Consiglio di Stato 2026 - Il caso in esame riguarda l’appello proposto dal sig. OMISSIS OMISSIS contro la sentenza n. OMISSIS/2023 del T.A.R. per il Lazio, che ha respinto le sue domande di accertamento di illegittimità di comportamenti riconducibili al demansionamento e al mobbing, e di risarcimento del danno da tali condotte. La pronuncia del Consiglio di Stato, di cui si discute, rappresenta un importante momento di scrutinio giurisdizionale, in quanto riforma la decisione di primo grado e riconosce la fondatezza delle pretese del ricorrente sotto vari profili.
**Fatto e diritto**
Il sig. OMISSIS aveva dedotto, innanzitutto, che l’Amministrazione della Giustizia avrebbe posto in essere comportamenti di demansionamento e mobbing nel periodo tra il 2010 e il 2015, tali da ledere la sua posizione lavorativa e arrecargli un danno patrimoniale e non patrimoniale. La domanda, quindi, si articolava su due piani: quello dell’accertamento dell’illegittimità di tali condotte e quello del risarcimento del danno ad esse connesse.
Il T.A.R. aveva respinto la domanda, ritenendo che le prove prodotte non fossero sufficienti a dimostrare l’esistenza di un demansionamento o di comportamenti mobbizzanti. La decisione di primo grado aveva altresì escluso che le condotte imputate dall’attore potessero qualificarsi come violazioni dell’art. 2807 c.c., che disciplina il mobbing come condotta reiterata di persecuzione sul luogo di lavoro.
Il Consiglio di Stato, nel riesame dell’appello, ha riformato questa soluzione, riconoscendo che l’atto amministrativo e le condotte poste in essere dall’Amministrazione della Giustizia abbiano effettivamente costretto il ricorrente in una posizione di dequalificazione professionale e di sostanziale inattività, configurando, quindi, un demansionamento e una condotta di mobbing ai sensi della giurisprudenza consolidata. In particolare, il Collegio ha accolto le prove e le allegazioni secondo cui le condotte dell’Amministrazione si sono protratte nel tempo, determinando un danno che il giudice ha ritenuto sussistente e quantificato in euro 145.794,00, già attualizzati.
**Questioni giuridiche affrontate**
Il giudice di secondo grado ha affrontato e risolto le questioni relative:
1. La qualificazione delle condotte dell’Amministrazione come demansionamento e mobbing, ai sensi dell’art. 2807 c.c., verificando la reiterazione e la gravità delle stesse.
2. La distinzione tra domanda di accertamento dell’illegittimità delle condotte e quella di risarcimento del danno, sottolineando che quest’ultima è autonoma e fondata su presupposti di fatto diversi.
3. La quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale, che il giudice ha stimato in euro 145.794,00, considerando anche gli interessi legali dalla data del deposito della sentenza.
Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto fondata la domanda di risarcimento, condannando il Ministero della Giustizia a pagare la somma stabilita, oltre alle spese di lite, quantificate in euro 6.000,00.
**Valutazione complessiva**
La pronuncia rappresenta un importante riconoscimento dei diritti dei lavoratori pubblici, in particolare in presenza di condotte di demansionamento e mobbing, che costituiscono violazioni gravi del diritto del lavoro e dell’obbligo di buona amministrazione. La decisione si basa su un’analisi approfondita delle prove e sulla corretta interpretazione delle norme di settore, tra cui l’art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure idonee a tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore.
Inoltre, si evidenzia come la distinzione tra le richieste di accertamento e quelle di risarcimento sia fondamentale per la corretta definizione della controversia, e il giudice abbia correttamente valorizzato la natura autonoma della domanda risarcitoria, anche in presenza di un giudizio di accertamento negativo da parte del giudice amministrativo.
**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.
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