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12 ottobre 2026

Corte dei Conti 2026 - Il caso in esame riguarda la controversia tra la vedova di un militare dell'Aeronautica e l'INPS, avente ad oggetto il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato in favore del de cuius, deceduto a causa di una XXXX insorto in seguito a missioni internazionali in aree contaminate.

 


 

 

Corte dei Conti 2026 -  Il caso in esame riguarda la controversia tra la vedova di un militare dell'Aeronautica e l'INPS, avente ad oggetto il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato in favore del de cuius, deceduto a causa di una XXXX insorto in seguito a missioni internazionali in aree contaminate.
 
In primo luogo, occorre analizzare la normativa di riferimento. La legge italiana riconosce ai militari impiegati in missioni internazionali e in zone a rischio contaminazione un trattamento pensionistico privilegiato, volto a compensare le maggiori esposizioni a patologie tumorali e a malattie professionali tipiche di ambienti contaminati da metalli pesanti e altre sostanze tossiche. Tale trattamento è disciplinato dall’art. 82-bis del D.P.R. 29 giugno 1973, n. 597, e successive normative, che estendono la tutela ai militari deceduti per cause direttamente riconducibili all’attività di servizio, anche post mortem.
 
Nel caso di specie, la Corte dei Conti, con sentenza favorevole alla ricorrente, ha riconosciuto che la malattia del militare, un XXXX, era correlabile all’attività svolta in missione, grazie anche all’utilizzo di una sentenza del tribunale civile di XXXX del 2025, che aveva già stabilito la riconducibilità della patologia all’attività di servizio. La decisione ha evidenziato l’applicabilità del principio dell’inversione dell’onere della prova, previsto dall’art. 7, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 129, che stabilisce che, in caso di decesso di militari impiegati in missioni internazionali a rischio per infermità tumorali, è onere della pubblica amministrazione dimostrare che tali infermità non siano correlate all’attività di servizio.
 
La Corte ha quindi ritenuto che, ai fini del riconoscimento del trattamento privilegiato, fosse sufficiente dimostrare la relazione tra la patologia e l’attività di servizio, anche attraverso pronunce di altri giudici (come quella del tribunale civile), e che l’INPS non avesse fornito elementi contrari a tale correlazione. Di conseguenza, il ricorso della vedova è stato accolto, con il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico privilegiato di prima categoria.
 
Questo provvedimento si inserisce nel quadro di una sempre più ampia tutela dei militari e dei veterani coinvolti in missioni internazionali, in considerazione dei rischi specifici cui sono esposti. La decisione della Corte dei Conti rafforza la presunzione di causalità tra missione e malattia, ribadendo il principio che, in presenza di elementi certi o presunti certi, spetta alla pubblica amministrazione dimostrare l’assenza di causalità.
 
**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.
 
 
 
 



 

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