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16 febbraio 2026

Consiglio d'Europa, Italia non viola i diritti dei pompieri sui salari

 



Tar 2026 - Il presente provvedimento del TAR, con riferimento al ricorso impugnatorio avverso il provvedimento prot. n. D-OMISSIS-EP PROT. X, analizza una fattispecie tipica di contestazione di un atto amministrativo in materia di assegnazioni temporanee del personale della Polizia di Stato, ai sensi dell’art. 42 bis del D. Lgs. n. 151/2001.

 

Tar 2025 - Il presente caso riguarda un ricorso proposto dal Sig. -OMISSIS-, Maresciallo dell’Aeronautica Militare, che ha prestato servizio presso la base di -OMISSIS- tra determinati periodi e che sostiene di aver contratto una patologia correlata all’esposizione a gas radon e radiazioni ionizzanti durante il servizio militare. La controversia si focalizza sulla presunta responsabilità delle autorità militari per la mancata adozione di misure preventive adeguate, nonché sulla valenza delle conoscenze scientifiche e normative acquisite nel tempo circa i rischi del radon.

 

La sentenza della Cassazione n. 3592 del 2026 fornisce un approfondimento importante sulla configurazione del reato di furto di energia elettrica, specialmente in relazione all’uso di allacci abusivi realizzati da terzi.

 

La sentenza della Cassazione n. 969/2026 affronta un aspetto importante riguardante le spese processuali nel contesto di un procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) relativo all’indennità di accompagnamento e all’handicap grave.

 

La sentenza si inserisce nel contesto del diritto penale italiano, in particolare riguardo ai reati di diffamazione e alle eccezioni legittimanti come il diritto di critica, la satira e l’esercizio della libertà di espressione politica. Le norme di riferimento sono principalmente gli articoli 595 e 598 del Codice Penale, che disciplinano rispettivamente la diffamazione e la diffamazione aggravata, e gli articoli della Costituzione Italiana che tutelano la libertà di manifestazione del pensiero (articolo 21).

 

La sentenza della Cassazione n. 5986 del 2026 ha chiarito un importante aspetto riguardante la procedibilità del danno ai dispositivi elettronici di controllo a distanza, comunemente noti come braccialetti elettronici.