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29 settembre 2026

Consiglio di Stato 2026 - Il Consiglio di Stato, ha esaminato la controversia relativa alla spettanza dell’indennità prevista dall’art. 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, in relazione ai trasferimenti d’autorità del personale militare dell’aeronautica.

 

 

Consiglio di Stato 2026 - Il Consiglio di Stato, ha esaminato la controversia relativa alla spettanza dell’indennità prevista dall’art. 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, in relazione ai trasferimenti d’autorità del personale militare dell’aeronautica. 
 
Fatto: 
Gli odierni appellanti, sono stati trasferiti a seguito di un provvedimento di riordino della forza armata, adottato dall’amministrazione militare. In data 5 luglio 2018, gli interessati hanno presentato istanza di corresponsione dell’indennità di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 86/2001, richiesta che è stata respinta dalla Direzione per l’impiego del personale militare dell’aeronautica. 
 
Gli appellanti hanno proposto ricorso avverso tale diniego, motivando principalmente tre censure: 
1. che i trasferimenti operati dall’amministrazione costituiscono trasferimenti d’autorità, e pertanto, ai sensi della normativa vigente, sussisterebbe il diritto all’indennità spettante in tali casi; 
2. che tali trasferimenti si basano su un prevalente interesse pubblico alla riorganizzazione dei reparti, e quindi il trasferimento non sarebbe ascrivibile a una volontà del dipendente, ma a una decisione amministrativa soggetta a una ratio pubblicistica; 
3. che i trasferimenti sono stati effettuati in modo tale da indurre i militari a presentare le domande di trasferimento, configurando quindi una sorta di imposizione dall’alto, in virtù della quale si dovrebbe riconoscere la spettanza dell’indennità.
 
L’Amministrazione si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello, sostenendo che i trasferimenti in questione non siano qualificabili come trasferimenti d’autorità, né come atti che comportino il diritto all’indennità prevista dalla legge n. 86/2001.
 
Diritto:
Il punto centrale della controversia riguarda la qualificazione giuridica dei trasferimenti e, di conseguenza, la sussistenza o meno del diritto all’indennità prevista dalla legge n. 86/2001. È noto che, secondo l’art. 1, comma 1, di detta legge, l’indennità spetta “ai militari che siano trasferiti per motivi di riorganizzazione o di ristrutturazione dell’amministrazione militare”. La norma, quindi, pone una condizione di base, cioè che i trasferimenti siano adottati in funzione di riorganizzazione o ristrutturazione dell’apparato militare, e che siano attuati con atti di carattere autoritativo e di indirizzo dell’amministrazione, nonché motivati dall’interesse pubblico.
 
Nel caso in esame, emerge che i trasferimenti sono stati disposti a seguito di un provvedimento di riordino della forza armata, e sono stati impugnati dagli interessati che li qualificano come trasferimenti d’autorità. La distinzione tra trasferimenti d’autorità e trasferimenti volontari o consensuali assume rilievo fondamentale. 
 
I trasferimenti d’autorità sono caratterizzati dal fatto che l’amministrazione esercita un potere di imposizione, senza che il dipendente abbia un ruolo attivo nel decidere il trasferimento. La loro natura deriva dall’esercizio di un potere gerarchico e discrezionale, volto al perseguimento di interessi pubblici, come la riorganizzazione delle strutture militari. In tali circostanze, la norma che riconosce l’indennità ha una portata più ampia, favorendo il riconoscimento del diritto del militare a un’indennità di trasferimento, quale compensazione per l’imposizione di un trasferimento imposto dall’amministrazione.
 
Nel caso concreto, la documentazione e le argomentazioni delle parti sembrano indicare che i trasferimenti siano stati disposti in modo autoritativo, con un provvedimento di riordino che evidenzia la volontà dell’amministrazione di riorganizzare la forza armata, e che i militari abbiano subito un trasferimento non consensuale. Pertanto, si configura il presupposto di un trasferimento d’autorità, ai fini dell’applicazione della legge n. 86/2001.
 
In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso degli appellanti deve essere accolto, riconoscendosi il diritto alla indennità di trasferimento prevista dall’art. 1, comma 1, della legge n. 86/2001, poiché i trasferimenti effettuati dall’amministrazione militare qualificano come trasferimenti d’autorità, e sono stati adottati per motivi di riorganizzazione dell’amministrazione militare, con un prevalente interesse pubblico.
 
**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.
 
 

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