La Cassazione, Sezioni Unite civili, con l’ordinanza n. 27039/2026, depositata il 16 ottobre 2026, ha confermato la giurisdizione italiana in una controversia relativa al mancato pagamento del corrispettivo per il trasporto internazionale di campioni biologici e cellule staminali da ospedali italiani alla sede della committente nella Repubblica di San Marino.
### Il caso
Una società di trasporti italiana aveva ottenuto un decreto ingiuntivo contro la committente sanmarinese per il pagamento del servizio. Quest’ultima si era opposta sostenendo l’incompetenza del giudice italiano, ravvisando nel suo domicilio extra-UE e nella consegna della merce a San Marino un elemento escludente la giurisdizione italiana; aveva inoltre eccepito generici ritardi nell’esecuzione del trasporto.
La Suprema Corte ha rigettato l’opposizione, affermando che il giudice italiano era competente in ragione del luogo di presa in carico delle merci in Italia.
### Il rilievo sistematico: rinvio mobile alla disciplina UE
Il punto centrale riguarda l’articolo 3 della legge n. 218/1995, che richiama la Convenzione di Bruxelles del 1968. Secondo le Sezioni Unite, tale rinvio ha natura **mobile e dinamica**: comprende quindi anche i successivi regolamenti dell’Unione in materia di competenza giurisdizionale, i quali risultano applicabili anche ai convenuti non domiciliati nell’UE.
Questa impostazione è rilevante perché evita che un soggetto con sede in uno Stato terzo — come San Marino, che non è membro dell’Unione europea — possa sottrarsi alla giurisdizione di uno Stato membro semplicemente invocando la propria extra-territorialità rispetto all’UE. La giurisdizione italiana può dunque radicarsi sulla base dei criteri generali di competenza previsti dalla disciplina europea, tra cui il foro del luogo di esecuzione dell’obbligazione.
### Luogo di esecuzione nel trasporto internazionale
Nel contratto di trasporto internazionale di cose, la Corte individua il luogo di esecuzione dell’obbligazione alternativamente:
- nel luogo di **partenza e presa in carico** della merce;
- nel luogo di **arrivo e riconsegna** della merce.
Tale soluzione è conforme all’articolo 31 della Convenzione CMR del 19 maggio 1956 sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada, che consente di adire il giudice del luogo in cui il vettore ha la residenza abituale, la sede principale, la filiale o l’agenzia tramite cui è stato concluso il contratto, nonché il giudice del luogo di presa in carico o di consegna della merce.
Nel caso esaminato, poiché il vettore era tenuto a prelevare il materiale biologico presso diversi ospedali italiani e a trasportarlo a San Marino, il luogo di esecuzione coincideva sia con l’Italia — luogo di partenza e prelievo — sia con San Marino — luogo di consegna. Ne discende che il committente poteva essere convenuto davanti al giudice italiano.
### Portata della decisione
La pronuncia rafforza la tutela del vettore italiano che agisce per il pagamento del corrispettivo: la sede estera del committente non costituisce, di per sé, un ostacolo alla giurisdizione italiana quando la prestazione è stata eseguita, anche parzialmente, nel territorio nazionale. Il criterio del luogo di presa in carico delle merci conserva quindi piena operatività come titolo autonomo di competenza giurisdizionale.
Sul piano pratico, la decisione offre un argomento solido per resistere a eccezioni difensive basate sul domicilio extra-UE del debitore. Restano tuttavia distinti il profilo della **giurisdizione**, cioè la possibilità di adire il giudice italiano, e quello della **legge applicabile al contratto**, che può essere diversa in forza di una clausola di scelta di legge o delle norme di conflitto rilevanti.
### Profili residui
Le Sezioni Unite hanno inoltre ritenuto infondate le doglianze sui presunti ritardi, qualificandole come generiche e prive di indicazione di danni concreti. Ciò conferma che l’onere della prova del danno da ritardo grava sul soggetto che lo allega e che non è sufficiente un generico riferimento alla tardività dell’esecuzione.
La decisione è quindi particolarmente utile nei rapporti di trasporto con San Marino e, più in generale, con committenti domiciliati in Stati terzi: ove il servizio abbia un punto di collegamento operativo in Italia, il vettore italiano può agire dinanzi al giudice italiano per il recupero del corrispettivo.
**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.
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