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30 settembre 2026

Cassazione 2026 - Il presente approfondimento analizza la distinzione tra attività di volontariato e attività remunerata alla luce della giurisprudenza e della normativa vigente, con particolare attenzione ai principi sanciti dalla Corte di Cassazione e alle disposizioni del Codice del Terzo Settore (CTS).

 

 

Cassazione 2026 - Il presente approfondimento analizza la distinzione tra attività di volontariato e attività remunerata alla luce della giurisprudenza e della normativa vigente, con particolare attenzione ai principi sanciti dalla Corte di Cassazione e alle disposizioni del Codice del Terzo Settore (CTS).

Innanzitutto, si evidenzia che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, non ricorrono gli estremi della prestazione di volontariato nel caso in cui siano corrisposte somme di denaro per l'attività svolta. La sentenza n. 24558/2026, depositata il 7 agosto 2026, ribadisce che, affinché si possa configurare un rapporto di volontariato, l'erogazione di somme deve essere limitata a un rimborso spese, che non può superare l'importo effettivamente sostenuto e documentato. In altre parole, il pagamento di somme che eccedano il mero rimborso spese comporta l'esclusione del carattere di volontariato, configurandosi potenzialmente come un rapporto di lavoro subordinato o di natura diversa.

La stessa sentenza chiarisce inoltre che, sotto il profilo fiscale, le somme erogate a titolo di rimborso devono essere effettivamente riferibili a spese specificamente documentate e sostenute dal volontario. Qualora le associazioni di volontariato riconoscano ai propri associati esborsi a titolo di rimborso forfetario, senza un collegamento diretto a spese singole e debitamente documentate, tali somme devono essere considerate come compensi imponibili, soggetti quindi a tassazione. Questo principio è rafforzato dalla sentenza Cass. n. 244451/2018, che sottolinea come i rimborsi forfetari, non collegati a spese specifiche, possano essere qualificati come redditi da lavoro dipendente o assimilato, con conseguenti obblighi fiscali.

Per quanto riguarda la normativa di settore, il Codice del Terzo Settore (d.lgs. n. 117/2017) disciplina in modo più rigoroso il rapporto tra volontari e enti del Terzo Settore. In particolare, l'art. 17 stabilisce che:

1. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario dell’attività stessa. Ciò implica che qualsiasi forma di compenso diretto, anche sotto forma di salario o stipendio, è vietata in assenza di specifiche eccezioni o inquadramenti normativi diversi.
2. Gli enti del Terzo Settore possono rimborsare ai volontari le spese effettivamente sostenute, purché tali rimborsi siano documentati, proporzionati e limitati ai costi effettivi, e non siano di natura forfetaria. La normativa vieta espressamente rimborsi di tipo forfetario, che rischierebbero di configurare un rapporto di lavoro occulte o mascherato.
3. I rimborsi possono essere effettuati anche mediante autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del Dpr n. 445/2000, purché rispettino i limiti di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, e siano approvati preventivamente dall’organo competente dell’ente. Questa modalità di rimborso si applica esclusivamente alle spese di modesto importo e non può essere usata per aggirare i divieti di cui sopra.

In conclusione, l’attività di volontariato, per essere qualificata come tale, deve rispettare specifici limiti di remunerazione e modalità di rimborso. La corresponsione di somme superiori al rimborso spese documentato esclude la natura volontaria dell’attività, configurando, sotto il profilo legale e fiscale, un rapporto di natura diversa.

**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto. 

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