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27 ottobre 2026

PUBBLICO IMPIEGO – Cassazione n. 26917/2026 - **L’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore precario della PA non preclude il diritto del dipendente a far valere la natura subordinata dei pregressi contratti di collaborazione coordinata e continuativa**

 

 

 

 

 


 PUBBLICO IMPIEGO – Cassazione n. 26917/2026 - **L’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore precario della PA non preclude il diritto del dipendente a far valere la natura subordinata dei pregressi contratti di collaborazione coordinata e continuativa**

## Il principio

Secondo la Cassazione, la successiva assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore che abbia precedentemente prestato attività per una pubblica amministrazione mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa non comporta una rinuncia implicita a contestare la natura giuridica di tali rapporti pregressi. Il dipendente conserva quindi la facoltà di chiedere al giudice l’accertamento della subordinazione effettiva dei contratti di collaborazione, ove ricorrano i concreti indici di eterodirezione, continuità e inserimento nell’organizzazione amministrativa.

La pronuncia assume rilievo perché esclude che la stabilizzazione successiva possa operare come una sorta di sanatoria automatica o come una presunzione di autonoma volontà del lavoratore di rinunciare ai diritti connessi ai rapporti anteriori.

## Il contesto della vicenda

La questione riguarda un lavoratore della PA inizialmente impiegato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e successivamente assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il dipendente ha chiesto che anche i pregressi rapporti di collaborazione fossero riqualificati come rapporti di lavoro subordinato, al fine di ottenere le conseguenze economiche, contributive e previdenziali derivanti da tale accertamento.

L’amministrazione, verosimilmente, sosteneva che l’assunzione stabile avesse definito in modo definitivo la vicenda contrattuale, precludendo ogni successiva contestazione sulla natura dei rapporti precedenti. La Cassazione non condivide questa impostazione.

## La natura della collaborazione coordinata e continuativa

La collaborazione coordinata e continuativa è, per definizione, un rapporto formalmente autonomo, nel quale il collaboratore svolge la propria attività in modo coordinato con il committente, ma senza essere inserito in modo stabile nella sua organizzazione gerarchica. Tuttavia, la qualificazione contrattuale non è decisiva: rileva la realtà sostanziale del rapporto.

La giurisprudenza ribadisce costantemente che l’accertamento della subordinazione richiede la prova di elementi concreti, quali:

- l’osservanza di orari e modalità di lavoro imposte dall’amministrazione;
- l’assoggettamento a poteri direttivi, organizzativi e disciplinari;
- l’inserimento stabile negli uffici e nelle strutture dell’ente;
- la continuità della prestazione e la sua funzionalità rispetto a esigenze ordinarie dell’amministrazione;
- l’assenza di un’autonoma organizzazione del lavoro da parte del collaboratore.

Non è sufficiente, dunque, la mera serialità dei contratti o il fatto che il lavoratore svolga le medesime mansioni prima come collaboratore e poi come dipendente: occorre dimostrare che, nei periodi antecedenti, la prestazione si sia svolta secondo i caratteri propri del lavoro subordinato.

## L’effetto dell’assunzione stabile

Il punto centrale della decisione è che l’assunzione a tempo indeterminato non estingue, di per sé, le pretese relative ai rapporti anteriori. Essa costituisce un nuovo momento contrattuale, che stabilizza il lavoratore nel presente, ma non trasforma automaticamente né sanatoria i rapporti pregressi.

Sul piano pratico, ciò significa che il lavoratore può:

- agire per ottenere la riqualificazione dei contratti di collaborazione come rapporti subordinati;
- chiedere le differenze retributive e i trattamenti accessori dovuti per il periodo pregresso;
- rivendicare la corretta qualificazione contributiva e previdenziale;
- far valere eventuali diritti al trattamento di fine rapporto, ove il rapporto sia accertato come subordinato.

## I limiti della tutela

L’accertamento della subordinazione non equivale, tuttavia, alla conversione automatica del rapporto di collaborazione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la PA. La giurisprudenza prevalente distingue infatti tra la riqualificazione del rapporto e la stabilizzazione ex post.

Nei confronti della pubblica amministrazione, il lavoratore può ottenere soprattutto:

- la tutela risarcitoria nei limiti dell’art. 2126 c.c.;
- il riconoscimento dei trattamenti economici e normativi dovuti per il periodo di collaborazione;
- la ricostruzione della posizione contributiva e previdenziale;
- il riconoscimento del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso.

La conversione in rapporto a tempo indeterminato, invece, non è generalmente riconosciuta quando il rapporto sia già cessato o quando l’assunzione stabile sia avvenuta successivamente con un nuovo contratto.

## Rilevanza pratica per PA e lavoratori

La decisione rafforza la posizione dei lavoratori precari della PA che abbiano prestato servizio mediante collaborazioni coordinata e continuativa e siano stati in seguito stabilizzati. L’assunzione a tempo indeterminato non può essere utilizzata dall’amministrazione come argomento per escludere la contestazione della natura dei rapporti anteriori.

Per le amministrazioni, la pronuncia conferma l’esigenza di una corretta qualificazione iniziale dei rapporti e di una documentazione idonea a dimostrare l’autonomia effettiva del collaboratore. La successiva stabilizzazione non elimina il rischio di contenzioso relativo ai periodi pregressi, né esclude i recuperi contributivi e le pretese economiche del lavoratore.

**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto. 

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