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03 novembre 2026

Tar 2026 – la sentenza analizza la questione relativa alla spettanza e alla corretta quantificazione dell’indennità di reperibilità riconosciuta ai militari dell’Arma dei Carabinieri, alla luce delle norme nazionali e delle direttive europee applicabili, nonché delle prassi interne e delle eventuali disparità di trattamento tra le forze di polizia.

 

 

 

Tar 2026 – la sentenza analizza la questione relativa alla spettanza e alla corretta quantificazione dell’indennità di reperibilità riconosciuta ai militari dell’Arma dei Carabinieri, alla luce delle norme nazionali e delle direttive europee applicabili, nonché delle prassi interne e delle eventuali disparità di trattamento tra le forze di polizia.
 
**Fatto**  
L’associazione rappresentanza dei Carabinieri agisce in giudizio per ottenere la condanna delle parti resistenti al pagamento dell’indennità di reperibilità, sostenendo che tale prestazione sia stata svolta in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti. I ricorrenti affermano di aver svolto il servizio di reperibilità previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, e dal d.p.r. 28 ottobre 1985, n. 782, ricevendo un’indennità di € 6,20 per ogni turno di reperibilità.  
 
**Diritto**  
La questione centrale riguarda la qualificazione del servizio di reperibilità come orario di lavoro ai fini del pagamento dell’indennità e, più in generale, ai fini della corretta tutela dei diritti dei lavoratori. La normativa di riferimento, in primo luogo, l’art. 64 della legge 121/1981, stabilisce che il personale delle forze di polizia deve mantenere la reperibilità secondo modalità e limiti stabiliti dai regolamenti, con particolare riferimento ai turni e alle modalità di organizzazione. Il d.p.r. 782/1985, all’art. 32, specifica che i turni di reperibilità devono essere organizzati tenendo conto delle esigenze del personale e non possono superare, di norma, cinque turni mensili per ciascun dipendente.
 
L’art. 2, punto 1, della Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, sancisce che il tempo di reperibilità deve essere considerato come orario di lavoro, in quanto il lavoratore si trova a disposizione del datore di lavoro e deve poter essere immediatamente rintracciato e raggiungere il luogo di servizio entro un'ora dalla chiamata. Tale disposizione mira a garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, assicurando che il tempo di reperibilità venga adeguatamente riconosciuto come orario di lavoro retribuito.
 
Le circolari interne, come la n. 325/8-2007 del 18 aprile 2008 dell’Ufficio legislazione del Comando generale dell’Arma, chiariscono che la reperibilità costituisce un obbligo e che il militare deve fornire il proprio recapito e essere pronto a raggiungere il posto di servizio nel più breve tempo possibile. La mancata osservanza di tali obblighi può comportare sanzioni disciplinari, evidenziando l’importanza di una corretta qualificazione del servizio.
 
Dalle normative e prassi emerge, tuttavia, un’ingiustificata disparità di trattamento tra le forze di polizia: mentre ai operatori della Polizia di Stato viene riconosciuto un compenso di € 17,50 per turno di reperibilità, ai militari dell’Arma dei Carabinieri viene corrisposto un importo di € 6,20. Tale differenza può essere interpretata come una violazione del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, nonché come una disparità di trattamento non giustificata, se si considera che le modalità di svolgimento del servizio sono analoghe e che, alla luce della normativa europea, il tempo di reperibilità dovrebbe essere conteggiato come orario di lavoro retribuito.
 
In conclusione, l’analisi evidenzia come la disciplina interna e le prassi applicative possano risultare non del tutto conformi alle disposizioni europee e ai principi di equità, suggerendo la necessità di una revisione delle modalità di riconoscimento e pagamento dell’indennità di reperibilità ai militari dell’Arma, affinché siano rispettati i diritti dei lavoratori e si garantisca un trattamento paritario rispetto ad altri corpi di polizia.
 
**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.
 
 

 

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