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16 febbraio 2026
Tar 2026 - Il presente provvedimento del TAR, con riferimento al ricorso impugnatorio avverso il provvedimento prot. n. D-OMISSIS-EP PROT. X, analizza una fattispecie tipica di contestazione di un atto amministrativo in materia di assegnazioni temporanee del personale della Polizia di Stato, ai sensi dell’art. 42 bis del D. Lgs. n. 151/2001.
Tar 2025 - Il presente caso riguarda un ricorso proposto dal Sig. -OMISSIS-, Maresciallo dell’Aeronautica Militare, che ha prestato servizio presso la base di -OMISSIS- tra determinati periodi e che sostiene di aver contratto una patologia correlata all’esposizione a gas radon e radiazioni ionizzanti durante il servizio militare. La controversia si focalizza sulla presunta responsabilità delle autorità militari per la mancata adozione di misure preventive adeguate, nonché sulla valenza delle conoscenze scientifiche e normative acquisite nel tempo circa i rischi del radon.
La sentenza si inserisce nel contesto del diritto penale italiano, in particolare riguardo ai reati di diffamazione e alle eccezioni legittimanti come il diritto di critica, la satira e l’esercizio della libertà di espressione politica. Le norme di riferimento sono principalmente gli articoli 595 e 598 del Codice Penale, che disciplinano rispettivamente la diffamazione e la diffamazione aggravata, e gli articoli della Costituzione Italiana che tutelano la libertà di manifestazione del pensiero (articolo 21).
15 febbraio 2026
14 febbraio 2026
13 febbraio 2026
Tar 2026 - Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ha recentemente emesso una pronuncia favorevole in favore di un sovrintendente della Polizia di Stato, assolto dall’accusa di falso in atto pubblico. La vicenda giudiziaria riguardava presunte discrepanze temporali annotate nei fogli di servizio, relativi a un turno di pattuglia notturna, che il pubblico ufficiale avrebbe compilato in modo scorretto.
La sentenza Cassazione n. 2968 del 2026 rappresenta un importante punto di riferimento in materia di responsabilità sanitaria, sottolineando l’obbligo del medico di fornire un’informazione completa e congrua al paziente circa le terapie proposte. Tale pronuncia si inserisce nel quadro più ampio della tutela dei diritti del paziente e del rispetto del principio di autodeterminazione.
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