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25 settembre 2026

Consiglio di Stato 2026 - Il caso sottoposto all’esame del Consiglio di Stato riguarda la legittimità del diniego di monetizzazione delle ferie maturate e non fruiti dal ricorrente, assistente capo della Polizia Penitenziaria, collocato in quiescenza. La questione centrale si concentra sulla possibilità di trasformare in denaro le ferie che, per motivi vari, non sono state godute, e sulla compatibilità di tale possibilità con i principi costituzionali, comunitari e la normativa di settore.

 

 

 

 

Consiglio di Stato 2026 - Il caso sottoposto all’esame del Consiglio di Stato riguarda la legittimità del diniego di monetizzazione delle ferie maturate e non fruiti dal ricorrente, assistente capo della Polizia Penitenziaria, collocato in quiescenza. La questione centrale si concentra sulla possibilità di trasformare in denaro le ferie che, per motivi vari, non sono state godute, e sulla compatibilità di tale possibilità con i principi costituzionali, comunitari e la normativa di settore.
 
In primo luogo, il Consiglio di Stato ha chiarito che il divieto di monetizzazione delle ferie opera esclusivamente quando il lavoratore rinuncia volontariamente al godimento delle ferie stesse. In altri termini, qualora il dipendente non abbia fruito delle ferie per cause non imputabili alla propria volontà — come ad esempio malattia, infortunio o altre cause di forza maggiore — il diritto alla monetizzazione non può essere precluso. Questa interpretazione deriva dall’orientamento giurisprudenziale consolidato, che riconosce la necessità di tutelare il diritto fondamentale al riposo e alla salute del lavoratore, evitando che la mancata fruizione delle ferie comporti una perdita automatica di tale diritto.
 
Il principio affermato dal Consiglio di Stato è coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, la quale, con la sentenza del 20 luglio 2016 (causa C-341/15), ha interpretato la direttiva 2003/88/CE sul tempo di lavoro, sancendo che il diritto alle ferie annuali retribuite non può essere perso automaticamente a causa di malattia o altre cause di forza maggiore, e che ogni restrizione deve essere interpretata nel rispetto dei principi di protezione della salute e del benessere dei lavoratori.
 
Anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 95/2016, ha ribadito che la normativa nazionale deve conformarsi ai principi fondamentali di tutela del lavoratore, in particolare in relazione al diritto alle ferie, e che il divieto di monetizzazione non può pregiudicare i lavoratori incolpevoli della mancata fruizione delle ferie, come nel caso di malattia o altri impedimenti oggettivi.
 
In ambito di diritto del lavoro pubblico, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per causa imputabile al dipendente, non si può perdere il diritto alla monetizzazione delle ferie maturate, a meno che l’Amministrazione non abbia esplicitamente invitato il dipendente a fruirne, avvertendolo delle conseguenze in caso di mancata adesione. La ordinanza della Cassazione n. 20444/2025 ha sottolineato che l’assenza di tale invito e di tale avviso costituisce un elemento decisivo per riconoscere il diritto alla compensazione economica delle ferie non godute.
 
In conclusione, il ricorso appare fondato perché si riconosce il diritto del lavoratore in quiescenza alla monetizzazione delle ferie maturate e non fruiti, qualora la mancata fruizione non sia stata volontaria o imputabile alla volontà del dipendente stesso. La normativa, la giurisprudenza europea e nazionale convergono nel garantire che il diritto alle ferie non possa essere arbitrariamente limitato o precluso, soprattutto quando la mancata fruizione derivi da cause non imputabili al lavoratore.
 
**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.
 




 

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