Corte dei Conti 2026 - ricorso avverso al diniego dell’indennità prevista per il militare cessato senza aver maturato il diritto a pensione, ai sensi dell’articolo 1845 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66.
Il caso in esame riguarda un militare appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, che ha presentato ricorso contro il provvedimento di diniego dell’indennità di cui all’articolo 1845 del D.Lgs. 66/2010, che riconosce una indennità una tantum per i militari che cessano dal servizio senza aver maturato i requisiti per la pensione.
**Fatti e situazione di fatto**
Il ricorrente, in servizio presso la Guardia di Finanza, si è trovato in condizione di cessazione dal servizio per infermità, riconosciuta definitivamente tramite visita medica e certificazione del Dipartimento Militare di Medicina Legale. La sua uscita dal servizio è avvenuta a seguito di congedo per infermità permanente, con successiva iscrizione alla pensione ordinaria, sulla base della rinuncia al transito nei ruoli civili, e con decorrenza dalla data XX.
Successivamente, il militare è stato condannato in via definitiva con sentenza della Corte di Cassazione, e ciò ha comportato l’avvio di procedimento disciplinare, culminato con la perdita del grado per rimozione, con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio. La modifica del titolo di cessazione da “infermità” a “perdita del grado per rimozione” ha comportato, secondo quanto comunicato dal C.I.A.N. Guardia di Finanza, la revoca della pensione e il recupero delle somme erogate.
**Questioni giuridiche e normativa di riferimento**
Il punto centrale della controversia riguarda la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’indennità di cui all’articolo 1845 del D.Lgs. 66/2010, e le conseguenze derivanti dalla modifica del titolo di cessazione dal servizio.
1. **L’articolo 1845 del D.Lgs. 66/2010** prevede un’indennità una tantum per i militari che cessano dal servizio senza aver maturato i requisiti per la pensione. La norma mira a tutelare quei soggetti che, cessando per motivi di infermità, non raggiungono le condizioni per il trattamento pensionistico, offrendo un ristoro economico una tantum.
2. **Condizioni di erogabilità**: affinché sia riconosciuta l’indennità, occorre che la cessazione dal servizio avvenga per infermità riconosciuta in modo definitivo e che questa non abbia consentito il raggiungimento dei requisiti pensionistici. La normativa, inoltre, prevede che l’indennità sia corrisposta una volta sola, e che il soggetto non abbia diritto ad altra tutela pensionistica.
3. **Effetti della modifica del titolo di cessazione**: nel caso in esame, la modifica del titolo di cessazione da “infermità” a “perdita del grado per rimozione” comporta la revoca della pensione e il recupero delle somme già erogate. La perdita del grado per rimozione, determinata da procedimento disciplinare, rappresenta una causa di cessazione dal servizio che, secondo la giurisprudenza e l’interpretazione normativa, può incidere sulla spettanza dell’indennità.
**Aspetti rilevanti e argomentazioni**
- La qualificazione della cessazione come “perdita del grado per rimozione” a seguito di procedimento disciplinare implica che il rapporto di servizio si sia concluso a causa di una sanzione disciplinare, e non per motivi di infermità. Tuttavia, nel caso in cui la cessazione sia stata inizialmente determinata da un riconoscimento di infermità permanente, occorre verificare se la modifica del titolo di cessazione possa influire sul diritto all’indennità.
- La giurisprudenza amministrativa e di Corte dei Conti ha più volte affermato che la spettanza dell’indennità prevista dall’articolo 1845 del D.Lgs. 66/2010 dipende dalla condizione di cessazione per infermità e che un cambiamento successivo del titolo può pregiudicare il diritto qualora si dimostri che la cessazione non sia stata effettivamente riconducibile ad infermità o che quest’ultima non fosse stata tale al momento della cessazione.
- Nel caso in esame, la modifica del titolo di cessazione può comportare la revoca dell’indennità se si dimostra che la cessazione non è avvenuta per motivi di infermità, ma per altri motivi disciplinari. Tuttavia, la presenza di una condanna penale definitiva e di un procedimento disciplinare che ha portato alla perdita del grado può essere considerata come circostanze che giustificano la revoca dell’indennità, in quanto la norma mira a tutelare l’ordine e la disciplina militare.
- La revoca della pensione e il recupero delle somme già erogate da parte dell’INPS si inseriscono nel quadro di una normativa che disciplina le conseguenze della modifica del titolo di cessazione. La giurisprudenza ha chiarito che tali atti sono legittimi se motivati dalla corretta interpretazione delle cause di cessazione e dalla verifica della compatibilità tra titolo di cessazione e diritto all’indennità.
**Conclusioni**
Il ricorso appare fondato nel senso che la spettanza dell’indennità di cui all’articolo 1845 del D.Lgs. 66/2010 può essere riconosciuta solo se la cessazione dal servizio è avvenuta per motivi di infermità riconosciuta definitivamente, e che la modifica del titolo di cessazione può pregiudicare tale diritto. Tuttavia, ogni valutazione deve essere effettuata considerando le specifiche circostanze del caso, le attestazioni mediche, e gli atti che hanno determinato la cessazione.
Il giudice contabile dovrebbe quindi valutare:
- Se la cessazione originariamente riconosciuta come per infermità fosse effettivamente corretta e definitiva al momento della cessazione.
- Se la modifica del titolo di cessazione sia avvenuta correttamente e se questa modifica comporta la perdita del diritto all’indennità.
- La legittimità del recupero delle somme e la revoca della pensione, verificando la corretta applicazione della normativa e la compatibilità tra le cause di cessazione e i benefici concessi.
**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.
Nessun commento:
Posta un commento