Translate

27 ottobre 2026

Cassazione 2026 - Diritto ai buoni pasto del personale sanitario turnista anche di notte

 

 

 

Cassazione 2026 -  Diritto ai buoni pasto del personale sanitario turnista anche di notte



La Cassazione, Sezione lavoro, con l’ordinanza n. 24866 del 31 agosto 2026, ha ribadito un principio di particolare rilevanza per il personale del comparto sanitario: il diritto alla mensa o al trattamento sostitutivo — tipicamente il buono pasto — spetta a ogni lavoratore che presti attività per almeno sei ore consecutive, anche se impiegato su turni e anche se il turno si colloca in ore notturne. La durata ridotta della pausa prevista per i turnisti non esclude tale diritto. 

## Il caso deciso

La controversia vedeva contrapposti un infermiere dell’Azienda complesso ospedaliero San Giovanni Addolorata e la struttura sanitaria datrice di lavoro. Il lavoratore chiedeva il riconoscimento dei buoni pasto per 1.527 giornate, comprese tra il 2014 e il 2022, nelle quali aveva lavorato per più di sei ore consecutive senza poter fruire né della mensa né di un trattamento sostitutivo. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 6 marzo 2024, aveva accolto la domanda; l’azienda aveva proposto ricorso per cassazione.

La difesa aziendale fondava la propria tesi su una distinzione tra la pausa intralavorativa di dieci minuti, retribuita e da fruire restando presso il posto di lavoro, e la pausa di trenta minuti destinata alla consumazione del pasto, che — secondo l’azienda — sarebbe stata riservata ai soli lavoratori con orario fisso articolato in due fasce. Ne discendeva, per l’ente, l’esclusione dei turnisti e, a maggior ragione, di chi svolgesse turno notturno, anche in considerazione della chiusura materiale della mensa nelle ore notturne e della presenza di un’indennità specifica per il lavoro notturno. 

La Suprema corte ha rigettato il ricorso, confermando l’impianto decisionale del giudice di merito e precisando che né l’articolazione in turni né l’orario notturno possono incidere sul sorgere del diritto al beneficio. 

## Il quadro normativo e contrattuale

Il punto di ancoraggio della decisione è l’art. 8 del D.Lgs. n. 66 del 2003, che riconosce al lavoratore la facoltà a una pausa quando l’orario giornaliero ecceda sei ore. Tale pausa costituisce il presupposto funzionale del diritto alla mensa o alle misure sostitutive previste dalla contrattazione collettiva. 

Nel comparto sanità, la Corte interpreta l’art. 29 del CCNL del 20 settembre 2001, come modificato dall’art. 4 del CCNL del 31 luglio 2009, nel senso di riconoscere il diritto alla fruizione del servizio mensa o delle modalità alternative a tutti i dipendenti che svolgano almeno sei ore continuative. Questo indirizzo è stato mantenuto fermo anche per le prestazioni rese sotto la vigenza dei CCNL 2016-2018 e 2019-2021. 

## I principi affermati

La decisione si fonda su alcuni criteri interpretativi chiari.

- **Natura assistenziale del buono pasto.** Il beneficio non ha finalità meramente retributiva, ma assistenziale: è volto a conciliare le esigenze del servizio con quelle quotidiane del dipendente, garantendone il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa. 
- **Rilevanza delle sei ore, non della durata della pausa.** Il diritto matura in correlazione con la pausa obbligatoria prevista dall’art. 8 D.Lgs. n. 66/2003, ma non dipende dalla durata effettiva dell’intervallo né dal fatto che l’orario sia articolato in turni. 
- **Irrilevanza della riduzione della pausa dei turnisti.** La previsione contrattuale che limita a dieci minuti la pausa dei turnisti non può essere letta come esclusione del diritto al servizio mensa o al trattamento sostitutivo. 
- **Estensione al turno notturno.** Il diritto sussiste anche per i turnisti notturni, a prescindere dal momento — anteriore, interno o successivo al turno — in cui il pasto possa essere concretamente fruito. 
- **Onere organizzativo del datore di lavoro.** La necessità di assicurare la continuità dell’assistenza non giustifica la privazione della pausa: è l’ente che deve calibrare turni e orari affinché i dipendenti possano fruirne senza lasciare scoperto il servizio. 

## La pausa retribuita non compensa il buono pasto

Un profilo particolarmente importante riguarda il rapporto tra la breve pausa retribuita e l’indennità sostitutiva della mensa. La Cassazione esclude ogni forma di compensazione o elisione tra le due voci, perché esse hanno natura e funzioni disomogenee. 

La pausa intralavorativa serve al recupero delle energie durante il turno; il trattamento sostitutivo della mensa soddisfa invece l’esigenza connessa alla consumazione del pasto. Ne segue che la retribuzione della pausa di dieci minuti non può assorbire né sostituire il buono pasto. 

## Irrilevanza dell’indennità notturna

Altro nodo della decisione è il rapporto tra indennità per lavoro notturno e buono pasto. Per la Corte, i due istituti perseguono finalità differenti: la prima compensa la prestazione resa in un orario particolarmente gravoso; il secondo garantisce la possibilità di alimentarsi in relazione allo svolgimento di almeno sei ore di lavoro. 

La contrattazione collettiva non prevede che l’indennità notturna comprenda anche la mancata disponibilità della mensa. Pertanto, la chiusura fisica del servizio nelle ore notturne non elimina il diritto: l’azienda deve prevedere modalità sostitutive, da fruire prima, durante o dopo il turno, secondo le proprie organizzazioni interne. 

## Profili pratici

La pronuncia ha ricadute operative immediate per le aziende sanitarie e per i lavoratori turnisti.

- Il diritto al buono pasto non può essere subordinato, mediante regolamento aziendale, allo svolgimento di un turno di otto ore: basta il superamento delle sei ore consecutive. 
- L’esclusione dei turnisti notturni dal beneficio è priva di fondamento, ove ricorrano i presupposti normativi e contrattuali. 
- Le aziende devono individuare modalità concrete di fruizione, anche sostitutive, compatibili con l’organizzazione dei turni e con la continuità assistenziale. 
- Il lavoratore che abbia lavorato oltre sei ore senza ricevere mensa o buono pasto può rivendicare il trattamento non fruito, nei limiti della prescrizione applicabile. 

## Rilevanza della decisione

L’ordinanza n. 24866/2026 rafforza un orientamento già consolidato della Sezione lavoro, che collega il diritto alla mensa al superamento delle sei ore di lavoro e non alla configurazione dell’orario. In tal modo, la Corte tutela effettivamente il personale sanitario turnista, spesso chiamato a prestazioni prolungate e notturne, impedendo che esigenze organizzative del servizio si traducano in una compressione dei diritti individuali.

**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto. 

Nessun commento:

Posta un commento