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28 settembre 2026

Tar 2026 - Il presente provvedimento del TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) si inserisce nel contesto di un contenzioso relativo alla esclusione di una candidata, la Sig.ra -OMISSIS-, dal concorso per l’ammissione di 4918 allievi carabinieri, pubblicato dal Ministero della Difesa. La controversia riguarda il giudizio di idoneità psico-fisica e la compatibilità con le norme del bando di concorso, in particolare in relazione alla presenza di un tatuaggio visibile durante l’uniforme.

 

 

 

 

Tar 2026 - Il presente provvedimento del TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) si inserisce nel contesto di un contenzioso relativo alla esclusione di una candidata, la Sig.ra -OMISSIS-, dal concorso per l’ammissione di 4918 allievi carabinieri, pubblicato dal Ministero della Difesa. La controversia riguarda il giudizio di idoneità psico-fisica e la compatibilità con le norme del bando di concorso, in particolare in relazione alla presenza di un tatuaggio visibile durante l’uniforme.
 
In primo luogo, si evidenzia che l'esclusione della ricorrente si basava sulla presenza di un tatuaggio in regione caviglia sinistra, visibile con l’uniforme, come previsto dall’art. 11, comma 6, lett. c) del bando di concorso e dai criteri di valutazione delle norme tecniche di riferimento. Tale disposizione sembra adottare un criterio restrittivo circa la visibilità di tatuaggi durante l’effettuazione delle prove di selezione e, più in generale, durante l’attività militare, in coerenza con le esigenze di uniformità e disciplina proprie delle Forze Armate.
 
Tuttavia, il giudizio si è evoluto con il deposito di un atto da parte della ricorrente, datato 17 aprile 2026, nel quale si evidenzia che l’Amministrazione ha riformulato una nuova valutazione, riconoscendo l’idoneità della candidata e ammettendola all’accertamento dei requisiti psico-attitudinali. Tale cambiamento di impostazione ha portato alla cessazione della materia del contendere, con conseguente dichiarazione di soddisfazione dell’interesse della ricorrente e alla condanna del Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio.
 
Analizzando più approfonditamente la normativa di riferimento, si nota che l’art. 11 del bando di concorso e le relative norme tecniche prevedono, in linea generale, che i tatuaggi visibili con l’uniforme possano costituire motivo di esclusione, ma anche che ogni caso debba essere valutato nel contesto delle norme di disciplina e delle esigenze di servizio. La giurisprudenza amministrativa, inclusa la pronuncia del TAR, ha spesso sottolineato la necessità di contemperare l’interesse pubblico alla disciplina e alla disciplina militare con i diritti individuali, riconoscendo che motivazioni di esclusione devono essere concrete, proporzionate e coerenti con le finalità del bando.
 
In questo specifico caso, il cambio di valutazione dell’Amministrazione ha reso superflua ogni pronuncia di merito sulla legittimità dell’esclusione, dal momento che l’interesse della ricorrente è stato pienamente soddisfatto. La pronuncia del TAR ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, riconoscendo l’avvenuto mutamento di posizione della pubblica amministrazione e condannando quest’ultima al pagamento delle spese.
 
In conclusione, si può affermare che le norme tecniche e il bando di concorso, pur prevedendo la possibilità di esclusione per tatuaggi visibili, devono essere interpretate e applicate nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, garantendo che le eventuali restrizioni siano motivate da esigenze di disciplina e uniformità, e non da arbitrarietà o discriminazioni. La decisione del TAR evidenzia come un’interpretazione flessibile e corretta delle norme possa portare a un esito favorevole per il candidato, soprattutto quando l’amministrazione stessa rivede il proprio giudizio in senso favorevole.
 
**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.
 

 



 

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