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05 novembre 2026

Consiglio di Stato 2026 - *Beneficio stipendiale per infermità da causa di servizio: natura costitutiva del riconoscimento formale e irrilevanza dei ritardi amministrativi ai fini della retrodatazione*

 

 

 





Consiglio di Stato 2026 - *Beneficio stipendiale per infermità da causa di servizio: natura costitutiva del riconoscimento formale e irrilevanza dei ritardi amministrativi ai fini della retrodatazione*
 
## Il caso e la questione
 
La controversia concerne l’interpretazione dell’art. 1801 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), che attribuisce al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare un beneficio stipendiale, una sola volta e nel valore massimo, in caso di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità rientrante nelle categorie della tabella A allegata al d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915. 
 
Il capitano di fregata ricorrente aveva presentato istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio nel 2004; la Commissione medico ospedaliera aveva certificato l’infermità già nel gennaio 2005, ma il formale riconoscimento era sopraggiunto soltanto il 13 marzo 2012, dopo il parere vincolante del Comitato di verifica per le cause di servizio. Sopravvenuto un aggravamento, nel 2015 l’Amministrazione aveva quantificato il beneficio in euro 422,97 annui lordi, ancorandolo allo stipendio in godimento alla data del riconoscimento formale del 2012 e con decorrenza economica dal 1° gennaio 2015. 
 
Il T.A.R. Lazio aveva accolto parzialmente il ricorso del militare, ritenendo che la base di calcolo dovesse essere retrodatata alla presentazione dell’istanza, poiché i rilevanti ritardi procedimentali non potevano gravare sul richiedente. Il Ministero della Difesa ha proposto appello, sostenendo che il diritto al beneficio sorge soltanto con la formalizzazione del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. 
 
## I principi affermati
 
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, ribadendo che il diritto al beneficio ex art. 1801 C.O.M. sorge **solo con l’atto formale di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio**. I ritardi nell’espletamento del procedimento, per quanto censurabili, non consentono di retrodatare il diritto a un momento anteriore al suo giuridico sorgere. 
 
La Sezione fonda tale conclusione sulla natura **costitutiva** della “certazione” amministrativa, chiarita dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 13 e n. 207 del 2024. Il diritto richiede due elementi costitutivi: l’infermità, accertata dalla Commissione medico ospedaliera, e il suo nesso causale o concausale con il servizio, verificato dal Comitato di verifica per le cause di servizio. Solo il successivo provvedimento formale dell’Amministrazione, che recepisce tali pareri vincolanti, determina l’insorgenza del diritto alla corresponsione della posta economica aggiuntiva. 
 
Ne consegue che l’accertamento medico dell’infermità, pur essendo un antecedente necessario, non è di per sé idoneo a produrre effetti economici: senza la “certazione costitutiva” del nesso eziologico, manca l’elemento che giustifica il ristoro per la menomazione subita nell’assolvimento del dovere militare. 
 
## Natura ed estensione del beneficio
 
L’art. 1801 C.O.M. prevede un beneficio pari al 2,50% dello stipendio per infermità comprese tra la I e la VI categoria e al 1,25% per quelle tra la VII e la VIII categoria; si tratta di una posta aggiuntiva, non riassorbibile e non rivalutabile. 
 
Il Collegio richiama altresì la sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1801 nella parte in cui subordinava il beneficio al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio **in costanza di rapporto di impiego**. Tale condizione è stata ritenuta irragionevole, perché poteva escludere dal beneficio il militare già in congedo nonostante fossero integrati i reali presupposti del diritto: l’infermità e la sua derivazione dal servizio. 
 
Tale pronuncia, tuttavia, non modifica il momento di insorgenza del diritto: essa elimina il requisito della permanenza del rapporto di impiego al momento del riconoscimento, ma conferma che il diritto sorge con l’accertamento costitutivo della dipendenza da causa di servizio. 
 
## Profilo intertemporale
 
Il Consiglio di Stato conferma inoltre l’applicabilità dell’art. 1801 C.O.M. *ratione temporis*, perché il diritto è sorto con il riconoscimento formale intervenuto nel 2012, successivamente all’entrata in vigore del Codice dell’ordinamento militare. Il principio *tempus regit actum* va dunque riferito al momento dell’effettiva insorgenza del diritto, non alla data di presentazione dell’istanza né alla data della diagnosi medica. 
 
La previgente disciplina degli artt. 117 e 120 del r.d. 31 dicembre 1928, n. 3458 — che prevedeva l’abbreviazione dell’anzianità di servizio per mutilati e invalidi di guerra o per causa di servizio — costituisce l’antecedente storico dell’attuale beneficio, ma non è applicabile al caso in cui il diritto si è perfezionato sotto il vigore del C.O.M. 
 
## Rilievi sulla motivazione amministrativa
 
Quanto ai vizi formali denunciati dal militare, il Consiglio di Stato rileva che refusi e imprecisioni presenti negli atti dispositivi non erano idonei a falsare la ricostruzione fattuale o a rendere lacunosa la motivazione. L’atto impugnato, di secondo livello, si limitava infatti a definire la controversia interna su normativa applicabile, decorrenza e importo, senza contestare l’*an* della spettanza. 
 
Il Collegio precisa che il mero *lapsus calami*, ove palesemente irrilevante per il contenuto e l’intellegibilità dell’atto, non richiede una formale rettifica. Inoltre, la mancata autoqualificazione di un provvedimento come atto di autotutela non pregiudica il suo inquadramento, che deve desumersi dalla sostanza e dal potere effettivamente esercitato. 
 
## Portata pratica
 
La decisione delinea un criterio rigoroso: **la data rilevante per il sorgere del diritto è quella del provvedimento formale di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio**, non quella dell’istanza, della diagnosi sanitaria o del parere della C.M.O. Il ritardo amministrativo può eventualmente fondare rimedi risarcitori o altre tutele per l’inadempimento, ma non giustifica la retrodatazione degli effetti economici del beneficio. 
 
Al tempo stesso, la sentenza conferma che il beneficio spetta anche al militare in congedo, ove l’infermità sia riconducibile a causa di servizio, in attuazione della sentenza costituzionale n. 13/2024. 
 
**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.
 

 

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