Cassazione 2026 - L’ordinanza della Corte di Cassazione n. XXXXX del 2026 ribadisce un principio fondamentale relativo alla libertà di espressione e di critica nell’ambito dell’attività sindacale, chiarendo i limiti e le condizioni di liceità di tali manifestazioni di opinioni.
La manifestazione di opinioni e il diritto di critica, nell’esercizio di attività sindacale, sono considerati legittimi purché siano rispettati i criteri di continenza sia formale che sostanziale. Ciò significa che le espressioni devono essere conformi ai principi di buona fede, correttezza e pertinenza, evitando qualsiasi forma di offesa o di abuso.
- *Continenza formale*: implica che le critiche siano espresse in modo rispettoso, evitando linguaggi ingiuriosi o minacciosi.
- *Continenza sostanziale*: richiede che le opinioni siano motivate da fatti concreti, evitando affermazioni gratuite o infondate.
Un aspetto centrale della pronuncia riguarda la possibilità di argomentare l’esistenza di fatti non direttamente noti, ma desumibili soggettivamente sulla base di altri fatti noti e del contesto complessivo. Questa capacità di deduzione deve rispettare alcuni parametri:
- *Razionalità sufficiente*: le inferenze devono essere logiche e compatibili con i dati disponibili.
- *Pertinenza*: le deduzioni devono essere pertinenti rispetto alle questioni oggetto di critica o di discussione sindacale.
- *Rispetto del principio di pertinenza*: le argomentazioni devono essere pertinenti ai fatti e alle questioni rilevanti, senza deviare in considerazioni irrilevanti o improprie.
La sentenza sottolinea che la libertà di critica sindacale non è assoluta: deve essere esercitata nel rispetto delle regole di correttezza e di razionalità, e con attenzione alla pertinenza delle argomentazioni. La possibilità di dedurre fatti non immediatamente noti, purché in modo razionale e pertinenti, amplia il diritto di critica senza ledere il principio di continenza.
In conclusione, la pronuncia della Cassazione conferma che il diritto di critica sindacale è tutelato, purché l’esercizio di tale diritto sia condotto nel rispetto delle regole di correttezza, pertinenza, razionalità e continenza. La libertà di espressione, se esercitata con criterio e buon senso, costituisce un pilastro fondamentale dell’attività sindacale, ma deve sempre mantenere un equilibrio tra libertà e responsabilità.
Commento
La recente ordinanza della Corte di Cassazione, depositata nel mese di febbraio 2026, segna un'importante e significativa evoluzione nel panorama della libertà di critica sindacale. Con questa decisione, la Corte ha delineato con maggior chiarezza i confini entro cui deve esercitarsi la libertà di espressione dei rappresentanti sindacali, imponendo che le affermazioni critiche siano sempre fondate su riscontri oggettivi e veritieri. La ratio di tale provvedimento è evidente: proteggere non solo la reputazione del datore di lavoro o dell'amministrazione pubblica, ma anche il delicato equilibrio di fiducia che deve sussistere tra le istituzioni e i cittadini.
Questo orientamento giuridico si colloca in un contesto più ampio, dove l'importanza della verità e della logica viene rimarcata come elemento imprescindibile per una critica legittima e costruttiva. La Corte, infatti, evidenzia che le affermazioni sindacali, pur essendo un diritto tutelato, non possono trascendere nei territori delle illazioni e delle calunnie. L’articolo 21 della Costituzione, che garantisce la libertà di espressione, trova pertanto uno spazio di applicazione ristretto quando le parole superano i limiti di ciò che è vero e verificabile.
In tal senso, il principio affermato dalla Corte rappresenta una difesa della dignità del lavoratore, del datore di lavoro e delle istituzioni, che potrebbero essere ingiustamente danneggiate da affermazioni infondate. È evidente che l’utilizzo irresponsabile della critica, soprattutto in contesti sensibili, può generare effetti deleteri, minando le relazioni di fiducia e creando un clima di sfiducia generale. La Corte sottolinea che le accuse senza fondamento non solo travisano la realtà, ma compromettono l’efficacia del dialogo sociale e la possibilità di una serena convivenza all’interno del contesto lavorativo.
Le conseguenze di questo nuovo orientamento giurisprudenziale sono quindi significative. I rappresentanti sindacali devono ora operare con maggiore attenzione, assicurandosi che le loro dichiarazioni siano supportate da prove concrete e verificabili. In caso contrario, potrebbero incorrere in sanzioni disciplinari, a dimostrazione di come la tutela della libertà di critica sia bilanciata dalla necessità di preservare la verità e il rispetto reciproco.
Questa ordinanza si inserisce in un filone giurisprudenziale già avviato, come confermato da precedenti sentenze – in particolare la n. 17784/2022 – che richiamano l’attenzione sull’importanza della continenza e della verità nella critica sindacale. In considerazione di quanto sopra, si può affermare che il 'cappio' si stringe per i sindacalisti, suggerendo un approccio più rigoroso e responsabile nell’esercizio del loro diritto di critica.
In conclusione, sebbene la libertà di espressione e critica sindacale rimanga un valore fondamentale, la sua legittimità ora è subordinata al rispetto dei principi di verità e responsabilità, segnando così un passo in avanti verso una maggiore accountability all'interno del dibattito sindacale.

Nessun commento:
Posta un commento