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23 settembre 2026

Consiglio di Stato 2026 – la sentenza analizza la vicenda riguardante gli appellanti, funzionari della Polizia di Stato inquadrati nel ruolo direttivo ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera t), del d.lgs. n. 95 del 2017, che hanno promosso un’istanza volta a ottenere dall’Amministrazione indicazioni più chiare e uniformi circa la possibilità di indicare, anche in via alternativa o complementare alla qualifica di servizio, il titolo accademico posseduto in aggiunta, in linea con quanto già riconosciuto ai funzionari della carriera ordinaria.

 

 

 

Consiglio di Stato 2026 – la sentenza analizza la vicenda riguardante gli appellanti, funzionari della Polizia di Stato inquadrati nel ruolo direttivo ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera t), del d.lgs. n. 95 del 2017, che hanno promosso un’istanza volta a ottenere dall’Amministrazione indicazioni più chiare e uniformi circa la possibilità di indicare, anche in via alternativa o complementare alla qualifica di servizio, il titolo accademico posseduto in aggiunta, in linea con quanto già riconosciuto ai funzionari della carriera ordinaria.
 
**Fatti e richieste degli appellanti**
 
Gli interessati, attraverso un’istanza datata 7 settembre 2021, hanno sollecitato il Dipartimento della Pubblica Sicurezza affinché impartisse istruzioni vincolanti a tutti gli Uffici della Polizia di Stato. L’obiettivo era ottenere una disciplina uniforme che consentisse di indicare, nelle comunicazioni ufficiali e documenti di servizio, il titolo accademico posseduto dai funzionari direttivi, riconoscendo così un trattamento analogo a quello già previsto per i funzionari della carriera ordinaria. Tale richiesta nasce dall’esigenza di valorizzare il percorso di studi e le qualifiche professionali del personale direttivo, rendendo più trasparente e riconoscibile il loro livello di preparazione.
 
**Il silenzio dell’Amministrazione e l’intervento del Tar**
 
L’Amministrazione non si è pronunciata nel termine stabilito, determinando un silenzio-inadempimento che ha condotto gli interessati a proporre ricorso giurisdizionale. La sentenza del Tar per il Lazio, Sezione Prima Quater, n. 3812 del 1° aprile 2022, ha accolto il ricorso, dichiarando illegittimo il silenzio serbato dall’Amministrazione e ordinando a quest’ultima di provvedere entro un termine perentorio. Questa decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza amministrativa, secondo cui il silenzio dell’Amministrazione, ove non possa essere interpretato come tacita accettazione, costituisce inadempimento e legittima l’intervento del giudice per ottenere un provvedimento chiarificatore o di adempimento.
 
**Implicazioni giuridiche e principi applicabili**
 
Il caso si inscrive nel più ampio quadro delle norme sulla trasparenza e sulla valorizzazione delle qualifiche del personale pubblico. La richiesta degli interessati trova fondamento nel principio di buon andamento dell’amministrazione, sancito dall’art. 97 della Costituzione e dall’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, nonché nel diritto di ogni dipendente pubblico di vedersi riconosciuto un trattamento uniforme e trasparente, conforme ai principi di motivazione, imparzialità e meritocrazia.
 
L’assenza di una risposta da parte dell’Amministrazione, in un termine ragionevole, costituisce inadempimento dell’obbligo di provvedere previsto dall’art. 2, comma 9, della legge n. 241/1990, che impone alla Pubblica Amministrazione di adottare un provvedimento espresso o di motivare adeguatamente il rifiuto.
 
Inoltre, la richiesta di indicare il titolo accademico, in aggiunta alla qualifica di servizio, si inserisce nel contesto delle misure di valorizzazione e riconoscimento del merito e delle qualifiche professionali nel pubblico impiego, in linea con le raccomandazioni europee e le linee guida sulla trasparenza e sulla valorizzazione del capitale umano della Pubblica Amministrazione.
 
**Conclusioni**
 
La sentenza del Tar del Lazio ha confermato il diritto degli appellanti ad ottenere un atto amministrativo che chiarisca e uniformi la prassi di indicazione del titolo accademico, riconoscendo la legittimità della loro richiesta. La decisione sottolinea l’obbligo per l’Amministrazione di rispettare i principi di trasparenza e di fornire risposte tempestive ai cittadini e ai dipendenti pubblici, in modo da assicurare un trattamento equo e coerente.
 
**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.
 

 

 

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