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16 febbraio 2026

La sentenza della Cassazione n. 5986 del 2026 ha chiarito un importante aspetto riguardante la procedibilità del danno ai dispositivi elettronici di controllo a distanza, comunemente noti come braccialetti elettronici.

 

 

La sentenza della Cassazione n. 5986 del 2026 ha chiarito un importante aspetto riguardante la procedibilità del danno ai dispositivi elettronici di controllo a distanza, comunemente noti come braccialetti elettronici.

In dettaglio, la Corte ha stabilito che il danneggiamento di tali dispositivi deve essere considerato procedibile d’ufficio, poiché si tratta di strumenti destinati a un pubblico servizio, e quindi di interesse collettivo. Questa qualificazione implica che il reato rimane perseguibile dalla pubblica accusa senza necessità di querela di parte.

Inoltre, la Corte ha sottolineato che i braccialetti elettronici non rientrano tra le cose esposte alla pubblica fede, cioè non sono beni che, per la loro natura o collocazione, sono soggetti a una presunzione di conoscenza da parte di terzi o di pubblico. Ciò significa che il loro danneggiamento non si configura come semplice lesione di proprietà privata, ma come un atto che può compromettere la funzione pubblica di sorveglianza e controllo.

In conclusione, la sentenza ribadisce l’importanza di considerare i dispositivi elettronici di controllo come beni di interesse pubblico, e quindi soggetti a una procedibilità più rigorosa in caso di danneggiamento, rafforzando il ruolo della legge nel tutelare strumenti fondamentali per la sicurezza e la riabilitazione dei soggetti sottoposti a sorveglianza speciale. 

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