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13 febbraio 2026

Tar 2026 - Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ha recentemente emesso una pronuncia favorevole in favore di un sovrintendente della Polizia di Stato, assolto dall’accusa di falso in atto pubblico. La vicenda giudiziaria riguardava presunte discrepanze temporali annotate nei fogli di servizio, relativi a un turno di pattuglia notturna, che il pubblico ufficiale avrebbe compilato in modo scorretto.

 


 

 

Tar 2026 - Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ha recentemente emesso una pronuncia favorevole in favore di un sovrintendente della Polizia di Stato, assolto dall’accusa di falso in atto pubblico. La vicenda giudiziaria riguardava presunte discrepanze temporali annotate nei fogli di servizio, relativi a un turno di pattuglia notturna, che il pubblico ufficiale avrebbe compilato in modo scorretto.

Nel dettaglio, l’accusa contestava al poliziotto di aver inserito dati falsi o alterati nei documenti ufficiali di servizio, configurando così il reato di falso in atto pubblico. Tuttavia, le indagini e il giudizio hanno accertato l’estraneità del poliziotto da tali addebiti, riconoscendo che i fatti contestati avrebbero potuto derivare da errori o interpretazioni sbagliate, piuttosto che da volontà fraudolenta.

Il TAR, nel pronunciarsi, ha accolto il ricorso presentato dal sovrintendente, riconoscendo la sua innocenza e ritenendo che non vi fossero elementi sufficienti per sostenere la responsabilità penale o amministrativa. La sentenza ha inoltre stabilito che il Ministero dell’Interno, e in particolare il Viminale, dovesse rimborsare al poliziotto le spese legali sostenute per la difesa, poiché la posizione assunta dall’amministrazione si è rivelata infondata e dannosa.

In conclusione, questa decisione rafforza il principio che la tutela del buon nome e della correttezza professionale dei pubblici ufficiali deve essere garantita anche in sede amministrativa e giudiziaria, e che le misure punitive o sanzionatorie devono basarsi su elementi certi e verificabili, rispettando i diritti di difesa e la presunzione di innocenza.



 

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