Translate

20 ottobre 2026

Corte dei Conti 2026 – la sentenza analizza la decisione della Corte dei Conti Sezione giurisdizionale regionale per x del 2026, relativa a un ricorso proposto da un militare dell’Arma dei Carabinieri volto al riconoscimento del diritto a un trattamento pensionistico privilegiato per infermità “xx” e “xx”, presumibilmente dipendenti da fatti di servizio.

 

 

 

 
Corte dei Conti 2026 – la sentenza analizza la decisione della Corte dei Conti Sezione giurisdizionale regionale per x del 2026, relativa a un ricorso proposto da un militare dell’Arma dei Carabinieri volto al riconoscimento del diritto a un trattamento pensionistico privilegiato per infermità “xx” e “xx”, presumibilmente dipendenti da fatti di servizio.
 
**Fatti e procedimento**  
Il ricorrente, in servizio nell’Arma dei Carabinieri dal x al x, ha presentato domanda amministrativa per ottenere il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato per le infermità contratte. A seguito del rigetto dell’istanza in primo grado, ha proposto appello, che ha portato alla sentenza n. 109 del 2023, con la quale il giudice di primo grado ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
 
**Questioni giuridiche e normativa applicata**  
La controversia si concentra sulla corretta interpretazione delle norme di legge in materia di accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità e sulla relativa valutazione probatoria. In particolare, l’Istituto previdenziale ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 170 c.g.c., che limita l’appello ai motivi di diritto nei giudizi in materia di pensioni.
 
Il giudice di secondo grado, rigettando questa eccezione, ha riconosciuto che, ai sensi dell’art. 170 c.g.c., l’appello può essere proposto anche sulla base di motivi di diritto, mentre le questioni di fatto, quali la dipendenza dell’infermità da causa di servizio, sono di competenza del primo giudice. Tuttavia, nel presente caso, l’appello si è concentrato sulla correttezza dell’individuazione della normativa di riferimento e sulla disciplina probatoria applicabile.
 
**Sistema probatorio e innovazioni normative**  
La sentenza evidenzia come, in presenza di infermità multifattoriali di genesi ignota o indeterminabile, contratte in condizioni ambientali e operative particolari (missioni all’estero, impiego in poligoni di tiro, siti di munizionamento), il sistema di valutazione della dipendenza da causa di servizio, originariamente regolamentato dal d.P.R. n. 461/2001, sia stato innovato dall’art. 603 del Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66/2010) e dalla disciplina regolamentare correlata (artt. 1078 e 1079 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90). Queste norme hanno rimodulato l’onere probatorio, rendendo l’amministrazione onerata della dimostrazione della genesi extra-lavorativa dell’infermità, mentre spetta al ricorrente provare la dipendenza da causa di servizio.
 
**Decisone della Corte**  
La Corte dei Conti ha accolto l’appello, annullando la sentenza di primo grado e rinviando gli atti al giudice di primo grado in diversa composizione per la valutazione sul merito e per le spese del nuovo giudizio. La decisione si fonda sulla corretta interpretazione delle norme di legge applicabili e sulla rimodulazione dell’onere probatorio, che ha modificato il quadro di valutazione delle infermità in ambito militare.
 
**Considerazioni finali**  
La pronuncia evidenzia come le innovazioni normative abbiano rafforzato il ruolo dell’amministrazione nella dimostrazione della genesi delle infermità di origine professionale, in linea con le esigenze di tutela della sicurezza e della salute dei militari, nonché con la necessità di garantire un sistema probatorio più equilibrato tra le parti.
 
**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.
 
 
 

 

Nessun commento:

Posta un commento