Consiglio di Stato 2026 - Il presente caso riguarda un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un maresciallo dell’Arma dei Carabinieri, segretario provinciale di un’associazione sindacale, che ha rilasciato interviste pubbliche su temi inerenti all’attività delle forze di polizia e alle condizioni della caserma, suscitando un intervento disciplinare da parte del comando. La questione centrale si inserisce nel quadro normativo e giurisprudenziale relativo alla libertà di manifestazione del pensiero dei militari e alle limitazioni imposte dall’ordinamento militare.
1. **Normativa di riferimento e principi costituzionali**
L’art. 1475, comma 2, del Codice dell’ordinamento militare (c.m.), stabilisce il divieto per i militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale e di aderirvi, escludendo così la possibilità di sindacalizzazione come avviene nel settore civile. Tale disposizione riflette la natura gerarchica e neutrale delle forze armate, finalizzata a garantire disciplina, coesione e obiettività nell’esercizio delle funzioni militari. La norma costituisce un limite alla libertà di associazione e di sindacalizzazione, riconoscendo, però, che i militari conservano il diritto di manifestare il proprio pensiero, purché nel rispetto delle norme e dei doveri di disciplina.
2. **Intervento della Corte costituzionale e modifiche normative**
La sentenza n. 120 del 2018 della Corte costituzionale ha modificato l’interpretazione dell’art. 1475, comma 2, c.m., affermando che il divieto di costituzione di associazioni professionali a carattere sindacale può essere superato se sono rispettate le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge, mantenendo invece il divieto di adesione ad altre associazioni sindacali. Ciò significa che i militari, pur non potendo sindacalizzarsi, possono formare associazioni professionali, purché conformi alla legge, e comunque devono rispettare il quadro di disciplina e doveri imposti dall’ordinamento militare.
3. **Limiti alla libertà di manifestazione del pensiero dei militari**
La giurisprudenza di legittimità e amministrativa riconosce che, pur in presenza di un diritto fondamentale come quello di manifestare il proprio pensiero (art. 21 Cost.), tale libertà è soggetta a limiti imposti dalle esigenze di ordine e disciplina militare. In particolare, comportamenti che eccedono il limite della libertà di critica o che si traducono in condotte offensivi o lesive dell’immagine delle forze armate possono essere sanzionati, anche disciplinarmente. La Corte di Cassazione ha ribadito che la critica pubblica può essere esercitata nel rispetto della continenza, della pertinenza e della veridicità, e che il diritto di critica deve essere esercitato in modo corretto e non lesivo.
4. **Applicazione nel caso concreto**
Nel caso di specie, il maresciallo ha rilasciato interviste pubbliche su temi inerenti all’attività dei carabinieri e alle condizioni della caserma, esprimendo opinioni che sono state considerate eccessive o non conformi alla disciplina militare. Il procedimento disciplinare avviato mira a verificare se tali comportamenti abbiano superato i limiti consentiti dalla normativa e dalla giurisprudenza, assumendo quindi un carattere di tutela dell’immagine e dell’ordine interno dell’Arma.
5. **Considerazioni finali**
La differenza tra libertà di manifestare il pensiero e comportamento disciplinarmente rilevante risiede nel rispetto dei limiti stabiliti dall’ordinamento militare, che privilegia la disciplina, la coesione e la neutralità delle forze armate. La libertà di critica e di opinione, pur riconosciuta, deve essere esercitata senza eccedere nei limiti di decoro, pertinenza e veridicità, per non compromettere l’immagine e l’autorità delle forze armate.
**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.
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