La sentenza della Cassazione n. 969/2026 affronta un aspetto importante riguardante le spese processuali nel contesto di un procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) relativo all’indennità di accompagnamento e all’handicap grave.
**Commento legale dettagliato:**
1. **Contesto e normativa di riferimento:**
- L’ATP rappresenta uno strumento volto a chiarire in via preventiva la sussistenza di condizioni di invalidità o handicap, con particolare riferimento alle prestazioni assistenziali come l’indennità di accompagnamento.
- Le tariffe e i compensi professionali degli avvocati coinvolti in tali procedure sono disciplinati dai decreti ministeriali (D.M.) 55/2014 e successivamente modificati dal D.M. 147/2022.
2. **Principio sancito dalla pronuncia:**
- La Cassazione ribadisce che, in caso di ATP relativo a indennità di accompagnamento e handicap grave, il compenso professionale non può essere inferiore ai minimi tariffari stabiliti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022.
- È quindi vietato ridurre il compenso al di sotto di tali soglie minime, anche applicando una riduzione del 50% rispetto ai valori medi.
3. **Calcolo del minimo inderogabile:**
- La Cassazione evidenzia che, anche considerando la riduzione del 50% sui valori medi previsti dalla tariffa, il minimo inderogabile in tali casi è di € 1.528.
- Tale importo rappresenta quindi il limite minimo di compenso professionale che un avvocato può richiedere o ricevere, garantendo una tutela minima della professione e un’equa remunerazione per il servizio svolto.
4. **Implicazioni pratiche:**
- Le parti coinvolte, avvocati e clienti, devono tenere presente questa soglia minima nel determinare i compensi per le procedure di ATP relative a handicap grave.
- Gli enti previdenziali e amministrativi devono rispettare tali limiti anche nel rimborso delle spese legali sostenute.
5. **Riflessione sulla tutela delle professionalità:**
- La pronuncia rafforza il principio secondo cui i compensi professionali devono rispettare specifici limiti tariffari, evitando pratiche di riduzione eccessiva che possano compromettere la qualità dell’assistenza legale e la sostenibilità della professione.
**In conclusione:**
La Cassazione n. 969/2026 chiarisce che, in procedimenti di ATP relativi a indennità di accompagnamento e handicap grave, il compenso professionale deve almeno rispettare i minimi tariffari stabiliti dai decreti ministeriali, con un minimo inderogabile di € 1.528 anche in presenza di riduzioni significative. Tale statuizione tutela sia i professionisti che le parti coinvolte, garantendo un’adeguata remunerazione e rispetto delle norme tariffarie.
Nessun commento:
Posta un commento