Con la sentenza n. 186 del 2026, depositata il 5 novembre 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato **non fondate** le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 131-bis, terzo comma, c.p., nella parte in cui esclude la non punibilità per particolare tenuità del fatto per l’oltraggio a pubblico ufficiale commesso nei confronti di appartenenti alle forze di pubblica sicurezza o alla polizia giudiziaria nell’esercizio delle funzioni.
## Il quesito rimesso alla Consulta
Le questioni erano state sollevate dal Tribunale di Ancona, dal Tribunale di Brescia e dalla Corte d’appello di Firenze in tre procedimenti concernenti condotte offensive rivolte a militari e agenti durante l’espletamento di compiti istituzionali.
I giudici rimettenti muovevano dalla riscrittura dell’art. 131-bis c.p. operata dalla riforma Cartabia e dalla sentenza n. 172 del 2025, con cui la Consulta aveva esteso l’applicabilità della particolare tenuità ai delitti di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e di resistenza a pubblico ufficiale, ex artt. 336 e 337 c.p., commessi a danno di forze di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.
Ne derivava, secondo i rimettenti, una **disparità di trattamento apparentemente irragionevole**: l’esimente era applicabile a reati più gravi, fondati su violenza o minaccia, mentre restava esclusa per l’oltraggio, normalmente meno grave sotto il profilo edittale. Veniva inoltre prospettata una violazione dell’art. 27, terzo comma, Cost., perché l’impossibilità di accedere alla causa di non punibilità sarebbe risultata incompatibile con la funzione rieducativa della pena.
## La decisione della Corte
La Corte ha respinto la censura, ribadendo anzitutto che le scelte legislative in materia di cause di non punibilità sono sindacabili solo ove affette da **manifesta irragionevolezza**. Il sindacato di costituzionalità richiede inoltre una comparazione tra fattispecie effettivamente omogenee, mentre l’oltraggio non presenta, a giudizio della Consulta, la medesima struttura dei reati assunti a termine di confronto.
Pur condividendo con gli artt. 336, 337 e 338 c.p. la finalità di salvaguardare il regolare svolgimento della funzione pubblica, l’oltraggio tutela un bene giuridico diverso: **l’onore e il prestigio del pubblico ufficiale**, anziché la sua libertà morale o incolumità fisica.
La differenza riguarda anche la condotta tipica. Nei reati di violenza, minaccia o resistenza l’agente coarta la volontà altrui mediante forza o prospettazione di un male ingiusto; nell’oltraggio, invece, manca tale elemento coartativo e la rilevanza penale è ancorata alla lesione dell’onore e del prestigio della funzione.
## Il rilievo della dimensione pubblica
Il passaggio decisivo della pronuncia riguarda la natura dell’offesa arrecata all’amministrazione. Mentre i reati richiamati dai rimettenti sono reati di pericolo, l’oltraggio richiede la consumazione di un evento lesivo: l’offesa all’onore e al prestigio dell’amministrazione attraverso quella arrecata al funzionario.
La Corte sottolinea che, nella formulazione vigente, il reato di oltraggio è integrato solo quando la condotta offensiva è percepita da più persone in un luogo pubblico o aperto al pubblico, nel contesto dell’atto d’ufficio e a causa o nell’esercizio della funzione. L’offesa deve quindi travalicare la sfera bilaterale del rapporto tra autore e vittima e proiettarsi su un piano sociale e funzionale.
Da ciò discende il peculiare disvalore del fatto: la condotta offensiva, resa pubblica, determina una **perdita di credibilità dell’amministrazione** e pregiudica il suo buon andamento agli occhi della collettività. Tale dimensione pubblica giustifica, per la Consulta, la scelta del legislatore di riservare una protezione rafforzata all’agente pubblico e di escludere l’applicazione della particolare tenuità.
## Confronto con la sentenza n. 172/2025
La pronuncia non ridimensiona la sentenza n. 172 del 2025, ma ne circoscrive il perimetro applicativo. In quel precedente la Corte aveva ritenuto irragionevole escludere la particolare tenuità per violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, poiché tali reati erano strutturalmente omogenei al più grave reato di cui all’art. 338 c.p., pur essendone esclusi.
Nella sentenza n. 186/2026, invece, la Consulta ritiene che l’oltraggio non possa essere omologato a quelle fattispecie: la diversità del bene protetto, dell’elemento oggettivo e della natura dell’offesa impedisce di dedurre dall’applicabilità dell’esimente ai reati più gravi un obbligo di estenderla all’oltraggio.
## Rilievo pratico
Sul piano operativo, la decisione chiude — almeno nella prospettiva di costituzionalità — la possibilità di invocare l’art. 131-bis c.p. per l’oltraggio commesso a danno di appartenenti alle forze di pubblica sicurezza o della polizia giudiziaria nell’esercizio delle funzioni. La valutazione della modesta offensività concreta non può dunque tradursi in una declaratoria di non punibilità per particolare tenuità.
Resta tuttavia rilevante il comportamento successivo dell’imputato. L’art. 341-bis, quarto comma, c.p. prevede l’estinzione del reato se, prima del giudizio, l’imputato ripara interamente il danno mediante risarcimento sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza.
Tale rimedio non equivale alla particolare tenuità: non incide sulla sussistenza del reato né sulla sua configurabilità, ma offre un meccanismo speciale di estinzione fondato sulla riparazione del danno e sulla resipiscenza dell’autore. La Corte lo richiama proprio per evidenziare che l’ordinamento conserva uno strumento per valorizzare, in concreto, condotte successivamente riparate o caratterizzate da minore offensività.
## Osservazioni critiche
La sentenza adotta un impianto rigorosamente teleologico: la protezione rafforzata dell’onore funzionale dell’amministrazione, quando l’offesa abbia pubblica visibilità, viene ritenuta idonea a giustificare un trattamento differenziato rispetto ai reati contro l’incolumità o la libertà del pubblico ufficiale.
Sul piano sistematico, la decisione conferma che la particolare tenuità non opera come principio generale automaticamente estensibile a tutte le fattispecie meno gravi, ma come istituto delimitato dal legislatore e sindacabile solo nel caso di irragionevolezza manifesta.
Sul piano applicativo, la pronuncia riduce gli spazi difensivi nel giudizio per oltraggio nei confronti di forze dell’ordine, ma non esaurisce le possibilità di difesa: restano verificabili l’atipicità della condotta, l’assenza della percezione dell’offesa da parte di più persone, l’estraneità al contesto dell’atto d’ufficio, nonché la sussistenza dei presupposti per l’estinzione ex art. 341-bis, quarto comma, c.p.
**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.
La Corte nega la disparità irragionevole perché il confronto invocato dai rimettenti non mette a paragone fattispecie omogenee: l’oltraggio e i reati di violenza, minaccia o resistenza condividono solo una finalità generale, ma differiscono per bene protetto, struttura della condotta e natura dell’offesa.
## Il canone del confronto
La Corte parte da un principio consolidato: nel sindacato ex art. 3 Cost. sulle scelte legislative in materia di cause di non punibilità, il confronto è ammissibile solo tra casistiche omogenee. Se le fattispecie non presentano tale omogeneità, la comparazione è improponibile e non può fondare un vizio di irragionevolezza.
Il giudice costituzionale non verifica dunque se l’oltraggio sia, in astratto, meno grave sotto il profilo della pena; verifica se possa essere assimilato, nella struttura tipica e nella portata offensiva, ai reati assunti come termini di raffronto.
## Perché il precedente n. 172/2025 non si estende
La sentenza n. 172 del 2025 aveva dichiarato illegittima l’esclusione della particolare tenuità per i delitti di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e di resistenza a pubblico ufficiale, commessi a danno di forze di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. La ragione era che tali reati erano omogenei al più grave delitto di violenza o minaccia a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ex art. 338 c.p.: tutti richiedevano violenza o minaccia e perseguivano la finalità di alterare l’azione amministrativa.
Quell’omogeneità era rafforzata dal fatto che l’art. 338 c.p. prevede una forbice edittale più severa proprio perché la violenza o minaccia è diretta contro un collegio ovvero contro un suo componente quale proiezione del collegio. La Corte aveva quindi concluso che escludere l’esimente per i reati meno gravi, pur strutturalmente identici, fosse manifestamente incongruo.
Nella sentenza n. 186/2026 la Corte ritiene che questo ragionamento non sia trasponibile all’oltraggio: il precedente si fondava su una relazione di omogeneità strutturale tra artt. 336, 337 e 338 c.p., mentre l’oltraggio presenta una diversa architettura normativa.
## Differenza del bene giuridico
Il primo elemento di disomogeneità riguarda il bene giuridico. L’oltraggio tutela l’onore e il prestigio del pubblico ufficiale e, attraverso di esso, l’immagine e la credibilità dell’amministrazione; i reati di violenza, minaccia e resistenza tutelano invece la libertà morale e l’incolumità fisica del funzionario.
Non basta quindi la comune finalità di salvaguardare il regolare svolgimento della funzione pubblica. Quella finalità è condivisa, ma le fattispecie la realizzano attraverso lesioni di beni diversi e con modalità offensive non equivalenti.
## Differenza della condotta tipica
La Corte rileva inoltre una diversità nell’elemento oggettivo. Nei reati ex artt. 336, 337 e 338 c.p. l’agente esercita una coartazione dell’altrui volontà mediante violenza o minaccia, cioè mediante la prospettazione di un male ingiusto dipendente dalla sua volontà.
Nell’oltraggio, invece, manca questo elemento coartativo: la condotta consiste nell’offesa all’onore e al prestigio del funzionario. La diversità non è meramente graduale, ma riguarda il nucleo stesso della fattispecie.
## Reato di pericolo e reato di evento
Il terzo argomento, definito dalla Corte il più rilevante, riguarda la natura dell’offesa all’azione amministrativa. I reati richiamati dai rimettenti sono reati di pericolo: si consumano indipendentemente dal risultato, poiché non occorre che la violenza o la minaccia abbiano effettivamente impedito l’atto d’ufficio.
L’oltraggio è invece un reato di evento: richiede la consumazione dell’offesa all’onore e al prestigio dell’amministrazione, derivante dall’offesa arrecata al funzionario. La lesione non è quindi soltanto potenziale o astrattamente idonea a turbare la funzione, ma deve effettivamente realizzarsi.
## Il ruolo della pubblicità dell’offesa
La Corte valorizza il requisito della percezione dell’offesa da parte di più persone. Il reato di oltraggio è integrato solo quando la condotta offensiva è posta in essere mentre il pubblico ufficiale compie un atto doveroso, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, e l’offesa è obiettivamente percepita da più astanti.
Questo requisito esclude dalla rilevanza penale le condotte che restano confinate nella sfera bilaterale tra autore e funzionario, anche se dirette a ostacolare o impedire l’atto d’ufficio. Il legislatore ha dunque selezionato come penalmente rilevante l’offesa che si diffonde all’esterno e coinvolge un contesto sociale allargato.
## La ratio della disparità
Per la Corte, l’esclusione dell’oltraggio dall’ambito della particolare tenuità si giustifica con la dimensione funzionale e sociale del pregiudizio. L’offesa pubblica non colpisce soltanto la dignità individuale dell’agente: incide sull’immagine dell’amministrazione e sul suo buon andamento, producendo una perdita di credibilità agli occhi della collettività.
In questa prospettiva, la scelta legislativa appare come l’individuazione discrezionale di un bene giuridico complesso — l’onore funzionale dell’amministrazione nella sua visibilità sociale — ritenuto meritevole di speciale protezione. Poiché tale scelta non è manifestamente irragionevole, la Corte non può sostituirsi al legislatore.
## Il correttivo della riparazione
La Corte aggiunge un argomento di bilanciamento: l’ordinamento prevede, per l’oltraggio, una causa speciale di estinzione ex art. 341-bis, quarto comma, c.p., se l’imputato ripara interamente il danno prima del giudizio mediante risarcimento sia verso la persona offesa sia verso l’ente di appartenenza.
Questo rimedio non reintroduce la particolare tenuità, ma consente di dare rilievo alla riparazione del pregiudizio e alla resipiscenza dell’autore. La Corte lo utilizza per mostrare che il legislatore ha già previsto uno strumento specifico per valorizzare la minore offensività concreta emersa dal comportamento successivo.
## Sintesi del ragionamento
| Profilo | Oltraggio, art. 341-bis c.p. | Artt. 336, 337 e 338 c.p. |
|---|---|---|
| Bene tutelato | Onore e prestigio del funzionario e credibilità dell’amministrazione. | Libertà morale e incolumità fisica del pubblico ufficiale. |
| Elemento della condotta | Offesa al prestigio della funzione. | Violenza o minaccia, cioè coartazione della volontà. |
| Natura del reato | Reato di evento: deve realizzarsi l’offesa. | Reato di pericolo: la consumazione non richiede l’impedimento dell’atto. |
| Rilevanza della pubblicità | Essenziale: l’offesa deve essere percepita da più persone. | Non è un requisito strutturale equivalente. |
| Esito costituzionale | Esclusione della particolare tenuità non irragionevole. | Esclusione dichiarata illegittima dalla sentenza n. 172/2025. |
**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.
SENTENZA N. 186
ANNO 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da:
Presidente: Giovanni AMOROSO;
Giudici: Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, del codice penale, promossi dal Tribunale ordinario di Ancona, sezione penale, in composizione monocratica, con ordinanza del 22 gennaio 2026, dal Tribunale ordinario di Brescia, sezione terza penale e del riesame, in composizione monocratica, con ordinanza del 23 febbraio 2026 e dalla Corte d’appello di Firenze, sezione prima penale, con ordinanza del 12 marzo 2026, rispettivamente iscritte ai numeri 38, 45 e 57 del registro ordinanze 2026 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 11, 12 e 16, prima serie speciale, dell’anno 2026.
Udito nella camera di consiglio del 5 ottobre 2026 il Giudice relatore Roberto Nicola Cassinelli;
deliberato nella camera di consiglio del 5 ottobre 2026.
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 22 gennaio 2026, iscritta al n. 38 del registro ordinanze 2026, il Tribunale ordinario di Ancona, sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, del codice penale (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), nella parte in cui stabilisce che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto previsto dall’art. 341-bis cod. pen. (Oltraggio a pubblico ufficiale), quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni.
1.1.– Il rimettente premette di dover giudicare della condotta di A. S., imputato del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale perché il 27 maggio 2021, nel corso di un controllo circa il rispetto delle prescrizioni anti-COVID 2019 effettuato su un treno, in presenza delle altre persone che occupavano lo scompartimento, aveva rivolto espressioni offensive nei confronti di un sottufficiale della Guardia di finanza che gli stava irrogando una sanzione per il mancato uso della mascherina protettiva.
Ritenuta la sussistenza dei fatti oggetto di imputazione, il giudice a quo rileva tuttavia la particolare tenuità dell’offesa, poiché l’imputato – ultrasettantenne, senza fissa dimora e bisognoso di assistenza sociale – aveva agito con dolo d’impeto, ma si era prontamente tranquillizzato e, dopo alcuni giorni, aveva inviato all’ufficiale di pubblica sicurezza una lettera di scuse scritta di suo pugno; lo stesso, inoltre, risultava gravato da solo precedente per reato della stessa indole.
1.2.– Ciò posto in ordine alla rilevanza delle questioni, il rimettente assume poi, quanto alla non manifesta infondatezza, che l’inapplicabilità dell’esimente al reato di oltraggio a pubblico ufficiale violerebbe il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. sotto il profilo della comparazione con il reato di cui all’art. 338 cod. pen. (Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti) – al quale l’esimente si applica, in quanto è punito con pena non superiore nel minimo a due anni – e con i reati di cui agli artt. 336 (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 337 cod. pen. (Resistenza a un pubblico ufficiale), ai quali, ove commessi in danno di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, l’esimente è applicabile per effetto della sentenza n. 172 del 2025 di questa Corte, che ha ritenuto manifestamente irragionevole la previsione della loro inescusabilità proprio in quanto l’esimente è invece applicabile al reato di cui all’art. 338 cod. pen., quantunque a essi omogeneo, ma più grave.
Di tale pronunzia, l’ordinanza richiama l’impianto argomentativo, assumendone la sovrapponibilità alla presente fattispecie; e ciò in quanto, con le ipotesi di reato poste in comparazione, il codice penale avrebbe «delinea[to] un climax ascendente di gravità di condotte volte a perturbare (o financo impedire) l’attività dei pubblici ufficiali, che ha, alla base, il reato di oltraggio e, al vertice, quello di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi componenti, passando, quali termini intermedi, per la violenza o minaccia e la resistenza a un pubblico ufficiale».
Sarebbe irragionevole, pertanto, la scelta legislativa di mantenere l’inescusabilità dell’oltraggio a fronte dell’applicabilità dell’esimente alle più gravi ipotesi delittuose richiamate; e da tale distonia normativa deriverebbe anche un vulnus alla finalità rieducativa della pena, di cui all’art. 27, terzo comma, Cost., poiché il condannato finirebbe per non percepire come "giusta” la sanzione, considerato che gli autori di reati omogenei e più gravi possono invece ottenere l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
2.– Con ordinanza del 23 febbraio 2026, iscritta al n. 45 del registro ordinanze 2026, il Tribunale ordinario di Brescia, sezione terza penale e del riesame, in composizione monocratica, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della stessa disposizione, in riferimento all’art. 3 Cost.
Il giudizio principale concerne l’imputazione di oltraggio a pubblico ufficiale formulata nei confronti di S. B., il quale, mentre si trovava all’interno di un supermercato, in compagnia di una persona fermata dai Carabinieri nell’atto di allontanarsi dopo il furto di alcuni articoli, aveva rivolto espressioni offensive nei confronti di un militare dell’Arma, alla presenza di altri clienti.
Secondo il rimettente, tale condotta, idonea a integrare la fattispecie contestata, sarebbe contraddistinta da particolare tenuità, in quanto sorretta da dolo d’impeto e consistita in espressioni ingiuriose di modesta portata offensiva, pronunziate in presenza di poche persone; l’imputato, inoltre, non risulta gravato da precedenti per reati della stessa indole.
2.1.– Anche questa seconda ordinanza denunzia un contrasto con il principio di ragionevolezza.
Richiamando la già citata sentenza n. 172 del 2025 di questa Corte, il rimettente ne evidenzia l’esito del diverso trattamento, quanto all’applicazione dell’esimente, fra il reato di oltraggio a pubblico ufficiale e quelli di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen.; e ciò benché tali ultimi siano omogenei al primo – in quanto ne condividono il bene giuridico protetto, l’elemento oggettivo della condotta violenta e la finalità di questa a impedire il compimento di un atto d’ufficio da parte del pubblico ufficiale – e più gravi, perché caratterizzati da una graduazione crescente di intensità dell’offesa.
3.– Con ordinanza del 12 marzo 2026, iscritta al n. 57 del registro ordinanze 2026, la Corte d’appello di Firenze, sezione prima penale, ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale.
Il Collegio giudicante premette di dover decidere sull’appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza con la quale il Tribunale ordinario di Pistoia ha assolto G. P. dal reato di cui all’art. 341-bis cod. pen., ritenuta applicabile l’esimente di cui all’art. 131-bis del medesimo codice.
L’imputato, in particolare, aveva rivolto espressioni ingiuriose nei confronti di due agenti della Polizia di Stato, intervenuti per identificarlo dopo averlo sorpreso a litigare con un’altra persona alla fermata di un autobus sulla pubblica via, in presenza di diversi astanti; il Tribunale aveva ravvisato la particolare tenuità dell’offesa in considerazione del fatto che l’imputato aveva poi manifestato le proprie scuse agli agenti offesi, e l’impugnazione del pubblico ministero si fondava sulla lettera della norma censurata, che esclude espressamente l’applicabilità dell’esimente al reato di oltraggio, quando commesso in danno di un agente di pubblica sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni.
3.1.– In termini corrispondenti a quanto già evidenziato nelle prime due ordinanze, il rimettente richiama il precedente di questa Corte, per effetto del quale evidenzia che la causa di non punibilità è oggi applicabile a reati più gravi in danno dell’agente pubblico e, viceversa, esclusa per un reato meno grave.
Considerato in diritto
4.– Con tre ordinanze di analogo contenuto, rispettivamente iscritte ai numeri 38, 45 e 57 reg. ord. del 2026, il Tribunale di Ancona, sezione penale, in composizione monocratica, il Tribunale di Brescia, sezione terza penale e del riesame, in composizione monocratica, e la Corte d’appello di Firenze, sezione prima penale, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui stabilisce che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto previsto dall’art. 341-bis cod. pen. e il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni.
Le ordinanze di rimessione denunziano il contrasto della disposizione censurata con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., evidenziando che, a seguito della sentenza n. 172 del 2025 di questa Corte, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è oggi applicabile ai delitti di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen., ove commessi in danno di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, quantunque tali delitti siano omogenei al delitto di oltraggio e anzi più gravi di esso, venendosi così a configurare un’irrazionale disparità di trattamento.
Il Tribunale di Ancona, inoltre, estende la comparazione al delitto di cui all’art. 338 cod. pen. (Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti), assumendo che si tratterebbe di delitto omogeneo a quello di oltraggio e caratterizzato da maggiore gravità, e desume dalla manifesta irragionevolezza della disposizione censurata anche un vulnus alla funzione rieducativa della pena, di cui all’art. 27, terzo comma, Cost.
5.– I tre giudizi vanno riuniti, poiché hanno a oggetto la medesima disposizione, censurata sulla base di argomentazioni parzialmente coincidenti.
6.– Le questioni non sono fondate.
6.1.– Le ordinanze di rimessione si innestano sull’impianto argomentativo della sentenza n. 172 del 2025 di questa Corte, con la quale la norma censurata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui stabilisce che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i delitti previsti dagli artt. 336 e 337 cod. pen., ove commessi in danno di un ufficiale o di un agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.
In questa pronunzia, in particolare, premesso che le scelte del legislatore relative all’ampiezza applicativa delle cause di non punibilità sono sindacabili soltanto per irragionevolezza manifesta (sentenza n. 30 del 2021), si è ravvisato tale vizio nel diverso trattamento, quanto all’applicabilità dell’esimente per la particolare tenuità del fatto, che la disposizione di cui all’art. 131-bis cod. pen. riserva al reato di cui all’art. 338 cod. pen., commesso in danno di un collegio, fattispecie per tale ragione più grave di quella che configura i due reati che ne sono invece esclusi.
A tanto questa Corte è addivenuta mediante un confronto tra le fattispecie e la loro specifica portata offensiva, che si riverbera sul corrispondente trattamento sanzionatorio.
In questo senso, la sentenza n. 172 del 2025 ha osservato che i reati di cui agli artt. 336, primo comma e 337, primo comma, cod. pen. «hanno quali elementi costitutivi l’uso della violenza o minaccia in danno del pubblico ufficiale e la finalità di alterazione dell’azione amministrativa» e che «[i] medesimi elementi sono propri della figura delittuosa di cui all’art. 338 cod. pen., con la specificità che la violenza o minaccia è qui rivolta ai danni di un’autorità pubblica costituita in collegio, il che giustifica una forbice edittale più severa», anche ove la condotta «sia tenuta contro singoli componenti del corpo politico, amministrativo o giudiziario, ma sempre in quanto il singolo è proiezione del collegio, quindi ancora in un contesto di maggiore gravità» (Considerato in diritto, punto 3.2.1.).
Così definita la relazione tra le fattispecie, in termini che individuano come più grave quella prevista dall’art. 338 cod. pen., questa Corte ha dedotto che la scelta del legislatore di disconoscere tale relazione agli effetti della particolare tenuità del fatto appariva manifestamente incongrua.
7.– Queste considerazioni, tuttavia, non sono estensibili al raffronto fra le richiamate fattispecie e il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, per il quale la disposizione censurata non consente l’applicazione della causa di non punibilità.
7.1.– Per costante giurisprudenza costituzionale, il giudizio comparativo tra fattispecie normative, finalizzato a verificare la non manifesta irragionevolezza delle scelte del legislatore – quale, nella specie, quella concernente l’applicazione di una causa di non punibilità – deve avere a oggetto casistiche omogenee, risultando altrimenti improponibile la stessa comparazione (sentenze n. 90 del 2025, n. 120 del 2023, n. 156 del 2020, n. 282 del 2010 e n. 161 del 2009).
Le fattispecie indicate dai rimettenti nella prospettiva dell’art. 3 Cost. non presentano tale, necessaria, omogeneità.
7.2.– In primo luogo, se è vero che, come evidenziato dai rimettenti, il delitto di cui all’art. 341-bis cod. pen. condivide con le fattispecie assunte a tertia comparationis la direzione finalistica della condotta, nella misura in cui essa è volta ad alterare il regolare svolgimento di una pubblica funzione, è altrettanto vero che nell’un caso il bene protetto è rappresentato dall’onore e dal prestigio del funzionario, negli altri dalla libertà morale e dall’incolumità fisica di questi.
Differiscono, conseguentemente, anche gli elementi della condotta tipica.
Nei reati di cui agli artt. 336, 337 e 338 cod. pen., infatti, l’agente pone in essere una coartazione dell’altrui volontà, mediante un’azione violenta o la prospettazione di un male ingiusto che dipende dalla volontà propria; elementi, questi, del tutto estranei alla condotta tipica del reato di oltraggio.
Ancora, e soprattutto, le fattispecie differiscono per la tipologia dell’offesa arrecata all’azione amministrativa.
I reati addotti come tertia sono infatti reati di pericolo; essi, in quanto finalizzati a tutelare la libertà del funzionario nell’espletamento dei suoi doveri, si consumano indipendentemente dall’effetto raggiunto dall’azione delittuosa, non essendo necessario che quest’ultima abbia effettivamente impedito il compimento dell’atto del pubblico ufficiale.
Nell’oltraggio a pubblico ufficiale è invece necessario che si realizzi l’evento lesivo, cioè l’offesa all’onore e al prestigio dell’amministrazione, in ragione di quella arrecata al suo funzionario.
8.– Il modo in cui si manifesta l’offesa tipica del reato di cui all’art. 341-bis cod. pen. è reso evidente dalla formulazione con la quale tale fattispecie è stata reintrodotta nell’ordinamento, a opera dell’art. 1, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica).
Come questa Corte ha precisato, infatti, il reato è oggi «integrato solo se la condotta offensiva [è] posta in essere nel momento in cui il pubblico ufficiale sta compiendo un atto doveroso del suo ufficio e quindi laddove è massimo il danno che tale condotta può arrecare» (sentenza n. 166 del 2024).
In questo senso, secondo quanto afferma la giurisprudenza di legittimità, «ciò che viene riprovato dall’ordinamento non è la mera lesione in sé dell’onore e della reputazione del pubblico ufficiale, quanto la conoscenza di tale violazione da parte di un contesto soggettivo allargato a più persone presenti al momento dell’azione, da compiersi in un ambito spaziale specificato come luogo pubblico o aperto al pubblico e in contestualità con il compimento dell’atto dell’ufficio ed a causa o nell’esercizio della funzione pubblica» (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 12 febbraio-3 aprile 2014, n. 15367).
8.1.– La scelta del legislatore qui in discussione ha escluso dall’area della rilevanza penale, proprio perché ritenute inoffensive del prestigio del pubblico ufficiale nell’ambito di una determinata comunità, tutte le condotte che, pur se volte a ostacolare o impedire il compimento dell’atto doveroso, non si diffondono all’esterno, restando confinate alla dimensione soggettiva del rapporto fra l’autore e la vittima dell’offesa.
Il rilievo di tale circostanza costituisce elemento decisivo nell’ottica dell’invocato scrutinio di ragionevolezza.
8.2.– L’inclusione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale nel novero di quelli per i quali l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità è infatti riconducibile alla dimensione funzionale e sociale del pregiudizio che esso arreca all’immagine dell’amministrazione e al suo buon andamento.
Lo stringente requisito della pubblicità dell’offesa, che diviene penalmente rilevante solo quando l’offesa stessa è obiettivamente percepita da più persone, connota infatti tale pregiudizio in termini di peculiare disvalore, consistente nella perdita di credibilità per l’amministrazione, che inevitabilmente ne deriva.
In questi termini, allora, appare non irragionevole la scelta del legislatore di escludere il reato di oltraggio a pubblico ufficiale dall’ambito di applicazione dell’esimente, che, come già osservato da questa Corte in fattispecie analoga, è corrispondente «all’individuazione discrezionale di un bene giuridico complesso, ritenuto meritevole di speciale protezione» (sentenza n. 30 del 2021).
9.– Da ultimo, mette conto rilevare che, laddove al pregiudizio così arrecato l’autore del reato abbia posto rimedio, il legislatore ha previsto una causa speciale di estinzione del reato, nei termini stabiliti dall’art. 341-bis, quarto comma, cod. pen.
Tale disposizione stabilisce infatti che il reato si estingue ove «l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima».
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui si riferisce all’art. 341-bis dello stesso codice, sollevate, in riferimento complessivamente agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Ancona, sezione penale, in composizione monocratica, dal Tribunale ordinario di Brescia, sezione terza penale e del riesame, in composizione monocratica, e dalla Corte d’appello di Firenze, sezione prima penale, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Roberto Nicola CASSINELLI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2026
La versione anonimizzata è conforme, nel testo, all'originale
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