Con l’ordinanza n. 26751/2026, la Cassazione ribadisce che, nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, l’esonero dalle spese processuali ex art. 152 disp. att. c.p.c. richiede una valutazione del reddito familiare **incrementato per ciascun convivente** ai sensi dell’art. 92 D.P.R. n. 115/2002. La pronuncia chiarisce inoltre che l’esonero copre anche le spese della CTU nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, salvo che la domanda sia manifestamente infondata e temeraria.
## Il caso e la questione
I genitori di una minore avevano proposto ricorso per ottenere l’indennità di frequenza. Il Tribunale di Napoli aveva respinto la domanda per difetto del requisito sanitario e li aveva condannati alle spese, ritenendo superato il limite reddituale previsto dall’art. 152 disp. att. c.p.c.
Il punto decisivo non riguardava il merito della prestazione, ma la corretta determinazione della soglia reddituale per l’esonero. I ricorrenti lamentavano che il giudice avesse ignorato la maggiorazione prevista dall’art. 92 D.P.R. n. 115/2002 per ogni componente convivente del nucleo familiare.
## Il criterio reddituale corretto
La Cassazione accoglie il ricorso, affermando che il limite di reddito per l’esonero non deve essere applicato rigidamente alla sola situazione individuale del ricorrente. Nei giudizi previdenziali e assistenziali, esso va aumentato per ciascun componente convivente del nucleo familiare, secondo il criterio dettato dall’art. 92 D.P.R. n. 115/2002.
Nel caso concreto, il reddito dichiarato risultava pari a 31.876,26 euro, inferiore alla soglia di esenzione di 36.005,15 euro calcolata tenendo conto della composizione familiare. Il Tribunale aveva quindi erroneamente negato l’esonero, applicando una soglia non adeguatamente maggiorata.
La scelta è coerente con l’art. 38 della Costituzione, che fonda la tutela previdenziale e assistenziale sulla solidarietà sociale. La valutazione della capacità economica della parte debole deve dunque considerare realisticamente l’onere economico del nucleo convivente, e non soltanto il reddito del singolo attore.
## Estensione dell’esonero alle spese di CTU
Il secondo profilo rilevante riguarda la consulenza tecnica d’ufficio. La Corte conferma che, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., le spese della CTU non possono essere poste a carico del ricorrente che possiede i requisiti reddituali previsti dall’art. 152 disp. att. c.p.c.
L’esonero non è però incondizionato: esso viene meno soltanto se la pretesa è **manifestamente infondata e temeraria**. Si tratta di un’eccezione che richiede un accertamento specifico del giudice, il quale non può limitarsi al semplice esito sfavorevole della domanda per escludere automaticamente il beneficio.
La regola è particolarmente importante nei giudizi sanitari e assistenziali, dove la CTU è spesso indispensabile per accertare invalidità, handicap, necessità di assistenza continuativa o altri requisiti della prestazione. Gravare tali spese su una parte economicamente debole, soltanto perché il giudice giunge a un esito negativo, vanificherebbe la funzione di accesso alla giustizia dell’art. 152 disp. att. c.p.c.
## Coerenza con l’orientamento consolidato
L’ordinanza si inserisce in un orientamento già consolidato: la Cassazione aveva già affermato che l’onere delle spese di CTU rientra nella disciplina delle spese processuali e che, pertanto, non può gravare sul soggetto per il quale sussistono le condizioni dell’esonero. Sono richiamate, tra le altre, Cass. n. 30147/2024, Cass. n. 16902/2022 e Cass. n. 16515/2016.
La pronuncia del 2026 aggiunge un chiarimento operativo rilevante: il computo del reddito deve essere effettuato secondo la composizione del nucleo familiare, con la maggiorazione per conviventi prevista dall’art. 92 D.P.R. n. 115/2002. Ciò impedisce al giudice di merito di negare l’esonero sulla base di una soglia individuale non aggiornata al contesto familiare.
## Conseguenze pratiche
Per il cittadino che agisce contro l’INPS o altro ente previdenziale, la decisione rafforza la tutela economica anche in caso di soccombenza. Se ricorrono i requisiti reddituali, infatti, la parte non può essere condannata alle spese processuali né alle spese della CTU, salvo l’eccezione della domanda manifestamente infondata e temeraria.
Per il giudice, la sentenza impone un doppio controllo prima della liquidazione delle spese:
- verificare il reddito complessivo del nucleo familiare e applicare la maggiorazione per ogni convivente ex art. 92 D.P.R. n. 115/2002;
- motivare espressamente l’eventuale esclusione dell’esonero per le spese di CTU, dimostrando la manifesta infondatezza e temerarietà della domanda.
La Cassazione ha pertanto cassato il provvedimento impugnato e rinviato al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, per una nuova valutazione delle spese processuali e della CTU.
**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.
CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza. 13 ottobre 2026, n. 26751
Con decreto di omologa del 15.7.2025, il Tribunale di Napoli rigettava il ricorso, ex art. 445 bis c.p.c., proposto da OMISSIS e OMISSIS n.q. di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore OMISSIS, avendo accertato la insussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell’indennità di frequenza e condannava la parte alle spese di lite, perché il reddito familiare dei ricorrenti superava il limite di legge, per l’esenzione dal pagamento delle spese di lite, ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Avverso tale decreto, i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di censura.
L’INPS ha resistito con controricorso.
Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.
Motivi della decisione
Con il motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 152 disp. att. c.p.c. e dell’art. 76 commi 1, 2 e 3 e dell’art. 92 del D.P.R. n. 115/02, dell’art. 91 c.p.c., degli artt. 3 e 24 Cost., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché il Tribunale aveva condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, nonostante la allegazione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. e perché la Corte del merito aveva ritenuto di non poter applicare la maggiorazione di Euro 1032,91 di cui all’art. 92 del D.P.R. n. 115/2002, per ogni componente del nucleo familiare.
Il motivo è fondato.
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nei processi civili promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, ai fini dell’esonero dal pagamento delle spese legali di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c., si applica l’innalzamento del limite reddituale per ogni componente convivente del nucleo familiare previsto dall’art. 92 del D.P.R. n. 115 del 2002, che risponde alla fondamentale esigenza di solidarietà sociale tutelata dall’art. 38 Cost. (cfr. Cass. n. 23916/25, 6752/19, 22345/16).
Nella presente vicenda, l’Inps si è rimesso alla decisione della Corte (cfr. p. 4 del controricorso), chiedendo solo di andare esente dalle spese, quindi non ha contestato i fatti, dedotti dai ricorrenti e relativi alla soglia reddituale dichiarata di Euro 31.876,26 e il numero dei componenti del nucleo familiare (5 + 1), circostanza che giustificava l’esonero dalle spese di lite (infatti, nella specie, la soglia reddituale per beneficiare dell’esenzione dalle spese era di 36.005,15, cfr. p. 12 del ricorso).
Tuttavia, mancando del tutto una statuizione del Tribunale, andrà verificato da parte del giudice del merito, anche l’anno a cui si riferisce l’attestazione reddituale, che è quello precedente all’anno della pronuncia del decreto di omologa (cfr. art. 152 disp. att. c.p.c.).
In riferimento alle spese di CTU, è principio di diritto consolidato (per tutte cfr. Cass. n. 30147/24, Cass. n. 16902/2022, n. 16515/2016) che “in materia di accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., le spese di consulenza tecnica di ufficio non possono gravare sul ricorrente che si trovi nelle condizioni reddituali di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c., salvo che la sua pretesa sia manifestamente infondata e temeraria”, tale circostanza dovrà, altresì, essere verificata da parte del giudice del merito.
In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Napoli, il quale si uniformerà ai principi sopra esposti, in riferimento alla regolamentazione delle spese di lite e di CTU.
In caso di diffusione della presente pronuncia, vanno oscurati i nomi delle parti private, venendo in rilievo dati sensibili per la natura della patologia di cui sono affette.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato.
Ai sensi dell’art. 52 comma 5 del D.Lgs. n. 196/03, in caso di diffusione, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
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