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20 ottobre 2026

Cassazione 2026 - Polizia penitenziaria, aggressione durante il servizio e condizioni straordinarie di rischio. L’agente penitenziario aggredito durante una rissa tra detenuti può essere equiparato alle vittime del dovere quando l’aggressione, per violenza, sproporzione numerica e impossibilità di difesa, determini un rischio straordinario rispetto a quello normalmente inerente al servizio.

 


 

 

Cassazione 2026 -  Polizia penitenziaria, aggressione durante il servizio e condizioni straordinarie di rischio.  L’agente penitenziario aggredito durante una rissa tra detenuti può essere equiparato alle vittime del dovere quando l’aggressione, per violenza, sproporzione numerica e impossibilità di difesa, determini un rischio straordinario rispetto a quello normalmente inerente al servizio.

Il quadro normativo
La disciplina delle “vittime del dovere” è contenuta nell’art. 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il comma 563 individua una serie tipica di attività considerate per loro natura pericolose, mentre il comma 564 estende i medesimi benefici ai cosiddetti “soggetti equiparati”, cioè ai dipendenti pubblici colpiti da infermità permanentemente invalidanti — ovvero dal decesso — in occasione o a seguito di missioni, quando l’infermità sia riconosciuta dipendente da causa di servizio per “particolari condizioni ambientali od operative
Il regolamento di attuazione è rappresentato dal D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, che disciplina i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati; la sua articolazione interna distingue, tra l’altro, le ipotesi di infermità permanente e di decesso
Il requisito del rischio straordinario
Il riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere richiede un rischio straordinario, ulteriore rispetto a quello normalmente connesso all’attività istituzionale. Tale rischio può derivare anche da circostanze improvvise sopravvenute durante il servizio. Non è sufficiente, quindi, che l’infermità sia riconosciuta dipendente da causa di servizio: occorre un quid pluris, costituito da condizioni eccezionali che abbiano concretamente aggravato il pericolo per il dipendente
La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che le “particolari condizioni ambientali od operative” comprendono sia l’esistenza sia il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio idonei a esporre il lavoratore a maggiori rischi o fatiche rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. In altri termini, la norma non protegge soltanto chi svolga mansioni astrattamente pericolose, ma anche chi si trovi coinvolto in un evento che renda eccezionalmente pericolosa un’attività altrimenti ordinaria
Il caso della rissa nel carcere di Prato
Tali condizioni ricorrono nel caso esaminato dalla Cassazione, riguardante un agente che, mentre tentava di sedare una violenta rissa tra detenuti all’interno del carcere di Prato, veniva aggredito, immobilizzato e minacciato di morte. Più specificamente, il ricorrente — “quale unico agente di polizia penitenziaria in servizio in un reparto del carcere con oltre 50 detenuti liberi di muoversi in quanto in orario di socialità, intervenuto per sedare una violenta rissa scoppiata tra gruppi contrapposti di essi, e da questi bloccato, spintonato e trattenuto con la forza nell’angolo di una cella aperta per oltre 10 minuti e minacciato di morte” — riportava un grave disturbo post-traumatico da stress, con sindrome ansiosa e depressione reattiva, diventando permanentemente inidoneo ai compiti istituzionali.
La situazione descritta presenta elementi che, considerati congiuntamente, travalicano il rischio ordinario della vigilanza penitenziaria:
•    l’agente era l’unico componente della Polizia penitenziaria presente nel reparto;
•    oltre cinquanta detenuti erano liberi di muoversi nell’orario di socialità;
•    l’intervento avveniva nel contesto di una rissa tra gruppi contrapposti;
•    l’agente è stato bloccato, spintonato e trattenuto con la forza per oltre dieci minuti;
•    è stato oggetto di minacce di morte;
•    non risulta aver potuto beneficiare di un immediato supporto operativo.
Non si tratta, dunque, di un semplice episodio di tensione o di resistenza all’autorità, ma di un’aggressione collettiva, prolungata e incapacitante, svoltasi in un ambiente chiuso e in condizioni di marcata inferiorità numerica.
Il principio affermato dalla Cassazione
Questo è il principio sancito dalla Corte di Cassazione n. XXXXXXX/2026, la quale, nel ritenere accertata la sussistenza delle suddette condizioni, accoglie il motivo di ricorso relativo all’art. 1, comma 564, L. n. 266/2005, cassa la sentenza impugnata — App. Roma n. XXXX/2023, che aveva negato il riconoscimento della qualifica di vittima del dovere ritenendo l’episodio rientrante nei rischi ordinari dell’attività di vigilanza penitenziaria — e rinvia alla Corte d’Appello medesima in diversa composizione.
La decisione precisa che anche un’attività rientrante nelle normali mansioni del dipendente può dare luogo al riconoscimento dei benefici previsti per i soggetti equiparati alle vittime del dovere, quando venga svolta in condizioni di pericolo eccezionale. La distinzione fondamentale non riguarda la natura ordinaria o straordinaria della mansione, bensì l’intensità e l’eccezionalità del rischio concretamente affrontato. Tale impostazione è coerente con l’interpretazione consolidata del comma 564, secondo cui l’equiparazione riguarda attività che “pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali
Perché non si applica il comma 563
Nello specifico, i giudici escludono l’applicabilità al caso di specie dell’art. 1, comma 563, L. n. 266/2005, secondo il quale la qualifica di vittima del dovere spetta, fra l’altro, ai dipendenti pubblici che subiscano un’invalidità permanente nello svolgimento delle specifiche attività indicate dalla legge. Ciò sul presupposto che il mantenimento dell’ordine all’interno del carcere costituisce un compito istituzionale della Polizia penitenziaria e non coincide con i servizi di ordine pubblico o di vigilanza alle infrastrutture previsti dalla norma in questione.
In particolare, la Cassazione ha rimarcato che il richiamato comma 563, a differenza del comma successivo, “non prevede la presenza d’un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l’evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico”, richiamando fra le altre Cass., S.U. nn. 10791 e 10792 del 2017.
La scelta operata dalla Corte è quindi tecnicamente corretta: non trattandosi di una delle attività tipizzate dal comma 563, la domanda doveva essere valutata sul terreno dell’equiparazione ex comma 564, con l’onere — soddisfatto nel caso — di provare le condizioni straordinarie di rischio.
La corretta applicazione del comma 564
Diversamente, appare fondata la richiesta di comparazione alle vittime del dovere di cui all’art. 1, comma 564, L. cit. — v. anche D.P.R. n. 243/2006, art. 1, lettere b) e c) — in quanto l’aggressione subita dall’agente presentava caratteristiche eccezionali e circostanze che integrano quelle particolari condizioni ambientali e operative che espongono il dipendente a un rischio significativamente superiore a quello ordinariamente connesso alle sue mansioni: l’assoluta inferiorità numerica rispetto ai detenuti; l’aggressione collettiva durante una violenta rissa; l’immobilizzazione fisica e l’impossibilità di difendersi; le minacce di morte e l’assenza di un immediato supporto operativo
L’attribuzione dei benefici di legge presuppone che i compiti rientranti nella normale attività d’istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l’esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività (Cass. S.U. nn. 10792/2017 e 759/2017; Cass. n. 14346/2022).[
Ed in effetti i giudici hanno accertato la sussistenza delle particolari condizioni ambientali ed operative richieste dalla legge, “essendo emerso che l’infermità derivò da un evento verificatosi in un contesto caratterizzato da un livello di rischio eccezionalmente superiore a quello ordinariamente insito nell’attività di servizio svolta dal personale della Polizia penitenziaria, secondo il paradigma normativo e giurisprudenziale che richiede la presenza di circostanze straordinarie idonee ad esporre il dipendente a maggiori rischi o fatiche rispetto a quelli normalmente connessi alle mansioni istituzionali
Rilievi conclusivi
La pronuncia rafforza una tutela importante per il personale penitenziario: l’appartenenza a un corpo preposto alla custodia e alla sicurezza degli istituti non può essere utilizzata per assorbire automaticamente ogni episodio violento nel novero dei rischi ordinari del servizio. Quando l’evento aggressivo assuma connotati di eccezionale gravità — per intensità della violenza, durata, inferiorità numerica, isolamento operativo e minacce alla vita — il rischio cessa di essere generico e diviene concreto, straordinario e giuridicamente rilevante ai fini dell’equiparazione.
Sul piano pratico, la decisione evidenzia l’importanza di una ricostruzione documentale puntuale del contesto operativo: verbali di servizio, dichiarazioni dei colleghi, referti medici, documentazione sull’organizzazione del reparto e prove dell’eventuale assenza di rinforzi. È infatti la dimostrazione del divario tra rischio ordinario e rischio effettivamente sopportato a fondare il riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere

Nota: Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.



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