Corte dei Conti 2026 - Il presente pronunciamento della Corte dei Conti si inserisce nel contesto delle controversie relative al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità patite da appartenenti alle forze di polizia e, più in generale, del personale militare e civile dello Stato. La questione sottoposta all’attenzione della Sezione Giurisdizionale riguarda l’accertamento della natura causale dell’infermità sofferta dal ricorrente, nonché l’ammissibilità del riconoscimento della relativa dipendenza e del diritto ad un eventuale indennizzo.
Il ricorrente, XXX, Commissario capo della Polizia di Stato, impugna il decreto ministeriale del 10 novembre 2022, che ha negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie alla colonna vertebrale e, di conseguenza, il diritto all’equo indennizzo. La decisione negativa si fonda sulla relazione del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS), che ha escluso l’origine della patologia in relazione all’attività svolta dal ricorrente, attribuendola esclusivamente a fattori dismetabolico-degenerativi legati all’età.
In primo luogo, occorre analizzare i presupposti di legge per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. La normativa di riferimento, in particolare il DPR n. 461/2001, stabilisce che le infermità riconosciute come direttamente o indirettamente derivanti dal servizio devono essere accertate sulla base di elementi obiettivi, documentali e clinici, e di valutazioni medico-legali che considerino la totalità dei fatti e delle circostanze. La legge prevede inoltre che, in presenza di evidenze di natura patologica, il rapporto causale con l’attività svolta possa essere riconosciuto anche in presenza di fattori predisponenti o degenerativi, purché vi sia un ruolo causale efficiente e determinante del servizio.
Il giudice, nel caso di specie, ha valutato che la relazione del CVCS si sia basata esclusivamente su una interpretazione deterministica e che abbia escluso ogni possibile influenza del servizio sulla genesi delle patologie, attribuendo invece la causa a fattori dell’età e di natura degenerativa. Tuttavia, la pronuncia riconosce che tale interpretazione, seppure legittima, deve essere accompagnata da un'analisi più articolata e da una valutazione circostanziata di tutte le evidenze cliniche e medico-legali disponibili. La presenza di elementi come la protrusione discale, le ernie e le sofferenze neurogeniche croniche, se correttamente contestualizzati e valutati, possono indicare un possibile rapporto eziologico con l’attività lavorativa, specie qualora si dimostri che l’usura articolare e degenerativa possa essere stata accelerata o aggravata dall’esposizione a fattori lavorativi.
Inoltre, la decisione della Corte si sofferma sulla valutazione del parere del medico legale militare (CML), che ha concluso diversamente rispetto al CVCS, riconoscendo la sussistenza di una relazione eziologica tra le patologie e le mansioni svolte dal ricorrente. La Corte, pertanto, attribuisce maggiore valore alle risultanze del CML, che risultano più articolate e documentate, e riconosce che il giudizio deve essere fondato sulla valutazione complessiva di tutte le prove, e non solo su un parere isolato.
In conclusione, la decisione di accoglimento del ricorso si basa sulla constatazione che le infermità del ricorrente, alla luce delle evidenze cliniche, possano essere ascritte alla causa di servizio, in quanto l’elemento temporale, la tipologia delle patologie e le modalità di insorgenza sono compatibili con un’origine professionale aggravata dall’attività svolta. La classificazione delle infermità nella 7^ categoria della Tabella A del DPR n. 461/2001 conferma il riconoscimento di un grado di invalidità che comporta benefici previdenziali e assistenziali.
Infine, si evidenzia che il giudizio di responsabilità e di causalità in tali controversie deve essere sempre supportato da un’accurata istruttoria medico-legale, tenendo conto delle evidenze di fatto e delle conclusioni tecniche, anche in presenza di opinioni divergenti tra i vari organi di verifica.
**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.
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