TAR 2026 - Ferie mai godute, il Tar dà ragione all'ex poliziotto - I giudici bocciano il diniego del Ministero e aprono la strada ad altri agenti
La pronuncia relativa alla monetizzazione delle ferie non godute da parte di un ex sovrintendente della Polizia di Stato costituisce un intervento significativo in materia di tutela del diritto al riposo annuale retribuito e di riparto dell’onere probatorio tra datore di lavoro pubblico e dipendente. Il giudice amministrativo ha accolto la pretesa del ricorrente relativamente a 63 giorni di ferie maturati nel 2018 e nel 2019, condannando il Ministero dell’Interno al pagamento dell’indennità sostitutiva, con rivalutazione monetaria, interessi legali e rifusione delle spese di lite liquidate in 1.000 euro.
### Il fatto e la questione decisa
Il dipendente, cessato dal servizio per inabilità fisica derivante da infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, aveva maturato 198 giorni di congedo ordinario non fruiti nel quinquennio 2018-2022. La Questura aveva inizialmente riconosciuto la monetizzazione solo per il 2023 e il 2024, negando quella per gli anni precedenti sul rilievo che non risultasse alcuna istanza scritta di fruizione e che il diritto fosse decaduto.
Nel corso del giudizio, l’Amministrazione ha riconosciuto le annualità 2020-2022, assumendo che la malattia avesse sospeso o impedito la fruizione delle ferie. Ha invece sostenuto che, per il biennio 2018-2019, i termini fossero già scaduti prima dell’insorgenza dell’infermità e che, in assenza di richiesta formale, la mancata fruizione fosse imputabile al lavoratore.
### Il nodo giuridico: domanda scritta e decadenza
Il TAR ha ritenuto che l’assenza di una domanda scritta non possa, da sola, fondare il diniego. Il punto decisivo è che il dipendente aveva sollecitato ripetutamente le ferie anche verbalmente, come emergerebbe dalle registrazioni depositate, mentre l’Amministrazione non ha provato di averlo posto nelle condizioni di fruirne.
Il giudice ha quindi affermato che la decadenza dal diritto alle ferie non opera quando il datore di lavoro pubblico non garantisce al dipendente le condizioni, quantomeno formali, per esercitare il diritto: ciò implica un apposito invito alla fruizione e una successiva vigilanza sul suo effettivo godimento.
### L’impianto europeistico
La soluzione adottata si inserisce in un orientamento consolidato della Corte di giustizia dell’Unione europea. Secondo la CGUE, il diritto alle ferie annuali retribuite e il correlativo diritto all’indennità sostitutiva in caso di cessazione del rapporto non si perdono automaticamente per il solo fatto che il lavoratore non abbia presentato una richiesta prima della cessazione.
La Corte ha infatti chiarito che l’estinzione può verificarsi soltanto se il datore di lavoro prova di aver garantito al lavoratore la possibilità effettiva di fruire delle ferie, mediante un’informazione adeguata, chiara e tempestiva sulle conseguenze della mancata fruizione. L’onere della prova incombe sul datore di lavoro.
### Rilevanza della malattia e della cessazione per inabilità
Nel caso concreto, la cessazione per inabilità fisica connessa a causa di servizio rafforza la tutela del lavoratore. La giurisprudenza europea riconosce infatti che il diritto alle ferie non si estingue quando il lavoratore non ha potuto fruirne per malattia o per altra causa di sospensione prevista dall’ordinamento.
Tuttavia, la decisione del TAR non si fonda esclusivamente sulla malattia: per il 2018 e il 2019 il Ministero sosteneva che i termini fossero scaduti prima dell’insorgenza dell’infermità. La statuizione è quindi rilevante perché valorizza il comportamento complessivo delle parti: le richieste verbali del dipendente e l’omessa attività organizzativa e di vigilanza dell’Amministrazione.
### Onere della prova e poteri-doveri della P.A.
La pronuncia conferma che, nel pubblico impiego, l’onere di dimostrare l’effettiva possibilità di fruizione grava sull’Amministrazione. Non è sufficiente invocare il silenzio del dipendente o l’assenza di formale istanza: occorre provare un’attività positiva di programmazione, invito, informazione e controllo.
Ciò è coerente con il dovere di diligenza del datore di lavoro, che deve assicurare non solo la mera previsione normativa del riposo, ma anche la sua concreta attuazione. Se l’ufficio, per esigenze organizzative o carenze di personale, rende di fatto impossibile o gravemente difficoltosa la fruizione, non può successivamente opporre al dipendente la decadenza.
### Portata per le forze di polizia
La decisione appare particolarmente rilevante per il personale delle forze di polizia, spesso esposto a turnazioni, emergenze e carenze organizzative che possono rendere complessa la programmazione delle ferie. È opportuno evidenziare che il principio potrebbe essere applicato analogicamente ad altri appartenenti alle forze dell’ordine nelle medesime condizioni.
Va però precisato che l’estensione non è automatica: ciascun caso richiederà l’accertamento della maturazione delle ferie, delle richieste effettuate, delle eventuali cause sospensive e soprattutto della prova, o meno, dell’invito formale e dell’effettiva possibilità di godimento offerta dall’Amministrazione.
### Conseguenze pratiche
- L’Amministrazione dovrebbe adottare procedure scritte e tracciabili di pianificazione delle ferie, con comunicazione individuale dei saldi e delle scadenze.
- L’invito alla fruizione dovrebbe essere documentato e accompagnato dall’informazione sulle conseguenze della mancata utilizzazione.
- Le richieste verbali ripetute, se provate, possono assumere rilevanza ai fini della ricostruzione del comportamento delle parti.
- In caso di malattia, inabilità o altra causa impeditiva, la decadenza non può essere opposta se il lavoratore non ha potuto effettivamente fruire del riposo.
- Il dipendente che agisce per la monetizzazione dovrà comunque dimostrare la maturazione dei giorni e, ove rilevante, l’impossibilità di fruizione o le sollecitazioni rivolte all’Amministrazione.
### Valutazione critica
La sentenza rafforza una lettura sostanzialistica del diritto alle ferie, coerente con l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e con la giurisprudenza unionale. Il suo merito principale sta nell’avere neutralizzato l’eccezione formale della mancata domanda scritta, quando questa sia il risultato di un’omessa o insufficiente azione organizzativa del datore di lavoro.
Sul piano sistemico, la decisione sposta concretamente il baricentro della controversia: non è più il lavoratore a dover dimostrare di aver chiesto le ferie in ogni annualità, ma è l’Amministrazione a dover provare di averlo reso effettivamente idoneo a fruirne e di averlo informato delle conseguenze della rinuncia o del mancato utilizzo.
**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.
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