Tar 2026 - Il presente provvedimento del TAR, con riferimento al ricorso impugnatorio avverso il provvedimento prot. n. D-OMISSIS-EP PROT. X, analizza una fattispecie tipica di contestazione di un atto amministrativo in materia di assegnazioni temporanee del personale della Polizia di Stato, ai sensi dell’art. 42 bis del D. Lgs. n. 151/2001.
Il ricorrente, agente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di OMISSIS, aveva presentato domanda di assegnazione temporanea presso una sede diversa, motivata da esigenze di carattere familiare: garantire la presenza paterna alla figlia minore di 3 anni, considerando che la moglie è impiegata a tempo indeterminato presso l’amministrazione penitenziaria. La richiesta è stata respinta dall’amministrazione, prima mediante comunicazione motivata ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, poi con un provvedimento di diniego formale.
Il ricorrente censura il provvedimento di diniego per difetto di motivazione e per aver trascurato elementi rilevanti ai fini della decisione, tra cui:
- La distanza tra sede di lavoro e residenza del nucleo familiare;
- I diritti del minore e le ripercussioni sulla vita familiare;
- La valenza delle esigenze di conciliazione vita-lavoro e di condivisione delle responsabilità genitoriali, con riferimenti alla giurisprudenza di settore (cfr. Cons. Stato, ord. 11 aprile 2022 n. 2649).
Il TAR evidenzia che la motivazione del provvedimento impugnato è carente sotto il profilo della trasparenza e della logicità. In particolare, si sottolinea come il provvedimento non abbia adeguatamente valorizzato le circostanze fattuali fondamentali, quali:
- La distanza tra sede di lavoro e residenza familiare;
- La presenza di esigenze di carattere familiare che giustificano l’assegnazione temporanea;
- La tutela dei diritti del minore e il suo interesse superiore.
Il principio costituzionale e amministrativo di motivazione dell’atto amministrativo impone che l’atto stesso spieghi dettagliatamente i motivi di fatto e di diritto che lo sorreggono, in modo da consentire il controllo giurisdizionale e verificare la coerenza tra domanda e provvedimento.
Il TAR richiama i principi di buona amministrazione e di tutela dei diritti fondamentali, in particolare:
- La necessità di considerare le esigenze familiari come elementi qualificanti del procedimento;
- La delicatezza della situazione familiare e l’interesse del minore, che devono essere bilanciati con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione pubblica;
- L’obbligo di motivare adeguatamente ogni motivo di esclusione o di diniego.
Il Tribunale accoglie il ricorso, annulla il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 1.500, oltre accessori di legge.
La pronuncia del TAR rafforza il principio che le decisioni amministrative in materia di assegnazioni temporanee devono essere motivate dettagliatamente, considerando tutte le circostanze di fatto rilevanti, specie quelle che coinvolgono diritti fondamentali e esigenze di carattere familiare. La motivazione deve essere non solo formale, ma sostanziale, consentendo un efficace controllo giurisdizionale e tutelando i diritti soggettivi del cittadino.
Il provvedimento di diniego, privato di una motivazione adeguata e completa, viola i principi di trasparenza e logicità propri dell’azione amministrativa. La decisione del TAR si inserisce nel solco della giurisprudenza consolidata secondo cui il rispetto del diritto alla motivazione efficace costituisce un elemento imprescindibile per la legittimità dell’atto amministrativo, specialmente in materie che coinvolgono diritti fondamentali e il benessere familiare.
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