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30 settembre 2026

Corte dei Conti 2026 - la pronuncia della Corte dei Conti del 2026 riguarda l'impugnazione del Decreto n. xxx/13N del 3 dicembre 201x, con cui era stato respinto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità indicate. La decisione si inserisce nel contesto delle procedure di riconoscimento delle patologie professionali dei dipendenti pubblici, in particolare delle Forze di Polizia, e si configura come un atto di contenuto amministrativo-giurisdizionale volto a verificare la sussistenza del nesso causale tra il servizio prestato e le patologie denunciate.

 

 

 

Corte dei Conti 2026 - la pronuncia della Corte dei Conti del 2026 riguarda l'impugnazione del Decreto n. xxx/13N del 3 dicembre 201x, con cui era stato respinto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità indicate. La decisione si inserisce nel contesto delle procedure di riconoscimento delle patologie professionali dei dipendenti pubblici, in particolare delle Forze di Polizia, e si configura come un atto di contenuto amministrativo-giurisdizionale volto a verificare la sussistenza del nesso causale tra il servizio prestato e le patologie denunciate.
 
**Fatto e procedimento**  
Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, aveva presentato istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di specifiche patologie articolari, tra cui “xx”, diagnosticata dalla CMO di xxx come “xx” (categoria 8^ di Tabella A). La domanda mirava ad ottenere il riconoscimento del nesso causale tra l’attività svolta e le infermità, con conseguente possibilità di accesso a trattamenti pensionistici di privilegio, in conformità alle normative di settore.
 
Il Comitato di Verifica delle Cause di Servizio (CVCS) ha espresso parere negativo, motivando il rigetto sulla base dell’assenza di elementi probatori sufficienti per accertare il nesso eziologico tra il servizio e le patologie denunciate. La decisione amministrativa di respingimento è stata quindi impugnata dal ricorrente davanti alla Corte dei Conti.
 
**Valutazione della decisione**  
La pronuncia si fonda sulla verifica della sussistenza del nesso causale tra le attività di servizio e le infermità, che costituisce elemento imprescindibile per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai sensi delle normative vigenti, come l’art. 2 della legge n. 90/1981 e successive modifiche. La responsabilità dell’Amministrazione si configura solo in presenza di prove che dimostrino che le patologie sono state originate o aggravate dall’attività lavorativa svolta, o che comunque siano causalmente connesse al servizio prestato.
 
Nel caso di specie, la CMO di xx aveva diagnosticato la patologia come “xx” (categoria 8^ Tabella A), riconoscibile come patologia ascrivibile alle categorie di infermità professionali, ma il Comitato di Verifica ha ritenuto che non fossero stati forniti elementi sufficienti per accertare il nesso eziologico. La consulenza di parte allegata al ricorso, redatta dal dott. Xxx, ha tentato di sostenere la causalità, ma è stato ritenuto che tale prova non fosse decisiva o sufficiente ai fini del riconoscimento.
 
Il principio generale che emerge dalla giurisprudenza della Corte dei Conti e della giustizia amministrativa è che il riconoscimento della causa di servizio richiede una correlazione diretta e scientificamente accertata tra le attività svolte e le infermità, supportata da elementi probatori certi e rigorosi. La mera allegazione di relazione causale, anche se supportata da consulenza di parte, non è sufficiente se non supportata da adeguata documentazione medica ufficiale e da valutazioni di parte pubblica.
 
**Implicazioni e conclusioni**  
In assenza di prove certe del nesso causale, la decisione di respingimento si basa sulla mancanza di elementi probatori sufficienti per riconoscere la dipendenza da causa di servizio. La pronuncia della Corte dei Conti, quindi, si inserisce nel solco della giurisprudenza che richiede rigorosità e scientificità nelle prove di causalità tra attività lavorativa e infermità.
 
Per quanto riguarda le prospettive di impugnazione, il ricorrente potrebbe dover dimostrare che le prove esistenti sono state interpretate in modo erroneo o che siano emerse nuove evidenze scientifiche a supporto della causalità. Tuttavia, in assenza di tali elementi, la pronuncia si configura come conforme ai principi di diritto e alle normative di settore.
 
**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.
 
 



 

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