contenuta nel disegno di legge AS 1990 in materia di sicurezza pubblica e Forze di polizia. ESTENSIONE DEL FERMO DI PREVENZIONE ANCHE AI LUOGHI CARATTERIZZATI DA CONSISTENTE AFFLUSSO DI PERSONE Si introducono modifiche all'articolo 11-bis del dl 59/1978, recentemente novellato dall'articolo 7, comma 2, del dl 23/2026 (c.d. decreto sicurezza 2026), estendendo la disciplina del c.d. fermo di prevenzione ai soggetti, anche minori di anni 18, rispetto ai quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone (ad esempio, luoghi della movida), sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di pericolo per la sicurezza pubblica in relazione a circostanze di tempo, di luogo e di elementi di fatto (ad esempio, possesso di armi o oggetti atti ad offendere, uso di caschi o strumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona, nonché segnalazioni per reati in materia di stupefacenti). (articolo 7) - Tale disposizione era già contenuta nel disegno di legge AS 1990 in materia di sicurezza pubblica e Forze di polizia. DISPOSIZIONI URGENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE MISURE DI SICUREZZA CONNESSE AI GRAVI INCIDENTI OCCORSI NELLA CITTÀ DI MILANO Incremento di 500 unità del contingente di personale delle Forze armate già impegnato nel controllo del territorio, dotate della qualifica di agente di pubblica sicurezza e fino al 31 dicembre 2026 a fronte dei gravi incidenti occorsi nella giornata del 18 ottobre 2026 nella città di Milano (articolo 8). (Vid/ Dire) 22:29 20-10-26

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