Consiglio di Stato, 2026 — Parere favorevole al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e all’equo indennizzo per XXXX ricondotta all’esposizione a uranio impoverito
Il caso
La ricorrente, militare esposta — in ragione del servizio svolto — a uranio impoverito e nanoparticelle di metalli pesanti, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia neoplastica contratta e la conseguente concessione dell’equo indennizzo. L’Amministrazione ha espresso parere favorevole al rigetto del ricorso, contestando l’esistenza di un nesso eziologico certo o altamente probabile tra l’esposizione e la malattia.
Il Collegio respinge tale impostazione. Pur ammettendo che i limiti attuali della scienza non consentano sempre di dimostrare, con certezza o con un elevato grado di probabilità razionale, il rapporto causale tra l’esposizione e la singola XXXX, rileva che il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica alle evidenze epidemiologiche raccolte sui reduci dalle missioni NATO e alle indagini istituzionali, considerando l’esposizione a uranio impoverito quale fattore statisticamente associato all’insorgenza di tumori.
Il quadro normativo e giurisprudenziale
La decisione si inserisce nel solco dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 15 del 7 ottobre 2025, secondo cui, nelle patologie tumorali insorte in militari esposti a uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti durante servizio all’estero o presso poligoni nazionali, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico. Il legislatore ha infatti considerato il rapporto causale come insito nel tipico rischio professionale, attribuendo rilevanza presuntiva alla particolare esposizione.
Tale impostazione non introduce una presunzione assoluta, bensì una presunzione relativa: essa opera quando il militare prova di aver svolto servizio in condizioni ambientali od operative straordinarie, concretamente idonee a esporlo agli agenti nocivi; spetta allora all’Amministrazione fornire la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia.
Il riparto dell’onere della prova
Il punto centrale è la redistribuzione dell’onere probatorio. Il militare non deve dimostrare, caso per caso, il meccanismo biologico attraverso cui l’esposizione ha determinato la XXXX: gli è sufficiente provare l’esposizione a rischio in occasione del servizio e la sussistenza della patologia oncologica.
Sussiste invece in capo all’Amministrazione l’onere di dimostrare che la malattia derivi da una causa estranea al servizio, ossia da una specifica genesi extra-lavorativa. In assenza di tale prova, l’incertezza scientifica residua non può essere scaricata sul militare: essa deve operare a favore del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e, quindi, del diritto all’indennizzo.
La rilevanza delle concause e dell’epigenetica
Il Collegio valorizza inoltre la necessità di considerare, nelle condizioni di incertezza scientifica, l’eventuale interazione tra più concause. L’Amministrazione non può limitarsi a invocare genericamente l’esistenza di altre possibili origini della patologia: deve dimostrare l’irrilevanza dell’esposizione all’uranio impoverito, anche alla luce dei criteri offerti dall’epigenetica, ossia dello studio delle modificazioni dell’espressione genica non imputabili a variazioni della sequenza del DNA.
Tale impostazione evita che la molteplicità delle possibili cause — tipica delle patologie oncologiche — si traduce in una automatica esclusione della responsabilità professionale. Al contrario, la presenza di concause richiede un’accertata dimostrazione della loro efficacia causale esclusiva o preponderante, onere che grava sulla parte che contesta la presunzione legale.
La presunzione operante nel caso
Nel caso esaminato, la ricorrente ha fornito la prova degli elementi richiesti secondo i principi dell’Adunanza plenaria: servizio in condizioni di esposizione rilevante e insorgenza di patologia neoplastica. L’Amministrazione, invece, non ha dato prova della specifica origine extra-lavorativa della malattia né ha dimostrato l’irrilevanza causale dell’esposizione professionale.
Ne discende che la presunzione relativa di nesso causale deve ritenersi operante. L’insufficienza della prova amministrativa determina, pertanto, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità e il diritto della ricorrente all’equo indennizzo.
Conseguenze sul piano del giudizio
Il Collegio ritiene fondata la censura e conclude che il ricorso debba essere accolto. In sede consultiva, esprime il parere che il ricorso stesso debba essere accolto, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di riesaminare la posizione della ricorrente alla luce del corretto riparto probatorio e di valutare la concessione dell’equo indennizzo.
La decisione rafforza la tutela del personale militare esposto a rischi ambientali e tecnologici straordinari, affermando che la tutela risarcitoria non può essere vanificata dalla difficoltà probatoria insita nelle patologie a genesi multifattoriale. Il criterio adottato è quello di una causalità giuridicamente presunta, superabile solo da una prova specifica e concreta di estraneità della patologia al servizio.
Nota: Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.
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