Consiglio di Stato 2026 - Il caso sottoposto all’attenzione del Consiglio di Stato riguarda un’istanza di transito nei ruoli del personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno presentata dal sig. -OMISSIS-. La questione centrale si incentra sulla legittimità del diniego adottato dall’Amministrazione, in particolare sul rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento della pubblica amministrazione, tutela dei diritti soggettivi degli interessati e conformità alle norme di settore, in particolare al d.P.R. 24 aprile 1982 n. 339 e al d.lgs. n. 165/2001.
**Analisi delle questioni di diritto**
1. **Formazione del silenzio assenso e sua rilevanza giuridica**
Il punto di partenza dell’analisi riguarda la natura dell’istanza e il suo esito: si evidenzia che, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del d.P.R. n. 339/1982, il silenzio dell’Amministrazione decorso il termine di 150 giorni produce effetto di silenzio-assenso. Nel caso di specie, l’istanza del 11 luglio 2023, presentata tempestivamente, avrebbe dovuto produrre effetti positivi se l’Amministrazione non avesse adottato un provvedimento di diniego entro il termine suddetto. Tuttavia, il Ministero ha deciso di respingere l’istanza con il provvedimento del 12 febbraio 2025, ovvero oltre il termine di legge, evidenziando che il silenzio assenso si sarebbe formato. La giurisprudenza amministrativa consolidata, e in particolare le pronunce del Consiglio di Stato, sottolineano che il silenzio-assenso si produce solo se l’Amministrazione non si pronuncia entro i termini di legge, e che un’attività di diniego formale, anche successiva, può essere considerata come atto di esercizio del potere, ma non può invalidare la presunzione di formazione del silenzio-assenso.
2. **Requisiti per il passaggio nei ruoli dell’Amministrazione Civile**
Il diritto del ricorrente a transitare nei ruoli civili si fonda sulla normativa di riferimento, in particolare il d.P.R. 339/1982, che disciplina le modalità di passaggio del personale militare e delle forze di polizia nei ruoli civili. La normativa richiede, tra l’altro, che sussistano i requisiti di moralità e condotta, oltre alla compatibilità psico-fisica, che devono essere attestati con specifici pareri e certificazioni, nonché il rispetto delle qualità morali e di condotta richieste dalle norme di settore, come il d.lgs. n. 165/2001.
Nel caso in esame, il Consiglio di Amministrazione ha espresso un parere contrario, motivato sulla mancanza di requisiti morali e di condotta, ritenendo insussistenti i requisiti di cui all’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001. Tale decisione appare conforme alla disciplina, in quanto il possesso di requisiti morali e di condotta rappresenta condizione sine qua non per il transito nei ruoli civili e la normativa limita i casi di esclusione a elementi di natura penale o comportamenti gravemente incompatibili con le funzioni civili.
3. **Incompatibilità con le funzioni e elementi penali**
Il diniego del Ministero, motivato sulla base di elementi penali e di incompatibilità con le funzioni civili, appare giustificato e conforme alla normativa di settore, che prevede l’esclusione dal transito di soggetti che presentino elementi di natura penale, che possano compromettere il decoro, la moralità e l’affidabilità richiesta ai dipendenti pubblici, specialmente in ambiti sensibili come quello delle forze di polizia e delle amministrazioni pubbliche con competenze in materia di sicurezza.
4. **Validità e legittimità del procedimento e dei provvedimenti**
L’intera vicenda evidenzia la problematica relativa alla tempestività dei provvedimenti di diniego e alla formazione del silenzio-assenso. La giurisprudenza del Consiglio di Stato sottolinea che il silenzio assenso si forma automaticamente al decorso del termine di legge, salvo che l’atto di diniego sia stato precedentemente adottato e comunicato. La tardività del diniego, rispetto al termine di 150 giorni, rafforza l’orientamento favorevole alla formazione del silenzio-assenso, e rende illegittimi eventuali atti di diniego adottati successivamente senza un’adeguata motivazione e nel rispetto dei termini.
5. **Conclusioni sulla legittimità delle decisioni amministrative e del ricorso**
Il giudice di primo grado e il Consiglio di Stato, riconoscendo la formazione del silenzio-assenso, hanno ritenuto illegittimo il diniego tardivo e hanno accolto l’istanza del ricorrente, dichiarando l’illegittimità degli atti di diniego e confermando il diritto del sig. -OMISSIS- al transito nei ruoli civili. La condanna alle spese e la conferma della statuizione evidenziano il rispetto delle norme e dei principi di buon andamento amministrativo.
**Conclusione**
In sintesi, il caso evidenzia come il rispetto dei termini di legge e la corretta interpretazione della normativa sui silenzi dell’amministrazione siano fondamentali per la tutela dei diritti soggettivi degli interessati. La normativa vigente e la giurisprudenza consolidata sottolineano che, decorso il termine di 150 giorni senza provvedimento espresso, si forma il silenzio-assenso, rendendo illegittimi eventuali atti di diniego adottati successivamente, salvo che siano motivati da ragioni di tutela dell’interesse pubblico e conformi alle norme di settore.
**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.
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