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04 novembre 2026

L’ordinanza n. 25716/2026 della Sezione Lavoro della Cassazione affronta un tema di notevole rilievo pratico nel pubblico impiego sanitario: la distinzione tra **prescrizione delle differenze retributive** e **calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR)**. La Corte conferma che, nel pubblico impiego contrattualizzato, i crediti retributivi si prescrivono già in costanza di rapporto; tuttavia, le retribuzioni relative anche a periodi prescritti devono comunque entrare nella base di computo del TFR.

 

 

 


L’ordinanza n. 25716/2026 della Sezione Lavoro della Cassazione affronta un tema di notevole rilievo pratico nel pubblico impiego sanitario: la distinzione tra **prescrizione delle differenze retributive** e **calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR)**. La Corte conferma che, nel pubblico impiego contrattualizzato, i crediti retributivi si prescrivono già in costanza di rapporto; tuttavia, le retribuzioni relative anche a periodi prescritti devono comunque entrare nella base di computo del TFR.

## Il caso esaminato

Una medica specialista in oftalmologia aveva prestato attività presso il OMISSIS OMISSIS I di Roma dal 2008 al 2018 mediante una serie di contratti formalmente qualificati come collaborazione autonoma. Successivamente, aveva chiesto il riconoscimento della natura subordinata del rapporto, il pagamento delle differenze retributive, il TFR e il risarcimento del danno.

Il Tribunale aveva accolto integralmente le domande, mentre la Corte d’Appello di Roma aveva confermato la subordinazione ma dichiarato prescritti i crediti retributivi anteriori al 18 febbraio 2014, calcolando il TFR soltanto sulle retribuzioni non coperte da prescrizione. La Cassazione ha cassato parzialmente la decisione, rinviando per un nuovo calcolo del TFR.

## Prescrizione dei crediti retributivi nel pubblico impiego

Il primo principio affermato riguarda la decorrenza della prescrizione delle retribuzioni. Nell’impiego pubblico contrattualizzato, la prescrizione decorre **dal giorno di insorgenza del credito**, quindi in pendenza del rapporto di lavoro, e non dalla cessazione dello stesso.

La ratio è la mancanza, nel rapporto con la pubblica amministrazione, di un *metus* giuridicamente rilevante: il lavoratore non ha un timore giuridicamente apprezzabile di perdere l’impiego o di rivendicare tempestivamente i propri diritti. Questo orientamento si applica anche ai rapporti a tempo determinato e alle successioni di più contratti, poiché il mancato rinnovo configura una mera aspettativa di fatto, non una posizione giuridica tutelabile ai fini della sospensione o interruzione della prescrizione.

Il principio vale anche nell’ipotesi, frequente nella pratica, di un rapporto inizialmente formalizzato come autonomo e successivamente riqualificato dal giudice come subordinato: la riqualificazione non retroagisce sulla disciplina della prescrizione dei singoli crediti retributivi, che continua a decorrere dalla loro maturazione.

## Autonomia del diritto al TFR

Il nucleo decisivo dell’ordinanza è la netta separazione tra il credito retributivo e il diritto al TFR. Quest’ultimo ha, secondo la Suprema Corte, un’**autonomia strutturale** rispetto ai singoli crediti retributivi: nasce alla cessazione del rapporto e solo da tale momento inizia a prescriversi.

Ne consegue una conseguenza quantitativamente rilevante: anche le retribuzioni relative a periodi per i quali il credito è ormai prescritto devono essere incluse nella base di calcolo del TFR. Esse non sono più esigibili come differenze retributive autonome, ma conservano piena rilevanza come componente della retribuzione globale maturata nel corso del rapporto.

In termini sistematici, la Corte distingue quindi due piani:

- **Piano del credito retributivo**: la pretesa al pagamento delle differenze retributive si estingue per prescrizione decorrente dalla maturazione del singolo credito.
- **Piano del TFR**: il diritto alla liquidazione del trattamento sorge alla cessazione e si prescrive da tale data; le retribuzioni prescritte rilevano esclusivamente come base di computo.

## Rilevanza pratica per il personale sanitario

La decisione è particolarmente importante per medici, professionisti sanitari e personale impiegato mediante contratti di collaborazione reiterati, nei quali è comune che il giudice accerti la natura subordinata del rapporto solo a distanza di anni. In tali casi, l’ente non potrà legittimamente escludere dal calcolo del TFR le retribuzioni maturate oltre il quinquennio precedente alla domanda, invocando la prescrizione delle relative differenze retributive.

La pronuncia impone dunque alla pubblica amministrazione di ricalcolare il TFR sulla base dell’intera retribuzione effettivamente maturata nel rapporto riqualificato come subordinato, senza operare una selezione basata sulla prescrizione dei singoli emolumenti. La Corte ha infatti cassato la sentenza d’appello limitatamente a questo profilo, disponendo il rinvio per il nuovo calcolo.

## Coerenza sistematica

L’impianto è coerente con la funzione del TFR come trattamento differito, collegato alla globalità del rapporto lavorativo e non alla singola scadenza retributiva. La prescrizione colpisce la pretesa al pagamento immediato della retribuzione, ma non cancella il fatto storico della sua maturazione né la sua incidenza sulla determinazione del trattamento di fine rapporto.

Sul piano processuale, la Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, concernente gli articoli 2120 e 2935 c.c., e ha rigettato il primo. Ciò conferma che la questione decisiva non era l’esistenza del diritto al TFR, bensì la corretta individuazione della sua base di calcolo.

## Osservazioni critiche

La decisione bilancia con precisione due esigenze: da un lato, la certezza e la tempestività della tutela dei crediti retributivi nel pubblico impiego, evitando che la riqualificazione giudiziale del rapporto consenta il recupero illimitato di emolumenti arretrati; dall’altro, la piena tutela del lavoratore rispetto al trattamento di fine rapporto, che riflette l’intero apporto retributivo maturato.

Sul piano operativo, per il medico o il professionista sanitario la sentenza rende essenziale distinguere, nella domanda giudiziale, tra:

- la richiesta di differenze retributive, soggetta alla prescrizione quinquennale decorrente dalla singola maturazione;
- la richiesta di ricostituzione e liquidazione del TFR, da calcolare sull’intera retribuzione maturata, ivi comprese le voci relative a periodi prescritti.

**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.







1.OMISSIS OMISSIS, medico, premesso di aver lavorato presso il OMISSIS OMISSIS   quale specialista in oftalmologia, in forza di plurimi contratti di collaborazione più volte reiterati nel periodo 2008-2018, adiva il Tribunale di Roma chiedendo il riconoscimento della natura subordinata del rapporto, il pagamento di differenze retributive e TFR, il risarcimento del danno.
1.    Il Tribunale accoglieva integralmente il ricorso.
2.    La Corte d’Appello accoglieva parzialmente il gravame dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria. Per quanto qui rileva, confermate le statuizioni del Tribunale in merito alla natura giuridica effettiva del rapporto (qualificato come rapporto di lavoro subordinato), riteneva prescritti i crediti antecedenti al 18.2.2014. Affermava, infatti, che, nel pubblico impiego contrattualizzato, pur in presenza di contratti autonomi aventi in realtà carattere subordinato, manca ogni aspettativa di stabilità dell’impiego e manca quindi il metus relativo alla continuazione del rapporto, con conseguente decorrenza della prescrizione estintiva del credito in costanza di rapporto. Condannava il OMISSIS al pagamento della minor somma di Euro 199.452,93 a titolo di differenze retributive e TFR in luogo di quella di Euro 353.322,54 determinata in primo grado, oltre accessori ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 con decorrenza dalla data di maturazione di singoli crediti.
3.    Avverso la pronuncia d’appello la dr.ssa OMISSISOMISSIS propone ricorso per cassazione con 2 motivi, illustrati da memoria; resiste il OMISSIS con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dell’art. 3, comma 1-bis, D.Lgs. n. 502/92 e dell’art. 36 Cost. (art. 360, n. 3, c.p.c.). Sostiene che nel caso di specie è applicabile la sospensione della prescrizione durante lo svolgimento del rapporto, essendo le ASL qualificate dalla legge come enti pubblici economici che agiscono in base alle norme di diritto privato. Inoltre, argomenta che la lavoratrice non avrebbe comunque potuto esercitare i propri diritti patrimoniali prima che venisse dichiarata giudizialmente la natura subordinata del rapporto, il che impedisce la decorrenza della prescrizione per mancata conoscenza della sussistenza del diritto. Assume, altresì, che la tesi dell’insussistenza di metus sulla continuazione del rapporto nel pubblico impiego non tiene conto della prassi della reiterazione dei contratti a temine, oltre che dell’impossibilità di reintegrazione in caso di cessazione illegittima del rapporto.
1.    Il motivo non è fondato.
2.    Questa Corte ha chiarito che, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell’ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell’impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela.
3.    Ciò in quanto, in particolare, la privatizzazione non ha comportato una totale identificazione tra lavoro pubblico privatizzato e lavoro privato. Permangono nel lavoro pubblico privatizzato quelle peculiarità individuate dalla Corte Costituzionale, in relazione al previgente regime dell’impiego pubblico, come giustificative di un differente regime della prescrizione: sia in punto di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 51, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 e, all’attualità, art. 63, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001), che in punto di eccezionalità del lavoro a termine (secondo la disciplina speciale dell’art. 36 D.Lgs. n. 165/2001). Il principio del decorso della prescrizione in costanza del rapporto di lavoro va esteso all’ipotesi, qui ricorrente, di contratto di lavoro stipulato con la pubblica amministrazione con la veste formale di lavoro autonomo, di cui sia in seguito accertata la reale natura subordinata, ricorrendo le medesime ragioni in generale evidenziate per il settore del lavoro pubblico privatizzato a termine, concernenti la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell’impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela (cfr. Cass. n. 35676/2021, parr. 42, 45 della motivazione; v. anche Cass. n. 1701/2023, n. 20696/2022, n. 24389/2022).
4.    Detta opzione ermeneutica è stata confermata da Cass. S.U. n. 36197/2023, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., riaffermando che la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato – sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine – decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un metus del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un’apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica.
5.    L’arresto delle Sezioni Unite è intervenuto proprio a seguito della prospettata necessità di una rimeditazione, da parte della Suprema Corte nella sua massima composizione, della questione, in ragione dell’evoluzione socio-economica dei rapporti di lavoro, dei significativi mutamenti normativi che hanno interessato la materia del pubblico impiego, per effetto della sua contrattualizzazione, dell’incidenza sugli assetti normativi interni dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato e delle decisioni della Corte di Giustizia UE.
6.    Le Sezioni Unite hanno reputato che debba essere negata una piena parificazione dei rapporti di lavoro privato e pubblico contrattualizzato. Nonostante l’evoluzione socio-economica dei rapporti di lavoro e dei significativi mutamenti normativi che hanno interessato la materia del pubblico impiego, per effetto della sua contrattualizzazione, la disciplina del pubblico impiego contrattualizzato non può che continuare a muoversi nel segno della continuità rispetto alle linee tracciate, in primis, da Cass. S.U. 16 gennaio 2003, n. 575 e successivamente da Cass. 28 maggio 2020, n. 10219 e dalla consolidata giurisprudenza conforme (tra le altre: Cass. 24 giugno 2020, n. 12443; Cass. 30 novembre 2021, n. 37538; Cass. 29 dicembre 2022, n. 38100; Cass. 18 luglio 2023, n. 20793).
7.    Con il secondo motivo, parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2120 e 2935 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.). Sostiene che la Corte territoriale ha erroneamente utilizzato come base di calcolo del TFR le sole retribuzioni non coperte da prescrizione quinquennale, mentre avrebbe dovuto includervi l’intera retribuzione, posto che il diritto all’accantonamento della quota destinata al trattamento di fine rapporto non si prescrive durante lo svolgimento del rapporto, trattandosi di diritto diverso e distinto da quello alla corresponsione della retribuzione.
8.    Il motivo è fondato.
9.    Il diritto al trattamento di fine rapporto, che ha autonomia strutturale rispetto ai singoli crediti retributivi, sorge alla cessazione del rapporto di lavoro e solo da questa data decorre il termine di prescrizione, mentre concorrono a determinarne l’ammontare anche gli accantonamenti relativi a retribuzioni per le quali il diritto sia ormai prescritto, poiché quelle retribuzioni rilevano solo come base di computo del TFR e non come componenti del relativo diritto (Cass. n. 11579/2014 e già prima Cass. n. 11470/1997 e Cass. n. 6645/1999; si vedano anche Cass. n. 12868/2024, sull’autonomia dei diversi diritti patrimoniali maturati nel rapporto e sulla separata consistenza delle singole situazioni creditorie nonché Cass. n. 21584/2025, che ha distinto tra i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data).
10.    A tale principio non risulta essersi conformata, nel ricalcolare il TFR, la sentenza impugnata.
11.    Per tale ragione essa deve essere cassata limitatamente al secondo motivo, e la causa va rinviata alla Corte d’Appello indicata in dispositivo, per procedere a nuovo calcolo del TFR dovuto al medico ricorrente, tenendo conto del principio di diritto ora ricordato, nonché per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.





 

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