Non si licenzia per tattoo', Tar reintegra carabiniere
La decisione del TAR, non afferma che i tatuaggi siano sempre compatibili con il servizio militare; chiarisce invece che la loro presenza, anche se vistosa e potenzialmente censurabile, non può automaticamente giustificare la sanzione espulsiva della **perdita del grado per rimozione**. Il giudice amministrativo ha annullato il provvedimento per difetto di proporzionalità, riportando il militare al servizio.
### La questione decisa
L’appuntato scelto dei Carabinieri era stato sanzionato con la massima sanzione disciplinare di stato a causa di tatuaggi di grandi dimensioni sugli avambracci, ritenuti dall’Amministrazione incompatibili con il Regolamento sulle uniformi, con i doveri di rettitudine derivanti dal giuramento e idonei a compromettere il rapporto di fiducia con l’Arma.
Il TAR ha riconosciuto che una simile condotta può costituire un illecito disciplinare, soprattutto se i tatuaggi sono visibili con la divisa e risultano “deturpanti della persona”. Tuttavia, la circostanza che l’illecito sussista non basta, da sola, a legittimare l’irrogazione della sanzione più grave prevista dall’ordinamento militare.
### Il principio di proporzionalità
Il nucleo della decisione è il controllo di ragionevolezza e proporzionalità sulla sanzione. Anche in presenza di un’ampia discrezionalità dell’Amministrazione militare nella scelta della misura disciplinare, questa non è insindacabile: deve conservare un nesso adeguato con la gravità della condotta, le circostanze concrete e l’effettiva incidenza sul rapporto fiduciario.
Secondo il TAR, tatuaggi estesi e visibili non comportano, di per sé, il venir meno del rapporto fiduciarlo con l’Amministrazione. Ne segue che la perdita del grado per rimozione — sanzione espulsiva e particolarmente gravosa, con effetti sulla posizione di stato del militare — appariva sproporzionata, essendo disponibili misure più moderate.
### Il valore della “sconsigliabilità”
Un elemento rilevante è che il regolamento dell’Arma non vieta in modo assoluto i tatuaggi, ma li **sconsiglia**. Questa formulazione rafforza la tesi secondo cui non ogni tatuaggio integra automaticamente una violazione così grave da giustificare l’allontanamento dal corpo; occorre invece valutare dimensioni, localizzazione, contenuto, visibilità con l’uniforme e contesto del servizio.
Il giudice ha inoltre valorizzato la possibilità di adottare soluzioni organizzative meno lesive, come l’impiego in unità o mansioni nelle quali non sia imposto l’uso dell’uniforme a maniche corte. Tale indicazione evidenzia che la proporzionalità richiede all’Amministrazione di verificare se esistano alternative concrete prima di ricorrere alla sanzione espulsiva.
### Portata e limiti della sentenza
La decisione non equivale a un riconoscimento generale del diritto del militare a tatuarsi senza conseguenze disciplinari. Il TAR ha infatti ammesso che i tatuaggi possano essere censurati, anche con sanzioni disciplinari, quando contrastino con il decoro dell’uniforme, la dignità della condizione militare o le prescrizioni regolamentari.
La pronuncia stabilisce pertanto un principio di **proporzionalità della risposta disciplinare**, non un principio di impunità. In altri termini: il tatuaggio può essere fonte di responsabilità disciplinare, ma la sanzione deve essere calibrata; la perdita del grado per rimozione richiede un pregiudizio effettivo e grave del rapporto fiduciario, non una mera incompatibilità estetica o regolamentare.
### Rilievo sistematico
Sul piano sistematico, la sentenza bilancia due interessi costituzionalmente rilevanti: da un lato, l’immagine, il decoro e l’efficienza dell’istituzione militare; dall’altro, la posizione giuridica del militare, la sua libertà personale di autodeterminazione e la tutela contro provvedimenti sanzionatori eccessivi. La scelta del TAR di annullare la sanzione senza negare la rilevanza disciplinare della condotta rappresenta una soluzione equilibrata.
La decisione ha quindi un valore di principio importante per il diritto militare: l’Amministrazione può tutelare il decoro dell’uniforme, ma non può trasformare ogni violazione regolamentare in un motivo espulsivo. La sanzione deve restare lo strumento minimo idoneo a sanare la violazione accertata.
**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.
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