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09 ottobre 2026

Cassazione 2026 - Sezioni Unite nn. 26355 e 26356/2026 su TFR e previdenza complementare

 

 

 

 

Cassazione 2026 -  Sezioni Unite nn. 26355 e 26356/2026 su TFR e previdenza complementare

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con le sentenze n. 26356 e n. 26355 del 2026, hanno fissato due principi che incidono sulla tutela del TFR e della contribuzione alla previdenza complementare nelle procedure concorsuali. La prima pronuncia riguarda il TFR destinato al Fondo di Tesoreria INPS; la seconda le somme versate ai fondi pensione, distinguendo tra quota del lavoratore e contributo del datore di lavoro.
Il filo comune è la qualificazione giuridica delle somme: dalla natura retributiva o previdenziale di ciascuna dipende il privilegio riconosciuto al credito e, quindi, la concreta possibilità di recupero in caso di insolvenza dell'impresa. Il presente commento esamina i due principi, ne segnala i punti critici e li collega alla disciplina dell'adesione automatica alla previdenza complementare in vigore dal 1° luglio 2026.
La ricostruzione si fonda sulla sintesi delle pronunce disponibile, non sul testo integrale delle motivazioni. Le affermazioni riferite alle sentenze vanno quindi verificate sui provvedimenti originali prima di ogni utilizzo in giudizio o in sede di consulenza.
2. Sentenza n. 26356/2026: il TFR destinato al Fondo di Tesoreria INPS resta retribuzione
Il principio affermato è che il TFR conserva natura retributiva anche quando deve essere versato al Fondo di Tesoreria INPS, perché la modalità di gestione non può mutare la natura di un diritto già maturato dal lavoratore. Il TFR è dunque retribuzione differita ai sensi dell'art. 2120 del Codice civile, indipendentemente dalla sua destinazione.
Quadro di riferimento. Dal 1° gennaio 2007 il TFR maturando che non sia stato destinato a un fondo pensione, nelle imprese con almeno cinquanta dipendenti, confluisce nel Fondo di Tesoreria presso l'INPS (art. 1, commi 755 e ss., legge n. 296/2006). Il datore di lavoro versa le quote all'INPS, che eroga il trattamento alla cessazione del rapporto.
Conseguenza concreta. Il lavoratore può chiedere l'ammissione al passivo dell'impresa insolvente anche per le quote di TFR maturate dal 1° gennaio 2007 e non versate al Fondo di Tesoreria. Il credito è assistito dalla stessa tutela del TFR ordinario, ossia dal privilegio generale mobiliare previsto dall'art. 2751-bis, n. 1, c.c.
Valutazione. La pronuncia supera l'obiezione secondo cui il trasferimento dell'obbligo di pagamento all'INPS avrebbe "snaturato" il credito, lasciando il lavoratore privo di azione verso la procedura. Resta da verificare, sul testo della sentenza, come si coordini l'azione nei confronti della procedura con l'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l'INPS (legge n. 297/1982; d.lgs. n. 80/1992), così da evitare duplicazioni e chiarire i rapporti di surrogazione.
3. Sentenza n. 26355/2026: TFR conferito al fondo e contributi del lavoratore sono assistiti da privilegio
Le Sezioni Unite stabiliscono che il TFR conferito al fondo pensione e i contributi a carico del lavoratore mantengono natura retributiva. Nelle procedure concorsuali sono quindi assistiti dal privilegio dell'art. 2751-bis, n. 1, c.c., che tutela le retribuzioni dovute ai prestatori di lavoro subordinato e le indennità spettanti per la cessazione del rapporto.
Fondamento. Il TFR e la quota trattenuta in busta paga sono somme che appartengono al lavoratore sin dal momento della maturazione o della trattenuta. Il datore di lavoro le trattiene o le accantona per conto del dipendente, con obbligo di versarle al fondo (art. 8 del d.lgs. n. 252/2005). La destinazione previdenziale ne cambia la finalità, non l'origine retributiva.
Effetti pratici.
•    Se l'impresa fallisce o è ammessa a una procedura concorsuale senza aver versato al fondo TFR e contributi del lavoratore, il credito può essere insinuato al passivo con il privilegio generale mobiliare.
•    Il privilegio colloca queste somme in una posizione più favorevole rispetto ai crediti chirografari, aumentando la probabilità di soddisfacimento.
•    Resta da approfondire, sulla motivazione, chi sia legittimato a insinuarsi (il lavoratore, il fondo, o entrambi) e con quali modalità di riparto delle somme recuperate.
4. Il contributo del datore di lavoro: natura previdenziale e privilegio escluso
Il punto più problematico delle due pronunce è la qualificazione del contributo a carico del datore di lavoro, al quale le Sezioni Unite riconoscono natura previdenziale e negano il privilegio dell'art. 2751-bis, n. 1, c.c. In caso di insolvenza, la quota datoriale rischia perciò di essere collocata come credito chirografario, con scarse probabilità di integrale recupero.
Ragioni della distinzione. La contribuzione datoriale non è retribuzione corrisposta al lavoratore, ma un'obbligazione verso l'ente previdenziale finalizzata a costituire la prestazione pensionistica. Questo la avvicina ai contributi previdenziali, il cui privilegio è però previsto dall'art. 2753 c.c. per le assicurazioni obbligatorie, categoria nella quale la previdenza complementare, per sua natura facoltativa, non rientra.
Profili critici. L'impostazione si espone a rilievi sul piano sostanziale e sistematico:
•    Il contributo datoriale non è una liberalità, ma nasce dalla contrattazione collettiva, che ne definisce il diritto, la misura e il fondo di riferimento. È parte del trattamento economico complessivo riconosciuto al lavoratore.
•    Il lavoratore sopporta il rischio dell'inadempimento datoriale senza alcuna protezione equivalente a quella prevista per le altre quote, con effetti sulla futura pensione.
•    L'asimmetria tra quota del lavoratore, privilegiata, e quota del datore, non privilegiata, può risultare difficilmente giustificabile per chi ragioni in termini di unitarietà del trattamento.
Possibili rimedi. La lacuna può essere colmata solo dal legislatore, estendendo il privilegio alla contribuzione datoriale ai fondi negoziali o rafforzando le garanzie esistenti. Va inoltre verificato in quali limiti operi, per i crediti verso le forme di previdenza complementare, la tutela del Fondo di garanzia presso l'INPS (d.lgs. n. 80/1992).
5. L'adesione automatica dal 1° luglio 2026 e l'esigenza di maggiori garanzie
Le due sentenze acquistano rilievo ulteriore perché dal 1° luglio 2026 i lavoratori privati di prima assunzione aderiscono automaticamente alla previdenza complementare, salvo una diversa scelta da esercitare entro sessanta giorni. Il sistema prevede il conferimento del TFR maturando e della contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro nelle misure stabilite dai contratti collettivi.
Effetto sui flussi. L'adesione per silenzio-assenso amplia la platea dei lavoratori i cui TFR e contributi transitano verso i fondi. Aumenta di conseguenza l'esposizione al rischio di omissioni e ritardi nei versamenti, e dunque al rischio di perdita in caso di insolvenza del datore.
Garanzie correlate. A una maggiore automaticità devono corrispondere presidi più efficaci:
•    controlli sistematici per individuare tempestivamente le omissioni contributive;
•    strumenti rapidi di recupero delle somme dovute, anche in via monitoria e prima dell'apertura della procedura concorsuale;
•    verifica che TFR e contributi giungano effettivamente alla posizione individuale del lavoratore;
•    valorizzazione del ruolo della contrattazione collettiva e dei fondi pensione negoziali.
Nota di metodo. Le modalità attuative dell'adesione (individuazione del fondo di destinazione, termini, informative, trattamento dei dati) vanno verificate nel testo normativo e nei contratti collettivi applicabili, che qui non sono stati esaminati.
6. Profili operativi e considerazioni conclusive
Le pronunce rafforzano la tutela di TFR e contributi del lavoratore, ma lasciano scoperta la contribuzione datoriale, che resta il punto di maggiore vulnerabilità. Sul piano pratico, i soggetti coinvolti possono orientarsi così:
•    Lavoratori. Verificare periodicamente la posizione individuale presso il fondo o l'INPS e, in caso di insolvenza del datore, presentare tempestiva domanda di ammissione al passivo includendo TFR e contributi trattenuti non versati.
•    Fondi pensione. Monitorare i flussi contributivi, attivare rapidamente i solleciti e le azioni di recupero, e valutare la propria legittimazione nelle procedure concorsuali.
•    Datori di lavoro. Garantire la regolarità e la tempestività dei versamenti, poiché l'omissione espone a responsabilità e, nella quota datoriale, a un recupero comunque incerto in sede concorsuale.
•    Professionisti e operatori del diritto. Distinguere con precisione, nelle domande di insinuazione, tra quota retributiva privilegiata e quota datoriale previdenziale, motivando la richiesta di collocazione per ciascuna.
In prospettiva, il tema della contribuzione datoriale richiede un intervento normativo o, in alternativa, una lettura evolutiva delle garanzie esistenti. L'estensione dell'adesione automatica rende questo intervento sempre più opportuno.
Nota: Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.
 

 

 
 

 

 

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