Tar 2026 - Il presente provvedimento del TAR si inserisce nel contesto delle relazioni sindacali all’interno delle Forze armate, un ambito caratterizzato da particolarità normative e di procedimento, che richiedono un’attenta analisi alla luce delle disposizioni di legge applicabili e dei principi costituzionali in materia di libertà e prerogative sindacali.
In primo luogo, si evidenzia che il procedimento di negoziazione relativo all’accordo sindacale per il triennio 2025-2027 si è svolto senza il rispetto delle previsioni di trasparenza e partecipazione, come previsto dall’art. 7 del D.lgs. 195/1995. Tale norma, infatti, impone che il procedimento negoziale sia condotto in modo da garantire un effettivo esercizio delle prerogative delle rappresentanze sindacali, assicurando loro le informazioni necessarie e il confronto effettivo, anche in relazione alla previdenza complementare e alla negoziazione di secondo livello.
Il fatto che l’accordo sia stato sottoscritto senza che alla ricorrente siano state previamente fornite le informazioni necessarie, e senza che sia stato avviato un confronto negoziale sulla previdenza complementare, costituisce una violazione di tali principi, compromettendo la trasparenza, la parità di trattamento e il diritto delle rappresentanze sindacali di partecipare in modo effettivo al processo decisionale.
Inoltre, l’atto di approvazione dell’accordo da parte del Consiglio dei Ministri, previsto dall’art. 7, comma 11, del D.lgs. 195/1995, non risulta essere stato comunicato o conosciuto dalla ricorrente, il che configura una violazione del principio di trasparenza e di partecipazione, fondamentale per la legittimità di procedure di tale rilevanza.
Dal punto di vista procedurale, anche lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e gli atti di trasmissione alla Corte dei Conti devono rispettare i principi di trasparenza e di corretta informazione, che appaiono non rispettati nella fattispecie, come emerge dal riscontro DFP-0012676-P del 23 febbraio 2026, che non ha fornito alla ricorrente i dati necessari alla partecipazione negoziale.
In diritto, si può affermare come la mancanza di un confronto negoziale effettivo e trasparente, unita alla mancata comunicazione di atti rilevanti, possa configurare una violazione delle prerogative sindacali e dei principi di buon andamento e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, sanciti dall’art. 97 Cost. e dall’art. 1 del D.lgs. 165/2001.
L’illegittimità dell’intero procedimento negoziale risiede, quindi, nella violazione delle norme che regolano il diritto di rappresentanza sindacale e nella mancata garanzia di un confronto paritario e informato, fondamentale per la validità di qualsiasi accordo sindacale, specialmente in ambito militare, dove la tutela delle prerogative sindacali si inserisce in un contesto di particolare complessità normativa.
In conclusione, si chiede l’annullamento dell’accordo e di tutti gli atti ad essa connessi, nonché la condanna ad un procedimento negoziale effettivo, trasparente e rispettoso delle prerogative della rappresentanza sindacale, ai sensi degli artt. 2, 5 e 7 del D.lgs. 195/1995, riconoscendo il diritto della ricorrente di partecipare pienamente e in modo informato alle trattative.
**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.
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