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12 ottobre 2026

La sentenza della Corte di Cassazione n. 34573/26 si inserisce nel quadro giurisprudenziale relativo al reato di diffamazione, con particolare attenzione alle modalità di acquisizione e diffusione delle notizie che possono ledere la reputazione di soggetti terzi. Nel caso di specie, la Corte ha sancito un principio fondamentale secondo cui nessuno scudo costituzionale può essere invocato da parte del giornalista o di chi diffonde notizie denigratorie che sono state attinte da una fonte anonima, senza che si sia previamente verificata l’attendibilità di tali informazioni.

 

 

 



La sentenza della Corte di Cassazione n. 34573/26 si inserisce nel quadro giurisprudenziale relativo al reato di diffamazione, con particolare attenzione alle modalità di acquisizione e diffusione delle notizie che possono ledere la reputazione di soggetti terzi. Nel caso di specie, la Corte ha sancito un principio fondamentale secondo cui nessuno scudo costituzionale può essere invocato da parte del giornalista o di chi diffonde notizie denigratorie che sono state attinte da una fonte anonima, senza che si sia previamente verificata l’attendibilità di tali informazioni.

In particolare, la pronuncia ribadisce che il diritto alla libertà di stampa e di manifestazione del pensiero, tutelato dall’art. 21 della Costituzione, deve essere esercitato nel rispetto dei limiti imposti dall’ordinamento, tra cui la tutela della reputazione e della dignità altrui. La Cassazione evidenzia come la diffusione di notizie di natura diffamatoria, anche se di interesse pubblico, non possa giustificarsi semplicemente sulla base della provenienza anonima delle fonti, né sulla presunzione di buona fede del giornalista che si limita a riprendere notizie senza averne verificato l’attendibilità.

L’assenza di un procedimento di verifica dell’attendibilità delle fonti comporta un grave rischio di diffondere informazioni false o non verificate, con conseguente danno alla persona coinvolta. La sentenza sottolinea inoltre che, in assenza di prove documentali o altre evidenze che attestino la credibilità della fonte anonima, il giornalista ha l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per verificare le informazioni prima di pubblicarle. La mancanza di tale verifica costituisce un comportamento negligente o comunque imprudente, che rende il soggetto responsabile del reato di diffamazione.

In conclusione, la decisione della Cassazione conferma che la libertà di stampa non può essere invocata come scudo per giustificare la diffusione di notizie non verificate, soprattutto se di natura denigratoria e di origine anonima. La responsabilità penale si concreta nel caso in cui si diffondano notizie false, senza adeguate verifiche, arrecando danno alla reputazione altrui.

**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto. 

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